§ 67.4.153 – D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 714.
Riordinamento dell'Ente autonomo del porto di Trieste, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:02/10/1978
Numero:714


Sommario
Art. 1.      In attuazione dell'accordo sulla promozione della cooperazione economica tra Italia e Jugoslavia, ratificato con legge 14 marzo 1977, n. 73, e nel quadro di una organica [...]
Art. 2.      Oltre a provvedere ai compiti di cui all'art. 1 e ferme restando le competenze previste dalla legge 9 luglio 1967, n. 589, e successive modificazioni, l'Ente ha il [...]
Art. 3.      Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge 9 luglio 1967, n. 589, e successive modificazioni, nonchè di quelli stabiliti dal presente decreto, all'Ente autonomo [...]
Art. 4.      Oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti, sono devoluti all'Ente, che provvede alla loro riscossione e percezione, in luogo e con i privilegi dello Stato, secondo le [...]
Art. 5.      Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le aree ed i beni compresi nella circoscrizione dell'Ente, già in uso ad altre amministrazioni dello [...]
Art. 6.      I limiti dei punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste sono quelli risultanti dalle tabelle A, B e C allegate al presente decreto, comprese le aree [...]
Art. 7.      Le agevolazioni finanziarie previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese alle imprese destinate a svolgere [...]
Art. 8.      All'art. 10 della legge 9 luglio 1967, n. 589, il punto 3) è sostituito dal seguente
Art. 9.      L'art. 11 della legge 9 luglio 1967, n. 589, è sostituito dal seguente
Art. 10.      Il regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell'Ente è deliberato dal consiglio di amministrazione, ed approvato con decreto del Ministro della marina [...]
Art. 11.      L'art. 14 della legge 9 luglio 1967, n. 589, è sostituito dal seguente
Art. 12.      Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 1, ultimo comma, nell'art. 3, punto 2, commi secondo e terzo, punto 3, nell'art. 9, punto 4 e punto 7, lettera b), c) [...]


§ 67.4.153 – D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 714.

Riordinamento dell'Ente autonomo del porto di Trieste, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73.

(G.U. 20 novembre 1978, n. 324).

 

     Art. 1.

     In attuazione dell'accordo sulla promozione della cooperazione economica tra Italia e Jugoslavia, ratificato con legge 14 marzo 1977, n. 73, e nel quadro di una organica programmazione marittima e portuale, l'Ente autonomo del porto di Trieste, istituito con legge 9 luglio 1967, n. 589 - anche in vista di una integrazione degli scali della regione Friuli-Venezia Giulia e di una ristrutturazione dell'Ente medesimo con successivo apposito provvedimento legislativo - partecipa e concorre alla realizzazione di una stretta e permanente cooperazione tra i porti dell'Adriatico del Nord.

     In armonia con la sua natura di ente pubblico economico, esso è organizzato sulla base dei princìpi della imprenditorialità dell'azione e della autonomia patrimoniale, finanziaria, amministrativa e contabile.

 

          Art. 2.

     Oltre a provvedere ai compiti di cui all'art. 1 e ferme restando le competenze previste dalla legge 9 luglio 1967, n. 589, e successive modificazioni, l'Ente ha il compito di:

     1) formulare e proporre il piano di organizzazione territoriale, portuale ed industriale, d'intesa con le altre amministrazioni interessate;

     2) concorrere alla realizzazione ed al completamento del sistema infrastrutturale di trasporto marittimo;

     3) partecipare, con la regione e con gli altri enti interessati, alla elaborazione degli strumenti urbanistici locali e comprensoriali relativi alle aree gravitanti sul porto, compresa la zona franca prevista dall'art. 1 dell'accordo di cui al precedente art. 1;

     4) adottare i provvedimenti di esproprio, con i criteri e le procedure previste per l'Ente zona industriale di Trieste, istituito con legge 21 aprile 1969, n. 163;

     5) concorrere nell'attività di protezione del mare Adriatico dall'inquinamento, d'intesa con le altre amministrazioni interessate;

     6) provvedere alla disciplina - con potere di regolamentazione, di determinazione delle tariffe, nonchè di rilascio delle concessioni relative - di tutti i servizi connessi con l'uso dei beni demaniali marittimi, con l'attività di riparazione, carenaggio, rimorchio e rifornimento delle navi e di tutte le operazioni portuali indicate dall'art. 108 del codice della navigazione;

