Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 18/01/1999 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Soggetti ammissibili al beneficio. |
Art. 3. Individuazione dei criteri. |
Art. 4. Vincoli e sanzioni. |
Art. 5. Provvista di ulteriori risorse e fondo di rotazione e di garanzia. |
Art. 6. Concessione dei benefici. |
Art. 7. Norma transitoria. |
Art. 8. Norma finanziaria. |
§ 4.1.49 - Legge Regionale 18 gennaio 1999, n. 2.
Norme per la concessione di benefici nel settore dell'edilizia residenziale pubblica
(B.U. n. 6 del 22 gennaio 1999).
Art. 1. Finalità.
1. In attesa dell'approvazione della nuova disciplina organica dell'edilizia residenziale pubblica, in attuazione del
a) l'accesso alla proprietà dell'abitazione;
b) la costruzione e il recupero di alloggi da cedere in proprietà o in locazione.
2. La Giunta regionale provvede al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, attraverso la indizione di appositi bandi di concorso volti ad agevolare l'acquisto, la costruzione ed il recupero di alloggi da adibire a prima abitazione, nonché la costruzione ed il recupero di alloggi da cedere in locazione.
Art. 2. Soggetti ammissibili al beneficio.
1. Ai benefici derivanti dalla presente legge sono ammessi:
a) i nuclei familiari privi di alloggio adeguato alle necessità del nucleo medesimo ed in possesso di un reddito complessivo non superiore al limite fissato dalla Giunta regionale ogni due anni, sentita la competente commissione consiliare, per l'acquisto in proprietà o il recupero della prima abitazione;
b) le imprese di costruzione e loro consorzi iscritti all'albo nazionale dei costruttori e le cooperative di abitazione e loro consorzi iscritti all'albo nazionale delle cooperative di cui all'articolo 13 della
c) le cooperative di abitazione e loro consorzi, iscritti all'Albo Nazionale delle Cooperative di cui all'articolo 13 della
d) gli enti locali territoriali, le società per azioni o a responsabilità limitata di cui all'articolo 22 della
Art. 3. Individuazione dei criteri.
1. La Giunta regionale determina, in sede di approvazione dei bandi di concorso, le modalità di intervento regionale, l'ammontare massimo del beneficio, nonché le procedure necessarie alla realizzazione del programma di acquisto, di nuova costruzione o di recupero di alloggi.
Art. 4. Vincoli e sanzioni.
1. L'alloggio acquistato o recuperato dai nuclei familiari di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 2, con i benefici di cui alla presente legge, non può essere alienato o locato prima che siano decorsi dieci anni dalla stipula del contratto di acquisto o dalla data del recupero.
2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere deroghe al divieto di cui al comma 1, per comprovati gravi motivi da individuare preventivamente con propria deliberazione.
3. L'alienazione o la locazione in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la revoca del finanziamento e la restituzione della somma erogata maggiorata degli interessi legali.
Art. 5. Provvista di ulteriori risorse e fondo di rotazione e di garanzia.
1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere con gli enti locali territoriali della Regione e con enti operanti in ambito regionale, nazionale ed internazionale, specifici accordi finalizzati a reperire ulteriori disponibilità di capitale pubblico e privato da destinare all'edilizia residenziale pubblica.
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad istituire un fondo di rotazione e di garanzia da utilizzare in base alle finalità e agli obiettivi sociali dei programmi di intervento.
Art. 6. Concessione dei benefici.
1. Il contributo, attualizzato, è concesso a favore del beneficiario dalla Giunta regionale, pro solvendo, direttamente all'ente mutuante scelto dall'operatore, ancorché non convenzionato con la Regione.
Art. 7. Norma transitoria.
1. In sede di prima applicazione della presente legge, il limite di reddito previsto dalla lettera a), comma 1, dell'articolo 2, è fissato in lire 100 milioni.
Art. 8. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 26.800 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1999 viene istituito il capitolo n. 40020 denominato "Concessione benefici nel settore dell'edilizia residenziale pubblica", con lo stanziamento di lire 26.800 milioni in termini di competenza.
3. Per gli anni successivi al 1999, lo stanziamento del capitolo di cui al comma 2 sarà determinato ai sensi dell'articolo 32 bis della