§ 3.3.355 - Direttiva 16 febbraio 1996, n. 5.
Direttiva (CE, Euratom) n. 96/5 della Commissione sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:16/02/1996
Numero:5


Sommario
Art. 1.      1. La presente direttiva è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 89/398/CEE
Art. 2.      Gli Stati membri si assicurano che i prodotti di cui all'articolo 1 siano messi in commercio nella Comunità soltanto se rispondono alle norme della presente direttiva
Art. 3.      Gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per bambini sono fabbricati con ingredienti la cui idoneità all'alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini sia stata confermata da dati [...]
Art. 4.      1. Gli alimenti a base di cereali devono essere conformi ai criteri di composizione fissati nell'allegato I
Art. 5.      Nella fabbricazione degli alimenti a base di cereali e degli alimenti per bambini possono essere aggiunte unicamente le sostanze elencate nell'allegato IV. Qualora necessario, verranno fissati, [...]
Art. 6. 
Art. 7.      1. Oltre alle diciture di cui all'articolo 3 della direttiva 79/112/CEE, l'etichettatura comporta le seguenti diciture obbligatorie
Art. 8.      Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1997. Essi ne informano [...]
Art. 9.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 10.      Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 3.3.355 - Direttiva 16 febbraio 1996, n. 5.

Direttiva (CE, Euratom) n. 96/5 della Commissione sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 28 febbraio 1996, n. L 49).

 

Art. 1.

     1. La presente direttiva è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 89/398/CEE.

     2. La presente direttiva si applica ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione specifica che rispondono, in particolare, alle esigenze dei lattanti e dei bambini in buona salute della Comunità e sono destinati ai lattanti nel periodo di svezzamento e ai bambini per completarne la dieta e per abituarli gradualmente ad un'alimentazione normale. Detti prodotti comprendono:

     a) «Alimenti a base di cereali», che si dividono in quattro categorie:

     i) cereali semplici ricostituiti o da ricostituire con latte o con altro liquido nutritivo appropriato;

     ii) cereali con aggiunta di un alimento ricco di proteine, ricostituiti o da ricostituire con acqua o con altri liquidi non contenenti proteine;

     iii) pastina utilizzata dopo averla fatta cuocere in acqua bollente o in qualsiasi altro liquido adatto;

     iv) biscotti e fette biscottate utilizzati tal quali o dopo essere stati sbriciolati ed uniti ad acqua, latte o altri liquidi adatti.

     b) «Alimenti per bambini»: diversi dagli alimenti a base di cereali.

     3. La presente direttiva non si applica al latte destinato ai bambini.

     4. Ai fini della presente direttiva si intende per:

     - «lattanti»: bambini di meno di 12 mesi di età;

     - «bambini»: i bambini di età compresa tra 1 e 3 anni.

     - residuo di antiparassitario: il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti a base di cereali e negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, compresi i suoi metaboliti e i prodotti della sua degradazione o reazione [1].

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri si assicurano che i prodotti di cui all'articolo 1 siano messi in commercio nella Comunità soltanto se rispondono alle norme della presente direttiva.

 

     Art. 3.

     Gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per bambini sono fabbricati con ingredienti la cui idoneità all'alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini sia stata confermata da dati scientifici generalmente accettati.

 

     Art. 4.

     1. Gli alimenti a base di cereali devono essere conformi ai criteri di composizione fissati nell'allegato I.

     2. Gli alimenti per lattanti e bambini descritti nell'allegato II devono essere conformi ai criteri di composizione ivi fissati.

 

     Art. 5.

     Nella fabbricazione degli alimenti a base di cereali e degli alimenti per bambini possono essere aggiunte unicamente le sostanze elencate nell'allegato IV. Qualora necessario, verranno fissati, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, livelli massimi complementari a quelli già definiti.

I criteri di purezza di queste sostanze saranno definiti successivamente.

 

     Art. 6. [2]

     1. Gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini. Le necessarie quantità massime di sostanze diverse da quelle menzionate ai paragrafi 2 e 3 sono definite senza indugio [3].

