Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.6 regioni a statuto ordinario |
Data: | 15/01/1972 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di beneficenza pubblica sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a [...] |
Art. 2. Fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle province, ai comuni ed agli [...] |
Art. 3. Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine |
Art. 4. Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento, con legge dello Stato degli enti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti nella materia di cui al presente decreto, restano [...] |
Art. 5. Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché quelle altre che, pure essendo esercitate in relazione alle attività inerenti [...] |
Art. 6. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del [...] |
Art. 7. Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, le [...] |
Art. 8. La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alle [...] |
Art. 9. I comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, continuano ad esercitare le funzioni loro spettanti ai sensi [...] |
Art. 10. Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni [...] |
Art. 11. Entro due mesi dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, [...] |
Art. 12. La legge della regione concernente l'inquadramento nei ruoli regionali del personale delle amministrazioni dello Stato assicurerà al personale di cui ai precedenti articoli il passaggio nei [...] |
Art. 13. Le soppressioni e le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, agli stati di previsione del Ministero dell'interno e del tesoro, in conseguenza del [...] |
Art. 14. Le spese aggiuntive connesse al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'articolo 18 della [...] |
Art. 15. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto, per quanto riguarda il trasferimento [...] |
§ 41.6.29 - D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.
Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale.
(G.U. 2 febbraio 1972, n. 30, S.O.).
Tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di beneficenza pubblica sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.
Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti:
a) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste dalla
b) gli enti comunali di assistenza di cui alla
c) le controversie in materia di spedalità di cui all'art. 80 della
d) il mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
e) i controlli sugli enti comunali di assistenza e sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la disciplina della
f) l'assistenza estiva ed invernale in favore di minori;
g) l'assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario agli assistibili bisognosi; l'assistenza in natura e l'assistenza sanitaria e farmaceutica, in favore delle categorie assistibili, di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646 [1];
h) gli interventi in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati, successivamente alla prima assistenza, di cui alla
i) ogni altra funzione amministrativa esercitata dai prefetti e dagli altri organi centrali e periferici dello Stato in materia di beneficenza pubblica, fermo restando quanto disposto dai successivi articoli.
La vigilanza e la tutela sugli enti comunali di assistenza e sulle altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che operano nel territorio regionale sono esercitate dall'organo regionale di controllo, previsto dall'art. 130 della Costituzione, e si svolgono con le modalità di cui al capo terzo del titolo quinto della
Gli atti soggetti al controllo di merito sono quelli indicati nell'art. 36 della
Fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali, le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale attualmente esercitate nella materia di cui al precedente art. 1.
Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nella materia di cui al precedente articolo 1 facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi od uffici centrali o periferici dello Stato.
Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:
1) ai rapporti internazionali nella materia di cui al presente decreto ed ai rapporti, in materia di assistenza, con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonché alla assistenza degli stranieri in relazione alle convenzioni internazionali;
2) agli interventi assistenziali ai sensi della
3) ai comitati di soccorso ed alle altre istituzioni private di beneficenza operanti nel territorio regionale, previsti dai punti a) e b) dell'art. 2 della
4) alle pensioni ed assegni a carattere continuativo, disposti in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, in favore dei ciechi civili, sordomuti ed invalidi civili; agli interventi in favore degli orfani dei caduti per servizio; all'assistenza delle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi e delle persone di cui alla
5) alla autorizzazione agli enti assistenziali pubblici e privati ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni immobili ai sensi delle vigenti disposizioni;
6) agli studi ed alle sperimentazioni relative alle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di assistenza e beneficenza, che attengano ad esigenze di carattere unitario, con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli obblighi internazionali.
Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento, con legge dello Stato degli enti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti nella materia di cui al presente decreto, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi.
Restano, altresì, ferme le attribuzioni esercitate dagli organi dello Stato in ordine agli enti assistenziali privati a carattere nazionale o pluriregionale.
Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché quelle altre che, pure essendo esercitate in relazione alle attività inerenti alla materia di cui al presente decreto riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.
La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro o con i Ministri competenti.
L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato, di volta in volta, dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economico (C.I.P.E.) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.
Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenute a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella Regione, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto.
Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna regione interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici, concernenti le funzioni amministrative trasferite alle regioni con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo art. 8, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.
La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.
Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1972, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del
I comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica di cui al
Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali ad esse trasferite con il presente decreto, è indicato nella tabella allegata.
Il contingente di cui al precedente comma sarà ripartito per qualifica e per regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanare entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma.
