Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 artigianato e industria |
Data: | 18/03/1999 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Definizioni. |
Art. 3. Settori interessati dagli interventi. |
Art. 4. Beneficiari degli interventi. |
Art. 5. Comitato di consultazione sulla subfornitura. |
Art. 6. Cofinanziamento e aree di intervento. |
Art. 7. Modalità di attuazione. |
Art. 8. Fondo di rotazione. |
Art. 9. Fondo di garanzia. |
Art. 10. Concessione dei benefici. |
Art. 11. Reti e servizi alle imprese. |
Art. 12. Limite degli interventi e titoli preferenziali. |
Art. 13. Disposizioni sull'intensità di aiuto. |
Art. 14. Disposizioni sulla cumulabilità degli interventi. |
Art. 15. Norma finanziaria. |
Art. 16. Norma transitoria. |
Art. 17. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 3.9.37 - Legge Regionale 18 marzo 1999, n. 9.
Interventi a favore del sistema della subfornitura veneta.
(B.U. n. 27 del 23 marzo 1999).
Art. 1. Finalità.
1. La presente legge, nel quadro delle azioni regionali volte al mantenimento dell'efficienza del sistema produttivo veneto, promuove il sostegno, lo sviluppo e il riorientamento della subfornitura, che contribuisce a garantire al sistema produttivo flessibilità, qualità e occupazione.
2. In particolare, sono obiettivi della presente legge:
a) il rafforzamento competitivo del sistema della subfornitura attraverso il miglioramento della efficienza organizzativa, il potenziamento tecnologico delle imprese e delle reti di imprese subfornitrici e il miglioramento della capacità di presenza sul mercato;
b) la diversificazione o riconversione produttiva;
c) la valorizzazione e il potenziamento dell'imprenditoria esistente.
Art. 2. Definizioni.
1. Agli effetti della presente legge, si intende:
a) per subfornitura, il contratto così come definito dall'articolo 1 della
b) per impresa subfornitrice, quella avente i requisiti di cui alle lettere c) e d) e la cui attività esclusiva o prevalente si svolga attraverso contratti di subfornitura;
c) per piccola impresa industriale, quella così definita secondo i parametri stabiliti dalla Commissione europea, come recepiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
d) per impresa artigiana, quella così classificata ai sensi degli articoli 3 e 4 e 6 della
e) per media impresa quella così definita secondo i parametri stabiliti dalla Commissione europea, come recepiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
f) per interventi, quelli dei soggetti di cui all'articolo 4 e che comportino:
1) investimenti, anche immateriali;
2) spese diverse dagli investimenti, anche immateriali, purché tali spese non siano relative al funzionamento e riguardino progetti o azioni per l'ampliamento, l'ammodernamento, la diversificazione o riconversione produttiva, l'innovazione gestionale e organizzativa, le reti organizzative e telematiche di imprese;
g) per investimento, quello in capitale fisso relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avviamento di un'attività che implica un cambiamento fondamentale del prodotto o del processo di produzione di uno stabilimento esistente, tramite razionalizzazione, diversificazione, riconversione o ammodernamento. Il valore dell'investimento è stabilito sulla base delle spese per terreni, fabbricati e impianti. L'investimento di sostituzione è in ogni caso escluso dalla presente definizione;
h) per investimento immateriale, le spese legate al trasferimento di tecnologie sotto forma di acquisizione di:
1) brevetti;
2) licenze di sfruttamento di conoscenze tecniche brevettate;
3) conoscenze tecniche non brevettate;
i) per ammodernamento, le innovazioni nella impresa aventi l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi;
j) per diversificazione produttiva, i progetti delle imprese subfornitrici diretti a introdurre produzioni diverse, appartenenti agli stessi comparti merceologici attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti;
k) per riconversione produttiva, i progetti delle imprese subfornitrici diretti a introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti;
l) per trasferimento tecnologico, gli investimenti innovativi, anche effettuati mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprietà, a norma dell'articolo 1523 del codice civile o a norma della
1) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi, macchinari e programmi, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati all'adeguamento delle imprese alle normative europee, nazionali e regionali sulla sicurezza;
2) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;
3) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
4) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
5) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui ai nn. 2), 3) e 4);
6) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui ai nn. 2), 3), 4) e 5);
7) la realizzazione o l'acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;
8) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento nell'ambiente;
m) per innovazione gestionale e organizzativa, l'introduzione di modelli, metodologie e buone prassi di gestione aziendale, che comportino significativi miglioramenti nelle funzioni amministrativa, finanziaria, produttiva e commerciale;
n) per reti organizzative e telematiche di imprese, quelle finalizzate a:
1) creare ed eventualmente migliorare le performance gestionali di reti di imprese della subfornitura e la loro comunicazione con i committenti, anche esteri o ubicati al di fuori del territorio regionale;
2) favorire l'incontro tra committenza e imprese subfornitrici;
3) connettere le imprese subfornitrici con fornitori di servizi innovativi e avanzati;
4) svolgere funzioni di marketing;
o) per contratti di area e patti territoriali, quelli disciplinati dall'articolo 2, comma 203 e seguenti, della
Art. 3. Settori interessati dagli interventi.
