§ 3.3.894 - Direttiva 20 marzo 2006, n. 33.
Direttiva n. 2006/33/CE della Commissione che modifica la direttiva 95/45/CE per quanto concerne il giallo tramonto FCF (E 110) e il biossido di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:20/03/2006
Numero:33


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 3.3.894 - Direttiva 20 marzo 2006, n. 33.

Direttiva n. 2006/33/CE della Commissione che modifica la direttiva 95/45/CE per quanto concerne il giallo tramonto FCF (E 110) e il biossido di titanio (E 171) (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 21 marzo 2006, n. L 82).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano, in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), sentita l’Autorità europea per la sicurezza alimentare,

     considerando quando segue:

      (1) La direttiva n. 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare, stabilisce i criteri di purezza per i coloranti menzionati nella direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari.

      (2) Il giallo tramonto FCF (E 110) è un colorante autorizzato dalla direttiva 94/36/CE destinato ad essere utilizzato in determinati prodotti alimentari. È scientificamente provato che, in talune circostanze, la fabbricazione di giallo tramonto può dar luogo ad impurità del tipo Sudan I [1-(fenilazo)-2-naftalenolo]. Il Sudan I è un colorante vietato e una sostanza indesiderabile nei prodotti alimentari. La sua presenza nel giallo tramonto dovrà di conseguenza limitarsi ad un tenore inferiore alla soglia di rilevazione, ossia a 0,5 mg/kg. I criteri di purezza per il giallo tramonto devono pertanto essere modificati di conseguenza.

      (3) È necessario tener conto delle specifiche e delle tecniche di analisi relative agli additivi che figurano nel Codex alimentarius, così come elaborate dal comitato misto di esperti FAO/OMS per gli additivi alimentari (CMEAA). Il comitato ha attivato un programma sistematico di sostituzione del test per i metalli pesanti — espressi in piombo — in tutte le specifiche esistenti relative agli additivi alimentari con soglie appropriate per i metalli interessati. Occorre pertanto modificare di conseguenza tali limiti per il giallo tramonto FCF (E 110).

      (4) Il biossido di titanio (E 171) è un colorante autorizzato dalla direttiva n. 94/36/CE da utilizzarsi in determinati prodotti alimentari. Il biossido di titanio può essere fabbricato in cristalli sotto forma di anatasio o di rutilo. La forma cristallina del biossido di titanio rutilo differisce dall’anatasio per la struttura e le proprietà ottiche (perlescenza). La necessità di utilizzare il biossido di titanio rutilo sotto forma di cristalli come colorante nei prodotti alimentari e nei rivestimenti sottili per compresse di integratori alimentari è dettata da ragioni tecnologiche. Il 7 dicembre 2004 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha affermato che l’uso del biossido di titanio rutilo in forma cristallina o amorfa non pone problemi dal punto di vista della sicurezza. I requisiti di purezza per il biossido di titanio (E 171) vanno pertanto rivisti al fine di includere la sostanza anche sotto forma di anatasio e di rutilo.

      (5) È pertanto opportuno modificare la direttiva n. 95/45/CE.

      (6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     L’allegato alla direttiva n. 95/45/CE è modificato in conformità dell’allegato della presente direttiva.

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 aprile 2007. Essi comunicano immediatamente tali disposizioni alla Commissione e le trasmettono una tabella delle corrispondenze tra tali disposizioni e la presente direttiva.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

     L’allegato della direttiva n. 95/45/CE, parte B è modificato come segue.

 

     1) Il testo relativo al giallo tramonto FCF (E 110) è sostituito dal seguente:

«E 110 GIALLO TRAMONTO FCF

 

Sinonimi

CI giallo per alimenti 3, giallo arancio S

Definizione

Il giallo tramonto FCF è composto essenzialmente dal sale bisodico del 2-idrossi-1-(4-solfonatofenilazo)naftalen-6-solfonato e da coloranti accessori accompagnati da cloruro sodico e/o da solfato sodico quali principali componenti non coloranti.