     2. Gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini non devono contenere residui di singoli antiparassitari in quantità superiori a 0,01 mg/kg, ad eccezione delle sostanze i cui livelli specifici di residui figurano nell'allegato VII, alle quali si applicano pertanto tali livelli specifici.

Tali livelli si riferiscono ad alimenti a base di cereali e ad altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, pronti per la consumazione o ricostituiti in base alle istruzioni del fabbricante.

I metodi analitici per determinare i livelli per i residui di antiparassitari sono i metodi uniformi generalmente accettati.

     3. a) Gli antiparassitari elencati nell'allegato VIII non devono essere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti a base di cereali e di alimenti per lattanti. Tuttavia, ai fini del controllo

     i) gli antiparassitari elencati nella tabella 1 dell'allegato VIII sono da considerarsi non utilizzati se i loro residui non superano la quantità di 0,003 mg/kg. Tale quantità, considerata il limite di quantificazione dei metodi analitici, sarà regolarmente verificata in rapporto al progresso tecnico;

     ii) gli antiparassitari elencati nella tabella 2 dell'allegato VIII sono da considerarsi non utilizzati se i loro residui non superano la quantità di 0,003 mg/kg. Tale quantità sarà regolarmente verificata in rapporto ai dati relativi alla contaminazione ambientale.

     Le quantità menzionate ai punti i) e ii) del secondo comma si applicano ai prodotti pronti per la consumazione o ricostituiti in base alle istruzioni del fabbricante.

     b) Per quanto concerne gli antiparassitari elencati nell'allegato VII, nel quale viene decisa la non inclusione di una sostanza attiva nell'allegato I alla direttiva 91/414/CEE, l'allegato VII e l'allegato VIII alla presente direttiva sono modificati di conseguenza. [4]

     4. Ove necessario vengono definiti i criteri microbiologici.

 

     Art. 7.

     1. Oltre alle diciture di cui all'articolo 3 della direttiva 79/112/CEE, l'etichettatura comporta le seguenti diciture obbligatorie:

     a) l'indicazione dell'età a partire dalla quale il prodotto può essere utilizzato, tenendo conto della composizione, della presentazione e di altre caratteristiche del prodotto. In nessun caso l'età indicata è inferiore a quattro mesi. I prodotti raccomandati a partire dall'età di quattro mesi possono recare una dicitura che sono indicati a partire da tale età salvo parere contrario di persone indipendenti specializzate in medicina, scienza dell'alimentazione o farmacia, o di altri professionisti nel campo della maternità e dell'infanzia;

     b) l'indicazione della presenza o assenza di glutine, se il prodotto è indicato a partire da un'età inferiore ai sei mesi;

     c) l'indicazione del valore energetico disponibile, espresso in kJ e kcal, nonché il tenore di proteine, carboidrati e lipidi, espresso in forma numerica per 100 g o 100 ml di prodotto messo in commercio e, se del caso, per quantità specificata del prodotto pronto per il consumo;

     d) l'indicazione del tenore medio di ciascuna delle sostanze minerali e delle vitamine per cui è fissato un limite specifico elencate negli allegati I e II, espresso in forma numerica, per 100 g 0 100 ml di prodotto in commercio e, se del caso, per quantità specificata del prodotto offerto al consumo;

     e) ove necessario, le istruzioni per un'appropriata preparazione del prodotto con l'indicazione dell'importanza di seguire le istruzioni.

     2. L'etichetta può contenere le indicazioni seguenti:

     a) il tenore medio degli elementi nutritivi indicati nell'allegato IV, qualora tale dichiarazione non sia disciplinata dalle disposizioni del paragrafo 1, lettera d), espresso in forma numerica per 100 g o 100 ml di prodotto in commercio e, ove necessario, di quantità specifica di prodotto offerto al consumo;

     b) oltre alle informazioni numeriche, informazioni sulle vitamine e sui minerali di cui all'allegato V, espresse come percentuale dei valori di riferimento ivi indicati per 100 g o 100 ml di prodotto in commercio e, ove necessario, di quantità specifica di prodotto offerto al consumo, qualora le quantità presenti nel prodotto siano almeno uguali al 15% del valore di riferimento.

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Dette disposizioni sono applicate in modo da:

     - permettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1997;

     - vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a partire dal 31 marzo 1999.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 9.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 10.

     Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI ALIMENTI

A BASE DI CEREALI PER LATTANTI E BAMBINI

 

     I requisiti riguardo agli ingredienti nutritivi si riferiscono al prodotto pronto per il consumo, commercializzato in quanto tale oppure ricostituito secondo le istruzioni del fabbricante.

 

     1. Tenore di cereali

     Gli alimenti a base di cereali sono prodotti essenzialmente a partire da uno o più cereali macinati e/o tuberi o rizomi.

     La quantità di cereali e/o rizomi e/o tuberi non deve essere inferiore al 25% del miscuglio finale in peso di materia secca.

 

     2. Proteine

     2.1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iv), il tenore di proteine non deve essere superiore a 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal).

     2.2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii), il tenore delle proteine aggiunte non deve essere inferiore a 0,48 g/100 kJ [2 g/100 kcal].

     2.3. Per i biscotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iv), ai quali siano aggiunti alimenti ad elevato tenore proteico e che vengono presentati in quanto tali, il tenore delle proteine aggiunte non deve essere inferiore a 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal).

     2.4. L'indice chimico delle proteine aggiunte deve essere pari almeno all'80% di quello della proteina di riferimento (caseina quale definita all'allegato III), oppure il PER (rapporto della efficienza proteica) della proteina nella miscela deve essere pari almeno al 70% di quello della proteina di riferimento. In tutti i casi, l'aggiunta di amminoacidi è consentita unicamente allo scopo di migliorare il valore nutrizionale della miscela proteica e soltanto nelle proporzioni necessarie a tale scopo.

 

     3. Carboidrati

     3.1. Qualora ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punti i) e iv) vengano aggiunti saccarosio, fruttosio, glucosio, sciroppo di glucosio o miele:

     - la quantità dei carboidrati aggiunti provenienti da tali fonti non deve essere superiore a 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal);

     - la quantità del fruttosio aggiunto non deve essere superiore a 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).

     3.2. Qualora ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii) vengano aggiunti saccarosio, fruttosio, glucosio, sciroppo di glucosio o miele:

     - la quantità dei carboidrati aggiunti provenienti da tali fonti non deve essere superiore a 1,2 g/100 kJ [5 g/100 kcal];

     - la quantità del fruttosio aggiunto non deve essere superiore a 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).

 

     4. Lipidi

     4.1. Il tenore di lipidi presenti nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punti i) e iv) non deve essere superiore a 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal).

     4.2. Il tenore di lipidi presenti nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii) non deve essere superiore a 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Qualora il tenore dei lipidi superi 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal):

     a) il tenore di acido laurico non deve superare il 15% del tenore totale di lipidi;

     b) il tenore di acido miristico non deve superare il 15% del tenore totale di lipidi;

     c) il tenore di acido linoelico (sotto forma di gliceridi = linoleati) non deve essere inferiore a 70 mg/100 kJ [300 mg/100 kcal] e non deve superare 285 mg/100 kJ [1200 mg/100 kcal].

 

     5. Elementi minerali

     5.1. Sodio

     - I sali di sodio possono essere aggiunti agli alimenti a base di cereali unicamente a scopo tecnologico.

     - Il tenore di sodio per gli alimenti a base di cereali non deve essere superiore a 25 mg/100 kJ [100 mg/100 kcal].

     5.2. Calcio

     5.2.1. Il tenore di calcio nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii) non deve essere inferiore a 20 mg/100 kJ [80 mg/100 kcal].

     5.2.2. Il tenore di calcio nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iv), fabbricati con l'aggiunta di latte (biscotti a base di latte) e presentati in quanto tali, non deve essere inferiore a 12 mg/100 kJ [50 mg/100 kcal].

 

     6. Vitamine

     6.1. Il tenore di tiamina negli alimenti a base di cereali non deve essere inferiore a 25 ìg/100 kJ [100 ìg/100 kcal].

     6.2. Il tenore di vitamine per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii) è il seguente:

(omissis)

Detti limiti rimangono d'applicazione anche nel caso in cui le vitamine A e D siano aggiunte ad altri alimenti a base di cereali.