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti ai settori di cui alla sezione D (attività manifatturiere) della Classificazione delle attività economiche ISTAT 1991 (ATECO 91), nel rispetto delle regole della concorrenza previste dalla normativa dell'Unione Europea e degli obblighi comunitari specifici previsti per particolari settori.
Art. 4. Beneficiari degli interventi.
1. Sono beneficiari degli interventi i soggetti di cui all'articolo 2 lettere c) e d) aventi i seguenti requisiti:
a) sede legale e stabilimenti ubicati esclusivamente sul territorio regionale;
b) subfornitrici dei settori manifatturieri.
2. I benefici sono concessi per i progetti e le iniziative rientranti nelle seguenti tipologie di interventi:
a) l'ammodernamento;
b) l'ampliamento;
c) la diversificazione produttiva;
d) la riconversione produttiva;
e) il trasferimento tecnologico e/o l'innovazione organizzativa e gestionale.
3. Sono altresì beneficiari i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa e le associazioni tra le imprese di cui al comma 1 anche con la partecipazione di imprese committenti ubicate nel territorio regionale.
4. I benefici sono concessi per i progetti e le iniziative rientranti nelle seguenti tipologie di interventi:
a) reti organizzative e telematiche di imprese;
b) politiche commerciali e di marketing;
c) programmi di promozione all'estero di prodotti della subfornitura, all'interno di un quadro unitario e coerente della promozione dei prodotti veneti.
5. Per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, costituisce requisito certificabile, anche tramite autocertificazione ai sensi di legge, il rispetto della normativa in materia di lavoro, previdenza, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore stipulati tra le parti presenti nel Comitato di cui all'articolo 5.
Art. 5. Comitato di consultazione sulla subfornitura.
1. E' istituito il comitato di consultazione sulla subfornitura, con il compito di:
a) realizzare momenti di incontro tra Istituzioni, operatori ed esperti;
b) sviluppare analisi;
c) proporre interventi specifici;
d) monitorare il sistema della subfornitura veneta e fornire alla Giunta regionale elementi di valutazione e di orientamento per la politica regionale in materia di subfornitura, nonché elementi di valutazione dell'efficacia delle iniziative intraprese.
2. Il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, costituisce con proprio decreto il comitato di consultazione sulla subfornitura nominando i componenti effettivi e quelli supplenti. Con analogo decreto sono sostituiti i componenti dimissionari. Il comitato resta in carica tre anni.
3. Il comitato di cui al comma 1 è presieduto dall'Assessore alle politiche per lo sviluppo economico della Regione del Veneto ed è composto da un componente designato da ciascuna organizzazione rappresentativa a livello regionale delle parti sociali, delle categorie produttive della subfornitura e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, quest'ultimo designato dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente della Segreteria regionale competente con qualifica non inferiore a funzionario.