In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo determinato ai sensi dei precedenti comma vengono ridotti, con decorrenza dalla data indicata nel primo comma, i relativi ruoli organici e gli eventuali contigenti non di ruolo cui il personale appartiene.
Ferma restando la decorrenza dalla data indicata nel primo comma del trasferimento alle regioni, l'immissione nei ruoli e contingenti regionali del personale di cui al primo comma sarà effettuata con la prima legge regionale di istituzione di ruoli regionali.
Sino alla data di inquadramento nei ruoli regionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1972, all'amministrazione del personale da trasferire continuerà a provvedere, salvo quanto previsto nei successivi articoli, l'amministrazione di provenienza.
Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli o contingenti regionali, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.
Nell'ambito della regione i trasferimenti di sede del personale statale di cui al presente articolo sono disposti, osservate le norme dell'art. 32 del testo unico approvato con
Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale di cui al presente articolo sono a carico delle regioni che provvederanno altresì a versare all'amministrazione statale di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.
Fino a quando non si potrà provvedere diversamente il pagamento delle competenze di attività di servizio e della pensione spettanti all'impiegato ed operaio messo a disposizione o trasferito verrà effettuato dall'amministrazione di provenienza salvo il successivo rimborso.
Entro due mesi dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, indicato nella tabella allegata al presente decreto, che il giorno anteriore alla data predetta risulti assegnato ad uffici periferici non trasferiti alle regioni o a servizi centrali che svolgano funzioni amministrative trasferite alle regioni, è messo dall'amministrazione di provenienza, previo assenso degli impiegati ed operai, a disposizione delle singole regioni e, se presta servizio presso ufficio periferico, della regione nel cui territorio tale ufficio si trova.
Ove gli assensi fossero inferiori alle unità da trasferire, l'amministrazione provvederà, entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma, a mettere a disposizione delle singole regioni gli impiegati od operai che ne abbiano fatto domanda, dando la precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni o funzioni connesse con quelle trasferite alle regioni e tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con
Nel caso di inesistenza o insufficienza di domande, l'amministrazione provvede d'ufficio, sentito il consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione delle singole regioni gli impiegati od operai che risultino in possesso dei minori titoli indicati dall'art. 32, terzo comma, del testo unico n. 3 suindicato.
Al personale contemplato nel presente articolo, che viene trasferito a sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza anche a domanda, compete il trattamento economico di missione e di trasferimento, compresa l'indennità di prima sistemazione, stabilito per i dipendenti dello Stato dalle vigenti disposizioni di legge.
Al personale messo a disposizione in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 10.
La legge della regione concernente l'inquadramento nei ruoli regionali del personale delle amministrazioni dello Stato assicurerà al personale di cui ai precedenti articoli il passaggio nei ruoli stessi, salvaguardando, nello stesso tempo, le posizioni di carriera ed economiche già acquisite, al momento del passaggio stesso, nel ruolo statale di provenienza, anche per effetto delle agevolazioni previste dall'art. 16, comma terzo, della
Ai fini del conseguimento delle agevolazioni indicate nel comma precedente il personale di cui al precedente art. 11 si considera di diritto trasferito a domanda.
Sino ad un anno dalla entrata in vigore delle singole leggi regionali istitutive dei ruoli regionali, la metà dei posti comunque disponibili, dopo effettuato l'inquadramento previsto nel primo comma, nelle singole qualifiche di tali ruoli sarà conferita mediante concorsi di trasferimento riservati al personale di pari qualifica e di ruoli corrispondenti già trasferito ad altra regione ai sensi del presente decreto. I posti eventualmente non coperti saranno conferiti con le normali procedure.