     7) assumere in forma diretta la progettazione e la esecuzione di tutte le opere marittime e portuali nella propria circoscrizione territoriale;

     8) provvedere ai servizi idrici, di illuminazione e di pulizia del porto, di prevenzione e di eliminazione dell'inquinamento degli specchi acquei compresi nella circoscrizione, nonchè all'esecuzione delle opere ordinarie e straordinarie portuali a carico dello Stato;

     9) effettuare studi, anche in collaborazione con gli istituti specializzati, volti ad accertare possibili criteri di collaborazione economica nel sistema dei trasporti internazionali al fine di predisporre strategie ed iniziative di coordinamento portuale e di organizzazione del territorio per un ruolo comune nell'Adriatico.

 

          Art. 3.

     Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge 9 luglio 1967, n. 589, e successive modificazioni, nonchè di quelli stabiliti dal presente decreto, all'Ente autonomo del porto di Trieste viene assegnato un fondo di dotazione di lire 15.000 milioni da iscriversi allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 4.500 milioni nell'anno 1979 e lire 10.500 milioni nell'anno 1980.

     Il Ministero della marina mercantile è autorizzato a versare direttamente alla regione, a valere sulle somme iscritte ai sensi del precedente comma, le quote di tali somme che la regione abbia ritenuto, per motivi di particolare rilievo, di anticipare all'Ente autonomo del porto di Trieste.

     All'onere previsto dal precedente primo comma si provvede a carico delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 8 della legge 14 marzo 1977, n. 73.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     Oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti, sono devoluti all'Ente, che provvede alla loro riscossione e percezione, in luogo e con i privilegi dello Stato, secondo le procedure in vigore:

     a) i canoni dovuti dalle altre amministrazioni per l'uso di beni demaniali marittimi non destinati a servizi portuali, nonchè quelli relativi alla concessione per l'esercizio dei servizi indicati al precedente art. 2;

     b) i proventi derivanti da sanzioni pecuniarie relative a violazioni commesse in relazione all'uso dei beni demaniali marittimi ed all'esercizio dei servizi di competenza dell'Ente, previste dal codice della navigazione o da altre disposizioni di legge relative a tale materia.

     Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Ente previsto dall'art. 4 della legge 9 luglio 1967, n. 589, modificato con legge 14 agosto 1971, n. 822, può essere destinato anche al ripianamento del disavanzo accertato alla data del 31 dicembre 1977 nella gestione dell'Ente.

 

          Art. 5.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le aree ed i beni compresi nella circoscrizione dell'Ente, già in uso ad altre amministrazioni dello Stato per servizi non attinenti al traffico portuale, sono trasferiti al pubblico demanio marittimo e consegnati all'Ente, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello delle finanze.

     Le aree, con i fabbricati su di esse insistenti, non più utilizzate per scopi connessi con il traffico portuale che saranno indicate con decreto del Ministro della marina mercantile da emanarsi, di concerto con quello delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, passano come beni patrimoniali all'Ente che avrà facoltà di alienarli nelle forme di legge.

     Alle concessioni eventualmente esistenti per i beni di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 42 del codice della navigazione.

     A modifica delle vigenti disposizioni le attribuzioni spettanti all'ingegnere capo del genio civile per le opere marittime di Trieste relativamente all'esecuzione delle opere marittime e portuali nonchè delle forniture dei mezzi meccanici portuali, finanziate dallo Stato, anche mediante contributo, sono trasferite ad un funzionario dello Stato in qualità di revisore tecnico.

     Il revisore tecnico è scelto tra i funzionari del Ministero dei lavori pubblici con qualifica non inferiore a dirigente superiore tecnico, viene designato dal Ministero dei lavori pubblici ed è comandato a prestare servizio presso l'Ente ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

 

          Art. 6.

     I limiti dei punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste sono quelli risultanti dalle tabelle A, B e C allegate al presente decreto, comprese le aree acquisite per effetto di interramenti di specchi acquei contigui.

     Restano in vigore tutte le speciali disposizioni riguardanti lo stato giuridico, l'esercizio o l'amministrazione dei punti franchi del porto franco di Trieste.

 

          Art. 7.

     Le agevolazioni finanziarie previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese alle imprese destinate a svolgere attività nell'ambito portuale.

     Le somministrazioni dei finanziamenti previsti dal comma precedente sono autorizzate previo parere favorevole dell'Ente.