4. La Giunta regionale è autorizzata, sentito il Comitato di consultazione sulla subfornitura, ad affidare studi, ricerche, consulenze e altri servizi utili quali strumenti di supporto per il predetto comitato anche tramite convenzioni con consulenti o soggetti terzi di comprovata esperienza.
Art. 6. Cofinanziamento e aree di intervento.
1. La presente legge si applica su tutto il territorio regionale.
2. La Giunta regionale, sentito il comitato di cui all'articolo 5 e la commissione consiliare competente è autorizzata a individuare specifici limiti territoriali di intervento, nonché vincoli e prescrizioni volti a utilizzare pienamente i fondi derivanti da fonti statali o comunitarie destinati ad apportare risorse finanziarie addizionali per gli interventi previsti dalla presente legge.
Art. 7. Modalità di attuazione.
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione europea.
2. La Giunta regionale definisce, sentito il comitato di consultazione di cui all'articolo 5, i criteri e le modalità per la concessione dei benefici, fissando altresì le relative quote di risorse da destinare.
3. Non sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge i progetti o le iniziative rientranti nelle tipologie di intervento di cui all'articolo 4 che abbiano avuto inizio prima della presentazione della domanda.
Art. 8. Fondo di rotazione.
1. Per gli investimenti, anche immateriali, relativi a ammodernamento, ampliamento, diversificazione produttiva, riconversione produttiva, trasferimento tecnologico e/o innovazione organizzativa e gestionale è istituito presso la società finanziaria Veneto Sviluppo spa, che lo gestisce, un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese subfornitrici di cui all'articolo 4, comma 1.
Art. 9. Fondo di garanzia.
1. E' istituito presso i consorzi di garanzia regionali di secondo grado dell'artigianato e gli organismi di garanzia di primo e secondo grado delle piccole e medie imprese industriali, che lo gestiscono, un fondo destinato a garantire i finanziamenti collegati all'attuazione dei progetti e delle iniziative di cui alla presente legge.
2. La garanzia fornita a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 8 può concorrere con quella offerta da altri organismi di garanzia a valere sulle proprie riserve.
Art. 10. Concessione dei benefici.
1. La Giunta regionale è autorizzata a istituire appositi comitati, nei quali sia garantita la rappresentanza del sistema dei consorzi di garanzia regionali di secondo grado dell'artigianato e degli organismi di garanzia di primo e secondo grado delle piccole e medie imprese industriali, oltre che della società finanziaria Veneto Sviluppo spa, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 8.
2. I comitati di cui al comma 1 operano secondo direttive stabilite dalla Giunta.
3. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento l'attività e la composizione, nel numero massimo di 6 componenti, dei comitati di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale è autorizzata altresì a stipulare apposite convenzioni con i consorzi di garanzia regionali di secondo grado dell'artigianato e gli organismi di garanzia di primo e secondo grado delle piccole e medie imprese industriali per lo svolgimento dell'attività istruttoria sulle domande presentate dalle imprese subfornitrici di cui all'articolo 4, comma 1, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 8.
Art. 11. Reti e servizi alle imprese.
1. Limitatamente agli interventi per la realizzazione o lo sviluppo di reti organizzative e telematiche di imprese, di politiche commerciali e di marketing e di programmi di promozione all'estero di prodotti della sub- fornitura, riservati ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, è ammessa una sovvenzione regionale nel limite di quanto previsto all'articolo 12.
Art. 12. Limite degli interventi e titoli preferenziali.
1. Tutti gli interventi di cui all'articolo 11 sono concessi, a richiesta del beneficiario, nel rispetto della regola "de minimis", di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni, e nella misura massima dell'ottanta per cento del costo del progetto, oppure nei limiti dell'intensità di aiuto previsti dall'articolo 13.
2. Costituiscono titolo preferenziale per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge:
a) l'avvenuta sottoscrizione di contratti d'area o di patti territoriali nell'area su cui insistono i soggetti richiedenti;
b) lo svolgimento, da parte dei soggetti richiedenti, di attività rientranti nei settori: tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero, dell'occhialeria e del mobile.
