Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.5 province |
Data: | 18/05/1951 |
Numero: | 328 |
Sommario |
Art. 1. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi previsti dall'art. 1 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono regolati dalle norme del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio [...] |
Art. 2. |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. |
§ 41.5.18 - Legge 18 maggio 1951, n. 328. [1]
Attribuzioni e funzionamento degli organi delle Amministrazioni provinciali.
(G.U. 22 maggio 1951, n. 115)
Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi previsti dall'art. 1 della
Alla denominazione di "Deputazione provinciale" s'intende sostituita quella di "Giunta provinciale".
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 7 della