     Alle imprese di cui al primo comma del presente articolo sono altresì estese, con la procedura indicata dal comma precedente, le provvidenze previste dalla legge 31 luglio 1957, n. 742, e successive modificazioni. Per quanto concerne le agevolazioni tributarie si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

 

          Art. 8.

     All'art. 10 della legge 9 luglio 1967, n. 589, il punto 3) è sostituito dal seguente:

     3) tre rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia.

     Il punto 9) è sostituito dal seguente:

     9) quattro membri designati nel proprio seno dal consiglio di amministrazione, di cui due in rappresentanza dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative e due in rappresentanza degli imprenditori e degli utenti.

 

          Art. 9.

     L'art. 11 della legge 9 luglio 1967, n. 589, è sostituito dal seguente:

     Art. 11. -(Compiti del comitato direttivo). - Il comitato direttivo:

     1) assiste il presidente nell'adempimento dei suoi compiti e secondo le norme stabilite dal regolamento prende, in casi di necessità ed urgenza, le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica;

     2) predispone i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi da sottoporre al consiglio di amministrazione e propone eventuali variazioni al bilancio preventivo, durante il corso dell'esercizio finanziario;

     3) delibera, salvo ratifica del consiglio di amministrazione, sulle concessioni demaniali marittime di cui all'art. 36 del codice della navigazione, nonchè su quelle per l'esercizio dei servizi indicati al precedente art. 2, fissandone la regolamentazione e le relative tariffe;

     4) delibera sulle spese di qualsiasi importo nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione;

     5) delibera sugli incarichi tecnici da affidare a persone fisiche e giuridiche estranee all'Ente;

     6) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale e gli eventuali compensi o sussidi speciali a norma del regolamento del personale;

     7) delibera sulle nomine e sul licenziamento del personale con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento del personale;

     8) autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni, sui provvedimenti arbitrali e sulle nomine dei relativi arbitri, nonchè sulle controversie con altre amministrazioni, qualunque sia il loro valore;

     9) delibera sui progetti sia di massima che esecutivi, di lavori per opere di qualsiasi tipo, sulle modalità e sull'ordine della loro esecuzione, qualunque sia il loro importo di spesa;

     10) delibera su tutte le altre materie che non siano espressamente devolute alla competenza del consiglio di amministrazione.

 

          Art. 10.

     Il regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell'Ente è deliberato dal consiglio di amministrazione, ed approvato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro.

 

          Art. 11.

     L'art. 14 della legge 9 luglio 1967, n. 589, è sostituito dal seguente:

     Art. 14 - (Atti soggetti a controllo). - Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere inviate entro otto giorni dalla loro data al Ministero della marina mercantile. Nel caso di mancato invio entro tale termine, le medesime si intendono decadute.

     Entro trenta giorni dal ricevimento il Ministero della marina mercantile pronuncia l'annullamento delle deliberazioni illegittime.

     Sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile le deliberazioni concernenti:

     a) le materie oggetto del regolamento organico del personale;

     b) le tasse e le soprattasse di cui all'art. 4;

     c) le norme e le tariffe di cui all'art. 9, n. 7, lettera a).

     Le deliberazioni di cui all'art. 9, n. 7, lettera g), sono approvate con provvedimento del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, e le deliberazioni di cui all'art. 11, n. 9, sono approvate dal Ministro della marina mercantile di concerto con quello dei lavori pubblici, salvo quelle concernenti opere il cui valore rientri nella competenza degli uffici del genio civile per le opere marittime.

     Le deliberazioni di cui ai commi terzo e quarto - salvo quanto disposto dai due commi successivi - non diventano esecutive fino a quando non hanno riportato l'approvazione prescritta.

     Tali deliberazioni diventano esecutive ove, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, non sia stata negata l'approvazione con atto motivato.

     Tutte le deliberazioni diventano immediatamente esecutive quando il Ministero espressamente lo consenta.

 

          Art. 12.

     Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 1, ultimo comma, nell'art. 3, punto 2, commi secondo e terzo, punto 3, nell'art. 9, punto 4 e punto 7, lettera b), c) ed e) e punto 8, e nell'art. 16, primo comma, lettere b) e c) e secondo comma della legge 9 luglio 1967, n. 589.

     Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni di legge contrarie od incompatibili con la natura delle funzioni dell'Ente stabilite negli articoli 1 e 2 del presente decreto.

 

 

Allegati

(Omissis)