 

 

ALLEGATO II [5]

COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI

ALIMENTI PER LATTANTI E BAMBINI

 

     I requisiti riguardanti gli ingredienti nutritivi si riferiscono al prodotto pronto per il consumo, commercializzato in quanto tale oppure ricostituito secondo le istruzioni del fabbricante.

 

     1. Proteine

     1.1. Se nella denominazione dei prodotti gli unici ingredienti menzionati sono carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine:

     - la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o le altre fonti tradizionali di proteine devono rappresentare almeno il 40% in peso del prodotto totale;

     - ciascuna voce menzionata: carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine, deve rappresentare almeno il 25% in peso del totale delle fonti proteiche indicate;

     - le proteine delle fonti indicate non devono essere inferiori a 1,7 g/100 kJ [7 g/100 kcal].

     1.2. Se la denominazione del prodotto contiene come primo nome carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine, singolarmente o in combinazione, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato o meno come carne:

     - la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o le altre fonti tradizionali di proteine devono rappresentare almeno il 10% in peso del prodotto totale;

     - ogni voce denominata, carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine, deve rappresentare almeno il 25% in peso delle fonti proteiche totali indicate;

     - le proteine delle fonti indicate non devono essere inferiori a 1 g/100 kJ [4 g/100 kcal].

     1.3. Indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato o meno come pasto completo, e se nel prodotto sono presenti carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine che non sono indicati per primi nella denominazione del prodotto:

     - la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine devono costituire almeno l'8% in peso del prodotto totale;

     - la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o le altre fonti tradizionali di proteine devono rappresentare almeno il 25% in peso del totale delle fonti proteiche indicate;

     - le proteine provenienti dalla fonte indicata non devono essere inferiori a 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal);

     - il tenore totale di proteine presenti nel prodotto provenienti da qualsiasi fonte non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ [3 g/100 kcal].

     1.3 bis Se nella denominazione di un prodotto salato fra gli altri ingredienti è menzionato il formaggio, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato o meno come pasto completo:

     - le proteine di fonte lattiero-casearia non devono essere inferiori a 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal);

     - il tenore totale di proteine presenti nel prodotto, provenienti da qualsiasi fonte, non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ [3 g/100 kcal].

     1.4. Se sull'etichetta il prodotto è denominato come un pasto ma non sono menzionati carni, pollame, pesce, frattaglie o altre tradizionali fonti di proteine nella denominazione del prodotto:

il tenore totale di proteine del prodotto provenienti da tutte le fonti non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ [3 g/100 kcal].

     1.4 bis I requisiti specificati ai punti da 1.1 a 1.4 incluso non si applicano alle salse presentate come accompagnamento dei pasti.

     1.4 ter Gli alimenti dolci nella cui denominazione figurano prodotti lattiero-caseari come principali o unici ingredienti devono contenere almeno 2,2 g di proteine di fonte lattiero-casearia/100 kcal. I requisiti specificati ai punti da 1.1 a 1.4 non si applicano a tutti i restanti alimenti dolci.

     1.5. L'aggiunta di amminoacidi è consentita unicamente allo scopo di migliorare il valore nutritivo delle proteine presenti e solo nella quantità necessaria a tale scopo.

 

     2. Carboidrati

     Il tenore totale dei carboidrati presenti nei succhi di frutta e verdura e nel nettare di frutta, negli alimenti a base di frutta, nei dolci o budini non deve essere superiore a:

     - 10 g/100 ml per succhi e bevande di verdura basati su essi;

     - 15 g/100 ml per i succhi, nettari di frutta e bevande basati su essi;

     - 20 g/100 g per gli alimenti a base di frutta;

     - 25 g/100 g per i dolci o budini;

     - 5 g/100 g per altre bevande non a base di latte.

 

     3. Grassi

     3.1. Per i prodotti di cui ai punti 1.1 del presente allegato: Se la carne o il formaggio sono gli unici ingredienti oppure sono indicati per primi nella denominazione del prodotto:

il tenore totale di grassi nel prodotto, provenienti da qualsiasi fonte, non deve essere superiore a 1,4 g/100 kJ [6 g/100 kcal].

