Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.6 politica commerciale |
Data: | 17/05/2004 |
Numero: | 998 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 20.6.373 – Regolamento 17 maggio 2004, n. 998.
Regolamento (CE) n. 998/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 950/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni fogli e nastri sottili di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e della Russia.
(G.U.U.E. 20 maggio 2004, n. L 183).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Misure in vigore
(1) Con il
(2) Conformemente al
2. Inchiesta
(3) Il 20 marzo 2004, la Commissione ha annunciato, mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, l’apertura di una serie di riesami intermedi parziali delle misure antidumping applicabili a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Federazione russa, dell’Ucraina e della Repubblica di Bielorussia, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3 e articolo 22, lettera c), del regolamento di base. La misura antidumping istituita sulle importazioni di taluni fogli e nastri sottili di alluminio originari della Russia è una delle misure per le quali è stata avviata l’inchiesta (le misure).
(4) Il riesame è stato avviato su iniziativa della Commissione per valutare l’opportunità di adeguare le misure per tenere conto dell’ampliamento dell’Unione europea del 1° maggio 2004 (l’allargamento).
(5) Poiché un certo quantitativo delle importazioni del prodotto in questione originario della Russia è attualmente oggetto di un impegno sui prezzi per un volume specifico, il riesame delle misure è stato avviato per valutare se tale impegno, calcolato utilizzando dati relativi alla Comunità a 15 Stati membri, debba essere adeguato per tenere conto dell'allargamento.
3. Parti interessate dall'inchiesta
(6) Tutte le parti interessate note alla Commissione, compresa l'industria comunitaria, le associazioni di produttori o utilizzatori della Comunità, i produttori esportatori dei paesi interessati, gli importatori e le loro associazioni, le autorità competenti dei paesi interessati e le parti interessate dei dieci nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1° maggio 2004 (UE10) sono state informate dell’apertura dell’inchiesta e hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni per iscritto, di comunicare informazioni e di fornire elementi di prova entro il termine fissato nell’avviso di apertura. È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che l’hanno richiesta dimostrando di avere validi motivi per essere sentite.
(7) Le seguenti parti interessate hanno formulato osservazioni al riguardo:
a) Associazione dei produttori comunitari:
— Eurometaux, Bruxelles, Belgio
b) Produttore esportatore:
— JSC «United Company Siberian Aluminium», Mosca, Russia
B. PRODOTTO IN ESAME
(8) Il prodotto in esame è costituito dai fogli e nastri sottili di alluminio di spessore pari o superiore a 0,009 mm, ma non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, presentati in bobine di larghezza non superiore a 650 mm, attualmente classificabili al codice NC ex 7607 11 10. Il prodotto in questione è noto comunemente come fogli o nastri sottili di alluminio ad uso domestico (aluminium household foil, AHF).
(9) Gli AHF sono fabbricati laminando fino allo spessore desiderato lingotti o bobine di fogli di alluminio. Dopo essere stati laminati i fogli o nastri sono ricotti con un procedimento termico per renderli duttili. Dopo la laminazione e la ricottura gli AHF sono presentati in bobine di larghezza non superiore a 650 mm. Le dimensioni della bobina determinano l'uso del prodotto, poiché gli utilizzatori (avvolgitori) montano in seguito gli AHF su piccoli rotoli destinati alla vendita al dettaglio. Gli AHF in piccoli rotoli sono quindi impiegati come materiale d'imballaggio provvisorio multiuso (per lo più in attività domestiche, di catering e di rivendita di alimenti e fiori).
C. RISULTATI DELL’INCHIESTA
1. Argomentazioni delle parti interessate
(10) L’esportatore russo di cui è stato accettato l'impegno sui prezzi ha sostenuto che il volume delle importazioni oggetto dell'impegno è stato fissato sulla base delle sue vendite sul mercato dell'UE15 e che, pertanto, l'impegno dovrebbe essere modificato per tenere conto del mercato dell'UE25. Egli ha sostenuto che tale riesame fosse necessario per eliminare possibili discriminazioni a favore degli altri esportatori del prodotto in questione nell’UE.
2. Osservazioni degli Stati membri
(11) Gli Stati membri hanno presentato le loro osservazioni e la maggioranza ha espresso parere positivo sulla necessità di adeguare le misure per tenere conto dell’allargamento.
3. Valutazione
(12) L’analisi dei dati e delle informazioni disponibili ha confermato che i volumi delle importazioni del prodotto in questione dalla Russia nell’UE10 sono significativi. Considerando che il volume delle importazioni oggetto dell’impegno attualmente in vigore è stato fissato sulla base delle importazioni nell'UE15, esso non tiene conto dell'aumento del volume delle importazioni in seguito all'allargamento.
4. Conclusioni
(13) In considerazione di quanto precede, si conclude che in vista dell’ampliamento è opportuno adeguare le misure per tenere conto del volume delle importazioni nel mercato dell'UE10.
(14) Per il produttore russo il cui impegno è stato accettato, il volume originario delle importazioni oggetto dell’impegno sui prezzi per l'UE15 è stato calcolato in base alle esportazioni verso la Comunità durante il periodo dell’inchiesta originario. L’entità dell’aumento del volume delle importazioni oggetto dell’impegno sui prezzi è stato calcolato utilizzando lo stesso metodo di calcolo.
(15) Pertanto, si ritiene opportuno che la Commissione possa accettare una proposta di modifica dell’impegno che rifletta la situazione successiva all’ampliamento sulla base del metodo utilizzato di cui al considerando 14.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1.
La Commissione può accettare una proposta di modifica dell’impegno che aumenti il volume delle importazioni oggetto dell’impegno accettato con la
Art. 2.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.