§ 4.1.49 - Legge Regionale 18 gennaio 1999, n. 2.
Norme per la concessione di benefici nel settore dell'edilizia residenziale pubblica


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:18/01/1999
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Soggetti ammissibili al beneficio.
Art. 3.  Individuazione dei criteri.
Art. 4.  Vincoli e sanzioni.
Art. 5.  Provvista di ulteriori risorse e fondo di rotazione e di garanzia.
Art. 6.  Concessione dei benefici.
Art. 7.  Norma transitoria.
Art. 8.  Norma finanziaria.


§ 4.1.49 - Legge Regionale 18 gennaio 1999, n. 2.

Norme per la concessione di benefici nel settore dell'edilizia residenziale pubblica

(B.U. n. 6 del 22 gennaio 1999).

 

Art. 1. Finalità.

     1. In attesa dell'approvazione della nuova disciplina organica dell'edilizia residenziale pubblica, in attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, al fine di facilitare il soddisfacimento delle esigenze abitative dei cittadini residenti nel Veneto, con particolare riferimento alle categorie più deboli, con la presente legge la Regione Veneto favorisce:

     a) l'accesso alla proprietà dell'abitazione;

     b) la costruzione e il recupero di alloggi da cedere in proprietà o in locazione.

     2. La Giunta regionale provvede al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, attraverso la indizione di appositi bandi di concorso volti ad agevolare l'acquisto, la costruzione ed il recupero di alloggi da adibire a prima abitazione, nonché la costruzione ed il recupero di alloggi da cedere in locazione.

 

     Art. 2. Soggetti ammissibili al beneficio.

     1. Ai benefici derivanti dalla presente legge sono ammessi:

     a) i nuclei familiari privi di alloggio adeguato alle necessità del nucleo medesimo ed in possesso di un reddito complessivo non superiore al limite fissato dalla Giunta regionale ogni due anni, sentita la competente commissione consiliare, per l'acquisto in proprietà o il recupero della prima abitazione;

     b) le imprese di costruzione e loro consorzi iscritti all'albo nazionale dei costruttori e le cooperative di abitazione e loro consorzi iscritti all'albo nazionale delle cooperative di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per la costruzione ed il recupero di alloggi da assegnare in proprietà o in locazione ai nuclei familiari di cui alla lettera a);

     c) le cooperative di abitazione e loro consorzi, iscritti all'Albo Nazionale delle Cooperative di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che operano per la locazione, nonché le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di cui alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, per la costruzione ed il recupero di alloggi da destinare alla locazione permanente in favore dei nuclei familiari di cui alla lettera a);

     d) gli enti locali territoriali, le società per azioni o a responsabilità limitata di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, le aziende speciali e i consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della legge medesima, nonché le società miste di trasformazione urbana di cui all'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per il recupero di aree dismesse da destinare ad abitazione.

 

     Art. 3. Individuazione dei criteri.

     1. La Giunta regionale determina, in sede di approvazione dei bandi di concorso, le modalità di intervento regionale, l'ammontare massimo del beneficio, nonché le procedure necessarie alla realizzazione del programma di acquisto, di nuova costruzione o di recupero di alloggi.

 

     Art. 4. Vincoli e sanzioni.

     1. L'alloggio acquistato o recuperato dai nuclei familiari di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 2, con i benefici di cui alla presente legge, non può essere alienato o locato prima che siano decorsi dieci anni dalla stipula del contratto di acquisto o dalla data del recupero.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere deroghe al divieto di cui al comma 1, per comprovati gravi motivi da individuare preventivamente con propria deliberazione.

     3. L'alienazione o la locazione in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la revoca del finanziamento e la restituzione della somma erogata maggiorata degli interessi legali.

 

     Art. 5. Provvista di ulteriori risorse e fondo di rotazione e di garanzia.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere con gli enti locali territoriali della Regione e con enti operanti in ambito regionale, nazionale ed internazionale, specifici accordi finalizzati a reperire ulteriori disponibilità di capitale pubblico e privato da destinare all'edilizia residenziale pubblica.

     2. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad istituire un fondo di rotazione e di garanzia da utilizzare in base alle finalità e agli obiettivi sociali dei programmi di intervento.

 

     Art. 6. Concessione dei benefici.

     1. Il contributo, attualizzato, è concesso a favore del beneficiario dalla Giunta regionale, pro solvendo, direttamente all'ente mutuante scelto dall'operatore, ancorché non convenzionato con la Regione.

 

     Art. 7. Norma transitoria.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, il limite di reddito previsto dalla lettera a), comma 1, dell'articolo 2, è fissato in lire 100 milioni.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 26.800 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni, mediante utilizzo di lire 20 miliardi della partita n. 4 del capitolo n. 80230 denominato "Fondo globale spese di investimento", partita n. 4, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1998 e per lire 6.800 milioni con gli introiti relativi alla quota dello 0,5 per cento annuo delle somme riscosse, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, dagli enti proprietari o gestori di alloggi di cui al capitolo n. 6611 iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1999 viene istituito il capitolo n. 40020 denominato "Concessione benefici nel settore dell'edilizia residenziale pubblica", con lo stanziamento di lire 26.800 milioni in termini di competenza.

     3. Per gli anni successivi al 1999, lo stanziamento del capitolo di cui al comma 2 sarà determinato ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modifiche ed integrazioni.