 

Il giallo tramonto FCF è descritto come sale sodico. Sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio.

Classe

Coloranti monoazoici

Colour Index

n. 15985

EINECS

220-491-7

Denominazione chimica

Disodio 2-idrossi-1-(4-solfonatofenilazo)naftalen-6-solfonato

Formula chimica

C16H10N2Na2O7S2

Peso molecolare

452,37

Tenore

Contenuto di sostanze coloranti totali non inferiore all’85 % calcolate come sali sodici

 

E1 %1 cm 555 in soluzione acquosa a pH 7, a circa 485 nm

Descrizione

Polvere o granuli di colore rosso-arancione

Identificazione

 

A. Spettrometria

Estinzione massima in soluzione acquosa a pH 7, a circa 485 nm

B. Soluzione acquosa color arancione

 

Purezza

 

Sostanze insolubili in acqua

Non più di 0,2 %

Coloranti accessori

Non più di 5,0 %

1-(fenilazo)-2-naftalenolo (Sudan I)

Non più di 0,5 mg/kg

Composti organici diversi dai coloranti:

 

acido 4-amminobenzen-1-solfonico

Totale non superiore a 0,5 %

acido 3-idrossinaftalen-2,7-disolfonico

Totale non superiore a 0,5 %

acido 6-idrossinaftalen-2-solfonico

Totale non superiore a 0,5 %

acido 7-idrossinaftalen-1,3-disolfonico

Totale non superiore a 0,5 %

acido 4,4′-diazoamminodi-(benzensolfonico)

Totale non superiore a 0,5 %

acido 6,6′-diazoamminodi-(benzensolfonico)

Totale non superiore a 0,5 %

Ammine primarie aromatiche non solfonate

Non più di 0,01 % (calcolate come anilina)

Sostanze estraibili in etere

Non più di 0,2 % (in condizioni di neutralità)

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 2 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Cadmio

Non più di 1 mg/kg»

 

     2) Il testo relativo al biossido di titanio (E 171) è sostituito dal seguente:

«E 171 BIOSSIDO DI TITANIO

 

Sinonimi

CI pigmento bianco 6

Definizione

Il biossido di titanio è costituito essenzialmente da anatasio puro di biossido di titanio che può essere ricoperto da piccole quantità di allumina e/o di silice per migliorare le proprietà tecnologiche del prodotto.

Classe

Composti inorganici

Colour Index

n. 77891

EINECS

236-675-5

Denominazione chimica

Biossido di titanio

Formula chimica

TiO2

Peso molecolare

79,88

Tenore

Contenuto non inferiore a 99 % in assenza di allumina e silice

Descrizione

Polvere bianca o lievemente colorata

Identificazione

 

Solubilità

Insolubile in acqua e nei solventi organici. Si scioglie lentamente in acido fluoridrico ed in acido solforico concentrato e caldo.

Purezza

 

Perdita all’essiccamento

Non più di 0,5 % (per 3 ore a 105 °C)

Perdita alla combustione

Non più di 1,0 % in assenza di prodotti volatili (a 800 °C)

Ossido di alluminio e/o anidride silicica

Totale non superiore a 2,0 %

Sostanze solubili in HCl 0,5 N

Non più di 0,5 % in assenza di allumina e di silice, inoltre, per prodotti contenenti allumina e/o silice, non più di 1,5 % sulla base del prodotto commerciale.

Sostanze solubili in acqua

Non più di 0,5 %

Cadmio

Non più di 1 mg/kg

Antimonio

Non più di 50 mg/kg dopo dissoluzione completa

Arsenico

Non più di 3 mg/kg dopo dissoluzione completa

Piombo

Non più di 10 mg/kg dopo dissoluzione completa

Mercurio

Non più di 1 mg/kg dopo dissoluzione completa

Zinco

Non più di 50 mg/kg dopo dissoluzione completa»