     3.2. Per tutti gli altri prodotti:

il tenore totale di grassi nel prodotto, provenienti da qualsiasi fonte, non deve essere superiore a 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

 

     4. Sodio

     4.1. Il tenore finale di sodio nel prodotto, alternativamente, non deve superare 48 mg/100 kJ [200 mg/100 kcal] oppure 200 mg per 100 g di prodotto. Tuttavia, nel caso in cui il formaggio sia l'unico ingrediente nella denominazione del prodotto, il tenore finale di sodio nel prodotto non deve superare 70 mg/100 kJ [300 mg/100 kcal].

     4.2. Non possono essere aggiunti sali di sodio ai prodotti a base di frutta, ai dolci e ai budini, fatta eccezione per le aggiunte a scopo tecnologico.

 

     5. Vitamine

 

     Vitamina C

     Il tenore finale della vitamina C in un succo o nettare di frutta oppure in un succo di verdura, alternativamente, non deve essere inferiore a 6 mg/100 kJ [25 mg/100 kcal] o inferiore a 25 mg per 100 g di prodotto.

 

     Vitamina A

     Il tenore finale di vitamina A presente nei succhi di verdura non deve essere inferiore a 25 ìg ER/100 kJ [100 ìg ER/100 kcal] [1].

     E' vietata l'aggiunta di vitamina A ad altri alimenti per lattanti.

 

     Vitamina D

     E' vietata l'aggiunta di vitamina D agli alimenti per lattanti.

 

[1] ER = equivalente retinolo trans.

 

 

ALLEGATO III

COMPOSIZIONE DEGLI AMMINOACIDI DELLA CASEINA

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV

ELEMENTI NUTRITIVI

 

     1. Vitamine

     Vitamina A

     Retinolo

     Acetato di retinile

     Palmitato di retinile

     beta-Carotene

 

     Vitamina D

 

     Vitamina D2 (= ergocalciferolo)

 

     Vitamina D3 (= colecalciferolo)

 

     Vitamina B1

     Tiamina cloridrato

     Tiamina mononitrato

 

     Vitamina B2

     Riboflavina

     Riboflavina-5-fosfato sodio

     Niacina

     Nicotinamid

     Acido nicotinico

 

     Vitamina B6

     Piridossina cloridrato

     Piridossina-5-fosfato

     Piridossina dipalmitato

     Acido pantotenico

     D-pantotenato calcio

     D-pantotenato sodio

     Dexpantenolo

     Folato

     Acido folico

 

     Vitamina B12

     Cianocobalamina

     Idrossobalamina

     Biotina

     D-biotina

     Vitamina C

     Acido L-ascorbico

     L-ascorbato di sodio

     L-ascorbato di calcio

     Acido 6-palmitil-L-ascorbico (palmitato di ascorbile)

     Ascorbato di potassio

 

     Vitamina K

     Fillochinone (Fitomenadione)

 

     Vitamina E

     D-alfa tocoferolo

     DL-alfa tocoferolo

     D-alfa-tocoferolo acetato

     DL-alfa-tocoferol acetato

 

     2. Amminoacidi

     (Omissis)

 

     3. Altri

     Colina

     Cloruro di colina

     Citrato di colina

     Bitartrato di colina

     Inositolo

     L-carnitina

     Cloridrato di L-carnitina

 

     4. Sali minerali e elementi in tracce

     Calcio

     Carbonato di calcio

     Cloruro di calcio

     Sali di calcio dell'acido citrico

     Gluconato di calcio

     Glicerofosfato di calcio

     Lattato di calcio

     Ossido di calcio

     Idrossido di calcio

     Sali di calcio dell'acido ortofosforico

     Magnesio

     Carbonato di magnesio

     Cloruro di magnesio

     Sali di magnesio dell'acido citrico

     Gluconato di magnesio

     Ossido di magnesio

     Idrossido di magnesio

     Sali di magnesio dell'acido ortofosforico

     Solfato di magnesio

     Lattato di magnesio

     Glicerofosfato di magnesio

     Potassio

     Cloruro di potassio

     Sali di potassio dell'acido citrico

     Gluconato di potassio

     Lattato di potassio

     Glicerofosfato di potassio

     Ferro

     Citrato ferroso

     Citrato ferrico di ammonio

     Gluconato ferroso

     Lattato ferroso

     Solfato ferroso

     Fumarato ferroso

     Difosfato ferrico (pirofosfato ferrico)