Nella prima applicazione del presente decreto, i dipendenti dello Stato trasferiti alla regione presso cui ricoprano la carica di consigliere regionale, ove non chiedano, entro dieci giorni dalla messa a disposizione, il collocamento in aspettativa senza assegni, sino alla scadenza dell'attuale mandato, sono dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 18, comma primo, della
Le soppressioni e le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art. 18 della
Ammontare |
dello |
stanziamento |
da sopprimere |
(in milioni |
di lire) |
------------ |
1) Capitoli da sopprimere |
a) Spese di natura operativa correnti: |
|
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO |
2485 - Assistenza e cura di infermi poveri affetti |
da malattie o minorazioni che non ricadono |
nella competenza di Istituti o di Enti, pub- |
blici o privati, o di Enti mutualistici, ai |
sensi dell'articolo 6, lettera a) del regio |
|
2496 - Contributo per il mantenimento dei minori |
assistiti nell'Albergo dei poveri di Napoli |
(legge 9 agosto 1960, n. 866 e articolo 2 |
della |
2512 - Contributo a favore della Società Umanitaria |
- Fondazione Prospero Moisé Loria con sede |
in Milano (art. 1 della legge 15 aprile 1965, |
n. 441 e art. 1 della legge 12 dicembre |
1969 numero 1919) . . . . . . . . . . . . . . 150.- |
2519 - Contributo a favore della Fondazione Domus |
Pascoli con sede in San Mauro Pascoli (art. 1 |
della |
2525 - Contributo a favore della Fondazione del Ban- |
co di Napoli per l'assistenza all'infanzia |
( |
|
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO |
2777 - Spese per la beneficenza romana (Spese obbli- |
gatorie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392.5 |
|
2) Capitoli da ridurre |
a) Spese di natura operativa correnti: |
|
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO |
2344 - Spese per il trasporto degli assistibili (de- |
creti legislativi luogotenenziali 31 luglio |
1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646 e |
|
tito, con modificazioni, nella legge 19 otto- |
bre 1970, n. 744) e delle loro cose e per cu- |
stodia e l'assicurazione delle masserizie dei |
connazionali profughi dall'estero e trasporto |
di altro materiale comunque destinato all'as- |
sistenza. Spese di esercizio, riparazione, |
noleggio ed acquisto di automezzi e spese per |
le autorimesse. . . . . . . . . . . . . . . . 35.- |
2481 - Assegni a stabilimenti ed Istituti diversi di |
assistenza, compresi quelli a carattere fisso |
- Sussidi di assistenza e contributi per |
provvidenze eccezionali . . . . . . . . . . . 2.700.- |
2483 - Mantenimento degli inabili al lavoro fatti |
ricoverare negli appositi stabilimenti ai |
sensi dell'articolo 154 del testo unico delle |
leggi di pubblica sicurezza approvato col re- |
gio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Spese ob- |
bligatorie) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.- |
2484 - Spese per rette e sussidi alle istituzioni |
pubbliche e private di beneficienza e ad al- |
tri Istituti che provvedono per conto del Mi- |
Ministero dell'interno all'assistenza, me- |
diante ricoveri, degli indigenti in genere |
nonché dei minorenni e dei profughi inabili |
di cui ai decreti legislativi luogotenenziali |
31 luglio 1945, n. 426 e 28 settembre 1945, |
n. 622 convertito con modificazioni, nella |
|
2486 - Assegnazione ordinaria per l'integrazione dei |
bilanci degli Enti comunali di assistenza e |
per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di |
assistenza e beneficenza pubblica (art. 2 del |
decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo |
1945, n. 173, art. 9 della legge 27 luglio |
1956, n. 771, art. 2 della legge 21 novembre |
1966, n. 1044). . . . . . . . . . . . . . . . 10.600.- |
2487 - Assegnazione straordinaria per l'integrazione |
dei bilanci degli Enti comunali di assistenza |
e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali |
di assistenza e beneficenza pubblica. . . . . 7.000.- |
2489 - Concorsi nelle spese per l'organizzazione e |
lo svolgimento dell'assistenza estiva e in- |
vernale ai minori bisognosi sostenute da |
Istituti, Enti, Associazioni e Comitati . . . 5.500.- |
2500 - Contributi ad Enti, Istituzioni Associazioni |
e Comitati da erogarsi per i compiti di assi- |
stenza generica (decreti legislativi luogote- |
nenziali 31 luglio 1945, numero 425 e 28 set- |
tembre 1945, n. 616 e decreto-legge 28 agosto |
1970, n. 622, convertito, con modificazioni, |
nella |
2502 - Spese per l'assistenza sanitaria e farmaceu- |
tica agli assistibili (decreti legislativi |
luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 |
settembre 1945, n. 616 e decreto-legge 28 a- |
gosto 1970, n. 622, convertito con modifica- |
zioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744) |
nonché contributi agli Enti che vi provvedono |
(c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.- |
2505 - Assistenza in natura da effettuare con di- |
stribuzione di materiale vario agli assisti- |
bili bisognosi specie in caso di pubbliche |
calamità, nonché agli assistibili di cui ai |
decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio |
1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646, e |
|
tito, con modificazioni, nella legge 19 otto- |
