§ 6.2.61 - Legge Regionale 3 febbraio 1998, n. 4.
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998/2000.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:03/02/1998
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1998, annesso alla presente legge, è approvato in lire 39.855.048.000.000 in termini di competenza e in [...]
Art. 2.      1. Lo stato di previsione della spesa della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1998, annesso alla presente legge, è approvato in lire 39.855.048.000.000 in termini di competenza e in lire [...]
Art. 3.      1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998, con i prospetti allegati di cui all'articolo 13 della [...]
Art. 4.      1. Sono considerate spese obbligatorie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge regionale di contabilità, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge
Art. 5.      1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 18 della legge regionale di contabilità è determinato in lire 529.554.900.000 e iscritto al capitolo n. 80030
Art. 6.      1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, il prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste (capitolo n. 80020) e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio o a [...]
Art. 7.      1. A norma del primo comma dell'articolo 20 della legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, la iscrizione negli stati di previsione della [...]
Art. 8.      1. A norma dell'articolo 20, terzo comma, della legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite [...]
Art. 9.      1. Fra i capitoli di spesa nn. 84742, 84744 e 84746, relativi al cofinanziamento regionale dei programmi comunitari finanziati rispettivamente con il FSE, con il FERS e con il FEOAG, la Giunta [...]
Art. 10.      1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della vigente legge regionale di contabilità, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si [...]
Art. 11.      1. Il fondo a disposizione della Presidenza della Giunta regionale, di cui al capitolo n. 2120 dello stato di previsione della spesa, è erogato, mediante apertura di credito in favore di un [...]
Art. 12.      1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1998 derivante da leggi regionali e statali in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla [...]
Art. 13.      1. E' autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione 1998 dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 1997 per l'ammontare di lire 1.846.122.000.000
Art. 14.      1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1998, entro i [...]
Art. 15.      1. Per far fronte alla quota a carico della Regione del finanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 211/1992 relativa al settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, è [...]
Art. 16.      1. E' rinnovata per l'anno 1998 l'autorizzazione alla contrazione di mutui quindicennali a tasso variabile per l'importo complessivo di lire 100.000.000.000, già disposta dalla legge regionale [...]
Art. 17.      1. Con provvedimenti di variazione del bilancio, da adottare in seguito all'entrata in vigore della legge finanziaria dello Stato per l'anno 1998 e dei provvedimenti legislativi alla medesima [...]
Art. 18.      1. A norma dell'articolo 11 della legge regionale di contabilità è approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 della Regione Veneto nel testo allegato alla presente legge
Art. 19.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto con effetto [...]


§ 6.2.61 - Legge Regionale 3 febbraio 1998, n. 4. [1]

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998/2000.

(B.U. n. 13 del 6 febbraio 1998).

 

Art. 1.

     1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1998, annesso alla presente legge, è approvato in lire 39.855.048.000.000 in termini di competenza e in lire 43.232.435.400.000 in termini di cassa (tabella 1).

     2. Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 1998.

 

     Art. 2.

     1. Lo stato di previsione della spesa della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1998, annesso alla presente legge, è approvato in lire 39.855.048.000.000 in termini di competenza e in lire 43.232.435.400.000 in termini di cassa (tabella 2).

     2. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'anno finanziario 1998 entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al comma 1, fatto salvo l'impegno delle disponibilità autorizzate sugli esercizi futuri a norma degli articoli 52 e 53 bis della vigente legge regionale di contabilità 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1998 entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 3.

     1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998, con i prospetti allegati di cui all'articolo 13 della legge regionale di contabilità.

 

     Art. 4.

     1. Sono considerate spese obbligatorie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge regionale di contabilità, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al cap. 80010 e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 5.

     1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 18 della legge regionale di contabilità è determinato in lire 529.554.900.000 e iscritto al capitolo n. 80030.

     2. Il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cassa a favore di altri stanziamenti di cassa del bilancio è disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo, ai sensi dell'articolo 18, commi primo e secondo della stessa legge regionale di contabilità come modificata dalla legge regionale n. 42/1993.

 

     Art. 6.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, il prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste (capitolo n. 80020) e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio o a nuovi capitoli di spesa ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 17 della legge regionale di contabilità.

 

     Art. 7.

     1. A norma del primo comma dell'articolo 20 della legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, la iscrizione negli stati di previsione della entrata e della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1998 dei capitoli e degli stanziamenti concernenti l'acquisizione al bilancio delle assegnazioni statali vincolate a scopi specifici e la relativa destinazione, quando questa sia tassativamente regolata dalla legge.

 

     Art. 8.

     1. A norma dell'articolo 20, terzo comma, della legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

 

     Art. 9.

     1. Fra i capitoli di spesa nn. 84742, 84744 e 84746, relativi al cofinanziamento regionale dei programmi comunitari finanziati rispettivamente con il FSE, con il FERS e con il FEOAG, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, previo parere della competente Commissione consiliare, storno di fondi in via di compensazione con gli stessi provvedimenti amministrativi con cui proceda all'impegno di spesa, in relazione al diverso grado di attuazione dei corrispondenti programmi comunitari.

 

     Art. 10.

     1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della vigente legge regionale di contabilità, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1998, sono determinati in lire 20.775.000.000 per il fondo globale destinato alle spese correnti (capitolo n. 80210), in lire 64.500.000.000 per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale (capitolo n. 80230).

 

     Art. 11.

