§ 41.7.12a - Legge 18 luglio 1980, n. 373.
Ulteriore proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste, istituito con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:18/07/1980
Numero:373


Sommario
Art. 1.      Il fondo destinato alle esigenze di Trieste, di cui al secondo comma dell'art. 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ulteriormente consolidato per dieci anni con la legge 6 [...]
Art. 2.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza degli enti locali territoriali, dei loro consorzi nonchè di altri enti pubblici ed al [...]
Art. 3.      Con effetto dall'esercizio 1980, la quota che ai sensi della legge 24 giugno 1966, n. 512, può essere impegnata per contributi pluriennali è elevata da un terzo al 60 per cento.
Art. 4.      All'onere di lire 20.300 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al [...]


§ 41.7.12a - Legge 18 luglio 1980, n. 373.

Ulteriore proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste, istituito con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

(G.U. 31 luglio 1980, n. 209)

 

     Art. 1.

     Il fondo destinato alle esigenze di Trieste, di cui al secondo comma dell'art. 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ulteriormente consolidato per dieci anni con la legge 6 dicembre 1971, n. 1114, viene consolidato, alla scadenza, per un ulteriore periodo di anni quindici.

     La dotazione del fondo di cui al presente articolo viene elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 30 miliardi annui.

 

          Art. 2.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza degli enti locali territoriali, dei loro consorzi nonchè di altri enti pubblici ed al cui finanziamento totale o parziale si provveda con fondi di cui all'articolo precedente, si applicano le disposizioni emanate in materia dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

     Restano salve le disposizioni per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza dell'Ente autonomo del porto di Trieste previste dall'art. 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73 e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 714.

 

          Art. 3.

     Con effetto dall'esercizio 1980, la quota che ai sensi della legge 24 giugno 1966, n. 512, può essere impegnata per contributi pluriennali è elevata da un terzo al 60 per cento.

     I contributi pluriennali vengono stabiliti secondo un piano complessivo di utilizzazione dei fondi, formulato dalla commissione di cui all'art. 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

     Il piano fissa le priorità degli interventi da effettuare e delle opere da realizzare.

     Il piano è reso pubblico e può essere rivisto annualmente.

 

          Art. 4.

     All'onere di lire 20.300 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.