Art. 13. Disposizioni sull'intensità di aiuto.
1. Gli aiuti concessi a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 8 per gli interventi di ammodernamento, ampliamento, diversificazione produttiva, riconversione produttiva, trasferimento tecnologico e/o innovazione organizzativa e gestionale sono effettuati mediante finanziamenti a tasso agevolato.
2. Per gli investimenti materiali e immateriali di cui al comma 1, l'intensità di aiuto è calcolata con il limite del:
a) quindici per cento Equivalente sovvenzione lorda (ESL) per le imprese di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2;
b) 7,5 per cento ESL per le imprese di cui alla lettera e) dell'articolo 2.
3. Nelle aree ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'articolo 92.3.c) del Trattato di Roma, l'intensità di aiuto di cui al comma precedente è calcolata con il limite di:
a) venti per cento Equivalente sovvenzione netta (ESN) per le imprese di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2;
b) quindici per cento ESN per le imprese di cui alla lettera e) dell'articolo 2.
Art. 14. Disposizioni sulla cumulabilità degli interventi.
1. I benefici ottenuti tramite la presente legge non possono, per il medesimo intervento, essere cumulati con altri aiuti o benefici, comunque denominati, sia comunitari, che nazionali o regionali, salva la possibilità prevista all'articolo 6, comma 2.
2. I benefici di cui alla presente legge sono cumulabili, in capo ad un medesimo beneficiario, con i regimi di aiuto autorizzati dalla Commissione della Comunità europea, fatta salva la regola de minimis per gli aiuti così definiti dalla presente legge.
Art. 15. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 21 miliardi di cui 15 miliardi per l'anno 1999, 3 miliardi per l'anno 2000 e 3 miliardi per l'anno 2001, si fa fronte:
- per lire 10 miliardi mediante prelevamento, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della
- per lire 5 miliardi relativi all'anno 1999 mediante prelevamento dalla partita n. 4 del medesimo capitolo n. 80230, iscritto nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio di previsione;
- per lire 3 miliardi, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, mediante prelevamento dalla partita n. 4 del medesimo capitolo n. 80230, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001.
2. Al fine di garantire la completa dotazione dello stanziamento di cassa dei capitoli istituiti dal successivo comma 3, il capitolo n. 80030 "Fondo di riserva di cassa" del bilancio di previsione per l'esercizio 1999 è diminuito di lire 10 miliardi.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1999 e pluriennale 1999-2001 sono istituiti i seguenti capitoli:
a) n. 20570, denominato "Fondo di rotazione a favore del sistema della subfornitura veneta (articolo 8)", con lo stanziamento di lire 10 miliardi in termini di competenza e di cassa per l'anno 1999 e di lire 2 miliardi in termini di competenza per ciascuno degli anni 2000 e 2001;
b) n. 20572, denominato "Fondo di garanzia a favore del sistema della subfornitura veneta (articolo 10)", con lo stanziamento di lire 4.500 milioni in termini di competenza e di cassa per l'anno 1999 e di lire 800 milioni in termini di competenza per ciascuno degli anni 2000-2001;
c) n. 20574, denominato "Contributi a consorzi, società consortili e associazioni tra imprese subfornitrici del territorio regionale (articolo 13)", con lo stanziamento di lire 450 milioni in termini di competenza e di cassa per l'anno 1999 e di lire 150 milioni in termini di competenza per ciascuno degli anni 2000-2001;
d) n. 20576, denominato "Spese per il Comitato di consultazione sulla subfornitura (articolo 5)", con lo stanziamento di lire 50 milioni in termini di competenza e di cassa per l'anno 1999 e di lire 50 milioni in termini di competenza per ciascuno degli anni 2000-2001.
Art. 16. Norma transitoria.
1. Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore e la Decisione Comunitaria di autorizzazione ai sensi degli articoli da 92 a 94 del Trattato, i benefici previsti dalla presente legge sono concessi ai soggetti di cui all'articolo 4 nei limiti del regime "de minimis".
Art. 17. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.