§ 6.2.46 - Legge Regionale 7 settembre 1995, n. 42.
Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1995.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:07/09/1995
Numero:42


Sommario
Art. 1.      1. A norma dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, e successive modificazioni, il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli stanziamenti attivi e passivi in [...]
Art. 2.      1. Il saldo finanziario positivo presunto di lire 1.407.713.000.000 applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 1995, integrato dalla legge regionale 14 aprile 1995, n. 23 recante [...]
Art. 3.      1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge regionale 1° febbraio 1995, n. 7, sono apportate le seguenti [...]
Art. 4.      1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 di cui alla tabella n. 2 annessa alla legge regionale 1° febbraio 1995, n. 7, sono apportate le seguenti [...]
Art. 5.      1. Alla tabella n. 3 "Fondo globale spese correnti", (capitolo n. 80210), allegata al bilancio di previsione per l'anno 1995, sono aggiunte le partite n. 5 "Tutela e produzione di imbarcazioni [...]
Art. 6. 
Art. 7.      1. La numerazione del capitolo di spesa n. 70008 denominato "Interventi a sostegno delle attività svolte dalle università popolari della terza età" istituito con legge regionale 30 marzo 1995, [...]
Art. 8.      1. Al bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997, approvato dall'articolo 17 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 7 sono apportate le seguenti variazioni, per sola competenza
Art. 9.      1. Le denominazioni dei capitoli di spesa nn. 5102, 5110, 5124, 7800 e 14826 sono modificate come segue
Art. 10.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del [...]


§ 6.2.46 - Legge Regionale 7 settembre 1995, n. 42. [1]

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1995.

(B.U. n. 83 del 12 settembre 1995).

 

Art. 1.

     1. A norma dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, e successive modificazioni, il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli stanziamenti attivi e passivi in conto residui, iscritti in via presuntiva nel bilancio di previsione per l'esercizio 1995 sono aggiornati negli ammontari singoli e complessivi indicati nell'allegata tabella A in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1994.

 

     Art. 2.

     1. Il saldo finanziario positivo presunto di lire 1.407.713.000.000 applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 1995, integrato dalla legge regionale 14 aprile 1995, n. 23 recante "Variazione al bilancio 1995" di lire 15.765.000.000, è definitivamente accertato in lire 1.425.832.244.096.

     2. L'avanzo di amministrazione di cui al comma precedente è destinato alla copertura delle seguenti spese, di cui si dà analitica dimostrazione nella tabella D allegata alla presente legge:

     a) quanto a lire 548.330.231.260 per spese iscritte nel bilancio per l'anno finanziario 1995 in corrispondenza del trasferimento allo stesso di autorizzazioni di spesa finanziate da assegnazioni dello Stato a destinazione vincolata, già previste a carico degli esercizi precedenti a seguito del loro mancato impegno, di cui al punto 1) dell'allegata tabella D;

     b) quanto a lire 757.965.320.850, per spese relative ai residui perenti iscritte nei fondi di cui ai capitoli n. 84000 e n. 84100;

     c) quanto a lire 112.536.691.986 per altre spese individuate nei punti 4 e 5 dell'allegata tabella D;

     d) quanto a complessive lire 7.000.000.000 per il finanziamento delle seguenti leggi regionali:

     - legge regionale 27 gennaio 1995, n. 3;

     - legge regionale 9 aprile 1995, n. 9,

approvate dal Consiglio regionale entro il termine dell'esercizio 1994 ma entrate in vigore nell'esercizio 1995 che, ai sensi dell'articolo 19, primo e quinto comma della vigente legge regionale di contabilità, trovano riscontro di copertura nei fondi globali iscritti ai capitoli n. 80210 e n. 80230 del bilancio dell'esercizio 1994.

 

     Art. 3.

