Settore: | Normativa europea |
Materia: | 6. ambiente e tutela della salute |
Capitolo: | 6.6 protezione degli animali |
Data: | 26/11/2003 |
Numero: | 803 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 6.6.24 - Decisione 26 novembre 2003, n. 803.
Decisione n. 2003/803/CE della Commissione che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti. (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 27 novembre 2003, n. L 312).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del
(2) È dunque opportuno stabilire un modello di passaporto che possa essere utilizzato per tutti i movimenti di cani, gatti e furetti tra gli Stati membri. Il modello di passaporto deve includere informazioni dettagliate sui requisiti di certificazione in materia di vaccinazione antirabbica, nonché sugli altri requisiti del
(3) Il modello di passaporto deve includere la certificazione di altre vaccinazioni, non richieste dal
(4) Il modello di passaporto deve inoltre comprendere una sezione relativa agli esami clinici e alla legalizzazione, in modo che i passaporti possano essere utilizzati anche per i movimenti dei suddetti animali al di fuori della Comunità.
(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La presente decisione stabilisce il modello di passaporto per i movimenti tra gli Stati membri di animali da compagnia delle specie cane, gatto e furetto, secondo quanto previsto all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del
Il modello di passaporto figura all’allegato I.
Il modello di passaporto deve essere conforme ai requisiti supplementari che figurano nell’allegato II.
La presente decisione si applica a decorrere dal 3 luglio 2004.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
Modello di passaporto per i movimenti tra gli Stati membri di animali da compagnia delle specie cane, gatto e furetto, secondo quanto disposto all’articolo 2.
(Omissis)
ALLEGATO II
REQUISITI SUPPLEMENTARI RELATIVI AL MODELLO
DI PASSAPORTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 3
A. Formato del modello di passaporto
1. Il formato del modello di passaporto deve essere uniforme.
2. Il modello di passaporto deve avere le seguenti dimensioni: 100 × 152 mm.
B. Copertina del modello di passaporto
1. Colore: blu (PANTONE REFLEX BLUE) con stelle gialle (PANTONE YELLOW) nel quarto superiore, conformemente alle caratteristiche dell’emblema europeo.
2. Le informazioni che figurano sulla copertina del modello di passaporto devono rispettare i criteri seguenti:
a) il passaporto deve essere redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio;
b) i termini «Unione europea» e il nome dello Stato membro di rilascio devono essere stampati con caratteri simili;
c) sulla copertina del modello di passaporto deve essere stampato il numero del passaporto, ossia il codice ISO dello Stato membro di rilascio seguito da un numero unico.
C. Ordine delle sezioni, numerazione delle pagine e lingue
1. L’ordine delle sezioni (in numeri romani) del modello di passaporto di cui all’allegato I deve essere strettamente rispettato.
2. Le pagine del modello di passaporto devono essere numerate in basso. Sulla prima pagina deve essere menzionato il numero di pagine del documento rilasciato (pag. 1 di [inserire il numero totale di pagine]).
3. Le informazioni devono essere fornite nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese.
4. La dimensione e la forma delle caselle del modello di passaporto di cui all’allegato I sono indicative e non vincolanti.