§ 3.3.804 – Direttiva 16 aprile 2004, n. 47.
Direttiva n. 2004/47/CE della Commissione recante modifica della direttiva 95/45/CE per quanto riguarda i caroteni misti [E 160 a (i)] e il [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:16/04/2004
Numero:47


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 3.3.804 – Direttiva 16 aprile 2004, n. 47.

Direttiva n. 2004/47/CE della Commissione recante modifica della direttiva 95/45/CE per quanto riguarda i caroteni misti [E 160 a (i)] e il betacarotene [E 160 a (ii)]. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 20 aprile 2004, n. L 113).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

     previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare, stabilisce i criteri di purezza per i coloranti menzionati nella direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari.

     (2) È necessario modificare alla luce del progresso tecnico i criteri di purezza stabiliti dalla direttiva 95/45/CE per i caroteni misti [E 160 a (i)] e il betacarotene [E 160 a (ii)].

     (3) Occorre prendere in considerazione le specificazioni e le tecniche di analisi per le sostanze coloranti definite nel Codex Alimentarius e dal comitato misto di esperti FAO/ OMS sugli additivi alimentari (CMEAA).

     (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza la direttiva 95/45/CE.

     (5) Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     L'allegato alla direttiva 95/45/CE è modificato in conformità con l'allegato alla presente direttiva.

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° aprile 2005. Essi comunicano immediatamente tali disposizioni alla Commissione e le trasmettono una tabella delle corrispondenze tra tali disposizioni e la presente direttiva.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di legislazione nazionale adottate nel settore contemplato dalla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 1° aprile 2005 che non sono conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati sino all'esaurimento delle scorte.

 

          Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

(Omissis)