Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni |
Data: | 22/12/2008 |
Numero: | 128 |
Sommario |
Art. 1. I requisiti di purezza menzionati all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 89/107/CEE relativi alle sostanze coloranti menzionate nella direttiva 94/36/CE, sono stabiliti all'allegato I |
Art. 2. La direttiva n. 95/45/CE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato [...] |
Art. 3. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 3.3.940 - Direttiva 22 dicembre 2008, n. 128.
Direttiva n. 2008/128/CE della Commissione, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare
(G.U.U.E. 10 gennaio 2009, n. L 6)
(Versione codificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Occorre stabilire requisiti di purezza per tutte le sostanze coloranti menzionate nella direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari [4].
(3) Occorre prendere in considerazione le specificazioni e le tecniche di analisi per le sostanze coloranti definite nel Codex Alimentarius redatto dal dal comitato misto di esperti FAO/OMS sugli additivi alimentari (JECFA).
(4) Gli additivi alimentari, preparati con metodi o materiali significativamente diversi da quelli valutati dal comitato scientifico per l'alimentazione o differenti da quelli menzionati nella presente direttiva, devono essere sottoposti al giudizio di sicurezza dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare con particolare riguardo ai requisiti di purezza.
(5) Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
(6) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati nell’allegato II, parte B,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
I requisiti di purezza menzionati all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) della
La direttiva n. 95/45/CE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza all’allegato III.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
[1] GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.
[2] GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1.
[3] V. allegato II, Parte A.
[4] GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13.
ALLEGATO I
(Omissis)
ALLEGATO II
PARTE A
Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive
(di cui all’articolo 2)
Direttiva 95/45/CE della Commissione | (GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1) |
PARTE B
Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale
(di cui all’articolo 2)
Direttiva | Termine di attuazione |
95/45/CE | 1 luglio 1996 [1] |
1999/75/CE | 1 luglio 2000 |
2001/50/CE | 29 giugno 2002 |
2004/47/CE | 1 aprile 2005 [2] |
2006/33/CE | 10 aprile 2007 |
[1] In base all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 95/45/CE, i prodotti immessi in commercio o etichettati prima del 1 luglio 1996 e non conformi a detta direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
[2] In base all’articolo 3 della
ALLEGATO III
Tavola di concordanza
Direttiva 95/45/CE |
Presente direttiva | |
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Art. 1, paragrafo 1 |
Art. 1 | |
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Art. 1, paragrafo 2 |
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Art. 2 |
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Art. 2 | |
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Art. 3 |
Art. 3 | |
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Art. 4 |
Art. 4 | |
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Allegato |
Allegato I | |
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Allegato II | |
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Allegato III | |