§ 39.2.26 - L. 23 dicembre 1966, n. 1147.
Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.2 elezioni amministrative
Data:23/12/1966
Numero:1147


Sommario
Art. 1.      L’art. 82 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, [...]
Art. 2. 
Art. 3.     
Art. 4.      L’art. 84 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, [...]
Art. 5.      Dopo l’art. 9 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. [...]
Art. 6.      Il terzo periodo dell’ultimo comma dell’art. 15 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente [...]
Art. 7.    
Art. 8. 


§ 39.2.26 - L. 23 dicembre 1966, n. 1147.

Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo.

(G.U. 31 dicembre 1966, n. 329).

 

     Art. 1.

     L’art. 82 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis)

 

     Art. 2. [1]

     [L’art. 83 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis)]

 

     Art. 3.

     [Nei giudizi elettorali davanti agli organi di giurisdizione ordinaria non è necessario il ministero di procuratore o di avvocato] [2].

     Tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi o giudiziari in materia elettorale sono redatti in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito per il ricorso in Cassazione, e dalle spese di cancelleria.

 

     Art. 4.

     L’art. 84 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

     (Omissis)

 

     Art. 5.

     Dopo l’art. 9 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunto il seguente:

     (Omissis)

 

     Art. 6.

     Il terzo periodo dell’ultimo comma dell’art. 15 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

     (Omissis)

 

     Art. 7.

    L'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328, è abrogato.

     Le azioni popolari e le impugnative consentite dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a qualsiasi elettore del Comune per quanto concerne elezioni comunali, sono consentite a qualsiasi cittadino elettore della Provincia per quanto concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite da tali norme al Consiglio comunale, si intendono devolute al Consiglio provinciale; quelle devolute al sindaco si intendono devolute al presidente della Giunta provinciale. Alle controversie previste dal presente comma si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 [3].

     La tutela contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri provinciali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo [4].

     [Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria è competente, in prima istanza, il Tribunale nella cui circoscrizione territoriale è compreso il capoluogo della Provincia] [5].

 

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 8. [6]

     [I ricorsi in materia di eleggibilità o di decadenza, pendenti davanti ai Consigli comunali, davanti ai Consigli provinciali o davanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, devono essere trasmessi di ufficio al Tribunale civile competente per territorio entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Quelli in materia di operazioni elettorali, pendenti davanti ai Consigli comunali, davanti ai Consigli provinciali o davanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale vanno trasmessi, con le stesse modalità alla segreteria della sezione per il contenzioso elettorale, entro il termine di 15 giorni dalla costituzione di questa.

     I termini per la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 82, 83/11 e 9 bis del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificati dalla presente legge, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge per le questioni in materia di eleggibilità, decadenza, ed operazioni elettorali, sorte successivamente al 31 dicembre 1965, o per le quali, alla predetta data, non era stato presentato ricorso e non era scaduto il termine per la impugnativa davanti al Consiglio comunale o al Consiglio provinciale.]


[1] Articolo abrogato dall'art. 2 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[2] Comma modificato dall'art. 2 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[3] Comma modificato dall'art. 2 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e così sostituito dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[4] Comma inserito dall'art. 2 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[5] Comma abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[6] Articolo abrogato dall'art. 2 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.