     Ferro elementare (carbonil + elettrolitico + idrogeno-ridotto)

     Saccarato ferrico

     Difosfato ferrico di sodio

     Carbonato ferroso

     Rame

     Complesso rame-lisina

     Carbonato rameico

     Citrato rameico

     Gluconato rameico

     Sulfato rameico

     Zinco

     Acetato di zinco

     Cloruro di zinco

     Citrato di zinco

     Lattato di zinco

     Solfato di zinco

     Ossido di zinco

     Gluconato di zinco

     Manganese

     Carbonato di manganese

     Cloruro di manganese

     Citrato di manganese

     Gluconato di manganese

     Solfato di manganese

     Glicerofosfato di manganese

     Iodio

     Ioduro di sodio

     Ioduro di potassio

     Iodato di potassio

     Iodato di sodio.

 

 

ALLEGATO V

VALORI DI RIFERIMENTO PER L'ETICHETTATURA DEI

CRITERI NUTRIZIONALI DEGLI ALIMENTI

DESTINATI AI LATTANTI E AI BAMBINI

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO VI [6]

LIMITI MASSIMI PER GLI ADDITIVI CONSISTENTI

IN VITAMINE, MINERALI E OLIGOELEMENTI NEGLI

ALIMENTI A BASE DI CEREALI E NEGLI ALTRI

ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI E AI BAMBINI

 

     Il tenore degli elementi nutritivi è inteso per i prodotti pronti all'uso, commercializzati come tali o ricostituiti come da istruzioni del fabbricante, fatta eccezione per potassio e calcio il cui tenore si riferisce al prodotto così come messo in vendita.

 

 

ALLEGATO VII [7]

 

     Quantità massime specifiche dei residui di antiparassitari o dei metaboliti di antiparassitari negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti destinati ai lattanti

 

Denominazione chimica della sostanza

Quantità massime dei residui [mg/kg]

Cadusafos

0,006

Demeton-S-metile/demeton-S-metile-solfone/oxidemeton-metile (isolatamente o assieme, espressi in demeton-S-metile)

0,006

Etoprofos

0,008

Fipronil (somma di fipronil e fipronil-desulfinyl, espressa in fipronil)

0,004

Propineb/propilentiourea (somma di propineb e propilentiourea)

0,006

 

 

ALLEGATO VIII [8]

 

     Antiparassitari che non devono essere utilizzati in prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti a base di cereali e degli altri alimenti per lattanti

 

Tabella 1

Definizione chimica della sostanza

 

     Disulfoton (somma di disulfoton, solfossido di disulfoton e solfone di disulfoton, espressa in disulfoton)

     Fensulfothion (somma di fensulfothion, del suo analogo d'ossigeno e dei loro solfoni, espressa in fensulfothion)

     Fentin, espresso in cationi di trifenilstagno

     Alossifop (somma di alossifop, dei suoi sali ed esteri, compresi i composti, espressa in alossifop)

     Eptacloro e trans-eptacloro epossido, espressi in eptacloro

     Esaclorobenzene

     Nitrofen

     Ometoato

     Terbufos (somma di terbufos, del suo solfosside e solfone, espressa in terbufos)

 

Tabella 2

Definizione chimica della sostanza

 

     Aldrin e dieldrin, espressi in dieldrin

     Endrin

 


[1] Paragrafo così modificato dall'art. 1 della direttiva n. 99/39/CE.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 99/39/CE.

[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 2003/13/CE.

[4] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 2003/13/CE.

[5] Allegato così modificato dall'art. 1 della direttiva n. 98/36/CE.

[6] Allegato aggiunto dall'art. 1 della direttiva n. 98/36/CE.

[7] Allegato aggiunto dall'art. 1 della direttiva n. 99/39/CE e così sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 2003/13/CE.

[8] Allegato aggiunto dall'art. 1 della direttiva n. 99/39/CE e così sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 2003/13/CE..