bre 1970, n. 744. |
Spese inerenti ai servizi di approvvigiona- |
mento distribuzione, deposito e custodia di |
detto materiale . . . . . . . . . . . . . . . 600.- |
2506 - Mantenimento delle case di riposo di Bari e |
Pigna per profughi rimpatriati - Ospitalità |
in alberghi o pensioni per profughi e rimpa- |
triati - Indennità di sistemazione ai profu- |
ghi e rimpatriati che si dimettono dagli al- |
berghi o pensioni - Sussidi straordinari in |
denaro per l'assistenza (esclusa quella nel |
campo dell'istruzione e nel campo dell'avvia- |
avviamento e dell'addestramento professionale) |
alle persone disoccupate e bisognose - Sussi- |
di in denaro per l'assistenza ai nativi degli |
ex territori dell'Africa orientale italiana |
residenti in Italia (decreti legislativi luo- |
gotenenziali 31 luglio 1945, n. 646 e decreto |
- |
modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, |
n. 744) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.551.- |
|
b) Spese di personale ed accessorie: |
|
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO |
1011 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi |
al personale di ruolo (Spese fisse ed obbli- |
gatorie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646.5 |
1013 - Compensi per lavoro straordinario al persona- |
le di ruolo e non di ruolo. . . . . . . . . . 63.8 |
1014 - Compensi per lavoro straordinario al perso- |
nale operaio. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 |
1015 - Compensi speciali di cui all'art. 6 del de- |
creto legislativo presidenziale 27 giugno |
1946, n. 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.7 |
1016 - Indennità e rimborso di trasporto per missio- |
ni nel territorio nazionale . . . . . . . . . 7.5 |
1018 - Indennità e rimborso spese di trasporto per |
trasferimenti . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 |
1054 - Spese per accertamenti sanitari (Spese obbli- |
gatorie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 |
1055 - Spese per cure, ricoveri e protesi (art. 68 |
del testo unico approvato con decreto del |
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, |
n. 3) (Spese obbligatorie) (a). . . . . . . . 0.6 |
1062 - Spese per l'attuazione di corsi di prepara- |
zione, formazione, aggiornamento e perfezio- |
namento del personale. Partecipazione alle |
spese per corsi indetti da Enti, e Ammini- |
strazioni varie . . . . . . . . . . . . . . . 0.4 |
1081 - Interventi assistenziali a favore del perso- |
nale in servizio, di quello cessato dal ser- |
vizio e delle loro famiglie . . . . . . . . . 3.2 |
|
c) Spese di funzionamento: |
|
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO |
1051 - Compensi per speciali incarichi (art. 380 del |
testo unico approvato con decreto del |
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, |
n. 3) 0.4 |
1052 - Spese per il funzionamento - compresi i get- |
toni di presenza ed i compensi ai componenti |
e le indennità di missione ed il rimborso |
spese di trasporto ai membri estranei all'Am- |
ministrazione dell'interno - di consigli, co- |
mitati e commissioni. . . . . . . . . . . . . 5.4 |
1058 - Spese di ufficio per gli organi periferici. . 45.6 |
1059 - Spese postali . . . . . . . . . . . . . . . . 0.6 |
Per l'anno 1972, in relazione al disposto del
Le spese aggiuntive connesse al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'articolo 18 della
a) spese di natura operativa correnti: venti per cento;
b) spese di personale ed accessorie: sedici virgola cinque per cento;
c) spese di funzionamento: venti per cento.
Per l'anno 1972, l'ammontare delle spese aggiuntive, quale risulta applicando le sopra indicate misure percentuali agli importi delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti, resta determinato in milioni 5.733,8, in relazione a quanto disposto dal
All'onere relativo si provvede, per l'anno medesimo, con una corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto, per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni amministrative, dalla data fissata nel
TABELLA |
Contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo da trasferire |
alle Regioni a statuto ordinario in relazione al passaggio alle regioni |
stesse delle funzioni amministrative statali disposto con il presente |
decreto |
|
RUOLI ORGANICI DEL MINISTERO DELL'INTERNO |
Amministrazione civile |
|
|Numero |
| unità |
|------ |
Ruolo organico del personale della carriera direttiva| |
amministrativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 55 |
Ruolo organico del personale della carriera di concetto| |
di ragioneria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 55 |
Ruolo organico del personale della carriera di concetto| |
amministrativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 25 |
Ruolo organico del personale di archivio della carriera| |
esecutiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 75 |
Ruolo organico del personale della carriera ausiliaria.| 15 |
----- |
Totale . . . 225 |
[1] Il primo reca norme sulle attribuzioni e sull'ordinamento del Ministero per l'assistenza post-bellica e il secondo norme integrative sulle attribuzioni del Ministero indicato.
[2] Legge di conversione, con modifiche, del
[3] Vedere il
[2] Legge di conversione, con modifiche, del