     1. Il fondo a disposizione della Presidenza della Giunta regionale, di cui al capitolo n. 2120 dello stato di previsione della spesa, è erogato, mediante apertura di credito in favore di un funzionario regionale con le modalità stabilite dagli articoli 85 e seguenti della legge regionale di contabilità.

 

     Art. 12.

     1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1998 derivante da leggi regionali e statali in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione.

     2. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle stabilite dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli e dalla normativa in materia di gestione delle spese dettate dalla legge regionale di contabilità.

 

     Art. 13.

     1. E' autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione 1998 dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 1997 per l'ammontare di lire 1.846.122.000.000.

     2. L'avanzo di amministrazione presunto, di cui al comma precedente, è destinato alla copertura delle seguenti spese:

     - quanto a lire 1.356.408.000.000 per spese iscritte nel bilancio per l'anno finanziario 1998 in corrispondenza del trasferimento allo stesso di autorizzazioni di spesa finanziate da assegnazioni dello Stato a destinazione vincolata già previste a carico degli esercizi precedenti a seguito del loro mancato impegno, di cui all'elenco 2 alla presente legge;

     - quanto a lire 10.214.000.000 per la reiscrizione di residui perenti già eliminati a seguito di ricognizione straordinaria;

     - quanto a lire 450.000.000.000 per spese relative ai residui perenti iscritte nei fondi di cui ai capitoli n. 84000 e n. 84100;

     - quanto a lire 10.000.000.000 per la riproposizione di somme finanziate con entrate a destinazione vincolata;

     - quanto a lire 19.500.000.000 per la copertura di specifici interventi regionali.

 

     Art. 14.

     1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1998, entro i limiti stabiliti dal secondo comma dell'articolo 22 della legge regionale di contabilità, di cui è data dimostrazione nella tabella 5 allegata alla presente legge, è autorizzata, a norma dell'articolo 25 della legge regionale di contabilità, la contrazione di mutui, di durata non superiore a quindici anni, a tasso variabile, nell'esercizio 1997, per un importo complessivo di lire 286.520.000.000 (capitolo n. 9610).

     2. I mutui di cui al comma 1 sono stipulati ad un tasso effettivo annuo iniziale al momento della stipula non superiore al 7,5 per cento.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dal presente articolo.

     4. Il pagamento dell'annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

     5. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.

     6. L'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, da contrarre nel 1998, non potrà decorrere da data anteriore al 1 gennaio 1999.

     7. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 17.500.000.000 a partire dall'esercizio 1999 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 1998-2000 (capitoli nn. 86100 e 86600).

     8. In alternativa, la Giunta regionale è autorizzata ad emettere prestiti obbligazionari, con le modalità previste dall'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per il finanziamento di cui al comma 1, con oneri a carico del bilancio regionale non superiori a quelli indicati al comma 7.

 

     Art. 15.

     1. Per far fronte alla quota a carico della Regione del finanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 211/1992 relativa al settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, è autorizzata la contrazione di mutui, per l'esercizio 1997, per un importo complessivo di lire 290.000.000.000 (capitolo n. 9662).

     2. I mutui di cui al comma 1 sono stipulati ad un tasso effettivo annuo iniziale al momento della stipula non superiore al 7,5 per cento.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere l'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dal presente articolo.

     4. Il pagamento dell'annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

     5. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.

     6. L'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, da contrarre nel 1998, non potrà decorrere da data anteriore al 1 gennaio 1999.

     7. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 17.700.000.000 a partire dall'esercizio 1999 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 1998-2000 (capitolo n. 86204).

     8. In alternativa, la Giunta regionale è autorizzata ad emettere prestiti obbligazionari, con le modalità previste dall'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per il finanziamento di cui al comma 1, con oneri a carico del bilancio regionale non superiori a quelli indicati al comma 7.

 

     Art. 16.

     1. E' rinnovata per l'anno 1998 l'autorizzazione alla contrazione di mutui quindicennali a tasso variabile per l'importo complessivo di lire 100.000.000.000, già disposta dalla legge regionale 23 agosto 1996, n. 29, articolo 8, e dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, articolo 15, a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 1997 (capitolo n. 9664).

     2. I mutui di cui al comma 1 sono stipulati ad un tasso effettivo annuo iniziale al momento della stipula non superiore al 7,5 per cento.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dal presente articolo.

     4. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

     5. In via sussidiaria, la Regione può dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.

     6. L'ammortamento dei mutui, da contrarre nel 1998, di cui al presente articolo, non potrà decorrere da data anteriore al 1 gennaio 1999.

     7. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 11.000.000.000 a partire dall'esercizio 1999 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 1998-2000 (capitoli nn. 86100 e 86600).

     8. In alternativa, la Giunta regionale è autorizzata ad emettere prestiti obbligazionari, con le modalità previste dall'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per il finanziamento di cui al comma 1, con oneri a carico del bilancio regionale non superiori a quelli indicati al comma 7.

 

     Art. 17.

     1. Con provvedimenti di variazione del bilancio, da adottare in seguito all'entrata in vigore della legge finanziaria dello Stato per l'anno 1998 e dei provvedimenti legislativi alla medesima collegati, si procederà ad adeguare le entrate previste nell'annessa tabella n. 1 alle relative disposizioni in essi contenute.

 

     Art. 18.

     1. A norma dell'articolo 11 della legge regionale di contabilità è approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 della Regione Veneto nel testo allegato alla presente legge.

 

     Art. 19.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto con effetto dal 1 gennaio 1998.

 

 

Allegati

(Omissis)

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.