§ 6.2.73 - Legge Regionale 9 settembre 1999, n. 47.
Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1999.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:09/09/1999
Numero:47


Sommario
Art. 1.      1. A norma dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, e successive modificazioni, il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli stanziamenti attivi e passivi in [...]
Art. 2.      1. Il saldo finanziario positivo presunto di lire 2.084.916.000.000 applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 1999 ed elevato a lire 2.092.782.485.244 con i provvedimenti di cui [...]
Art. 3.      1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1999, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 8, sono apportate le seguenti [...]
Art. 4.      1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 8, sono apportate le seguenti [...]
Art. 5.      1. Nel fondo globale per le spese correnti di cui all'articolo 10 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 8 è inserita una nuova partita
Art. 6.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del [...]


§ 6.2.73 - Legge Regionale 9 settembre 1999, n. 47. [1]

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1999.

(B.U. n. 80 del 14 settembre 1999).

 

Art. 1.

     1. A norma dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, e successive modificazioni, il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli stanziamenti attivi e passivi in conto residui, iscritti in via presuntiva nel bilancio di previsione per l'esercizio 1999, sono aggiornati negli ammontari singoli e complessivi indicati nell'allegata Tabella A in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1998.

 

     Art. 2.

     1. Il saldo finanziario positivo presunto di lire 2.084.916.000.000 applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 1999 ed elevato a lire 2.092.782.485.244 con i provvedimenti di cui all'articolo 80 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, è definitivamente accertato in lire 2.296.672.234.040 ed analiticamente esposto nell'elenco 1 allegato alla presente legge.

     2. La differenza positiva di lire 203.889.748.796 è riportata nel bilancio di previsione 1999 per la copertura delle seguenti spese:

     a) quanto a complessive lire 110.987.973.007 per il trasferimento all'esercizio finanziario 1999 di spese vincolate a seguito del loro mancato impegno, a norma di legge, nell'esercizio 1998 e per la riproposizione di altre somme vincolate;

     b) quanto a complessive lire 45.800.000.000 per il finanziamento delle seguenti leggi regionali:

     legge regionale 28 dicembre 1998, n. 32;

     legge regionale 28 dicembre 1998, n. 33;

     legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1;

     legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2;

     legge regionale 27 gennaio 1999, n. 4;

     legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5;

     legge regionale 23 marzo 1999, n. 9;

     approvate dal Consiglio regionale entro il termine dell'esercizio 1998, ma entrate in vigore nell'esercizio 1999 che, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 5, della vigente legge regionale di contabilità, trovano riscontro di copertura nei fondi globali iscritti ai capitoli n. 80210 e n. 80230 del bilancio dell'esercizio 1998;

     c) quanto alla rimanente quota positiva di lire 47.101.775.789 per la copertura di spese non specificatamente individuate.

 

     Art. 3.

     1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1999, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 8, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella B:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 8, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella C:

     (Omissis).

     2. Resta determinata in lire 45.800.000.000 l'eccedenza della variazione netta di competenza dello stato di previsione dell'entrata, rispetto a quella dello stato di previsione della spesa, per effetto di quanto disposto alla lettera b) dell'articolo 2 della presente legge.

 

     Art. 5.

     1. Nel fondo globale per le spese correnti di cui all'articolo 10 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 8 è inserita una nuova partita:

     Partita n. 16

     Contributi per soggiorni terapeutici ai mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e di servizio 2.500 milioni.

     2. Nel fondo globale per le spese in conto capitale di cui all'articolo 10 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 8 è inserita una nuova partita:

     Partita n. 17

     Intervento regionale a favore dei centri storici nei comuni minori 1.000 milioni.

 

     Art. 6.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

Allegati

(Omissis)

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.