     1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge regionale 1° febbraio 1995, n. 7, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata tabella B:

 

 

                               Competenza              Cassa

Variazioni in aumento      1.280.741.228.485     3.040.439.032.176

Variazioni in diminuzione    488.774.000.000       550.055.664.575

Variazione netta             791.967.228.485     2.490.383.367.601

 

 

     Art. 4.

     1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 di cui alla tabella n. 2 annessa alla legge regionale 1° febbraio 1995, n. 7, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata tabella C:

 

 

                               Competenza              Cassa

Variazioni in aumento        983.523.215.137     2.859.812.921.173

Variazioni in diminuzione    198.555.986.652       369.429.553.572

Variazione netta             784.967.228.485     2.490.383.367.601

 

 

     2. Resta determinata in lire 7.000.000.000 l'eccedenza della variazione netta di competenza dello stato di previsione dell'entrata, rispetto a quella dello stato di previsione della spesa, per effetto di quanto disposto alla lettera d) dell'articolo 2 della presente legge.

 

     Art. 5.

     1. Alla tabella n. 3 "Fondo globale spese correnti", (capitolo n. 80210), allegata al bilancio di previsione per l'anno 1995, sono aggiunte le partite n. 5 "Tutela e produzione di imbarcazioni tipiche della laguna di Venezia", con stanziamento di lire 200.000.000 per il solo esercizio 1995, e n. 6 "Interventi regionali per permettere l'allontanamento del traffico pesante dalle aree urbane", con stanziamento di lire 1.000.000.000 per il solo esercizio 1995.

     2. Alla tabella n. 4 "Fondo globale spese di investimento" (capitolo n. 80251), allegata al bilancio di previsione per l'anno 1995, lo stanziamento relativo alla partita n. 3 "Interventi a favore dell'artigianato" è aumentato di lire 3.569.779.250 ed è aggiunta la partita n. 4 "Interventi a favore del Mercato Agroalimentare di Verona", con stanziamento di lire 1.000.000.000 per il solo esercizio 1995 (capitolo n. 80230).

     3. Gli importi iscritti per l'anno 1995 nei fondi globali di cui all'articolo 9 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 7, per effetto delle variazioni indicate al comma precedente, sono così determinati:

     - il fondo globale destinato alle spese correnti (capitolo n. 80210) in lire 4.900.000.000;

     - il fondo globale destinato alle spese in conto capitale in lire 7.500.000.000 (capitolo n. 80230) e lire 4.814.779.250 (capitolo n. 80251).

 

     Art. 6. [2].

 

     Art. 7.

     1. La numerazione del capitolo di spesa n. 70008 denominato "Interventi a sostegno delle attività svolte dalle università popolari della terza età" istituito con legge regionale 30 marzo 1995, n. 17, è sostituita dal numero 70028.

 

     Art. 8.

     1. Al bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997, approvato dall'articolo 17 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 7 sono apportate le seguenti variazioni, per sola competenza:

 

 

                                    1996                1997

Stato di previsione dell'entrata

 

Variazione in aumento

Capitolo n. 9660 "Entrata       86.565.000.000     122.510.000.000

derivante dalla contrazione

di mutui per il finanziamento

di interventi per la

salvaguardia di Venezia

e della sua laguna

(legge 5 febbraio 1992, n. 139)"

 

Stato di previsione della spesa

 

Variazione in aumento

Capitolo n. 50517 "Interventi

per la salvaguardia di Venezia

e della sua laguna (legge 5

febbraio 1992, n. 139)"         86.565.000.000     122.510.000.000

 

 

     Art. 9.

     1. Le denominazioni dei capitoli di spesa nn. 5102, 5110, 5124, 7800 e 14826 sono modificate come segue:

     - capitolo n. 5102 "Spese per manutenzione locali e impianti relativi agli uffici e servizi della Giunta regionale, nonché dei beni regionali";

     - capitolo n. 5110 "Spese per l'acquisto di mobili e apparecchiature per l'attrezzatura degli uffici della Giunta regionale";

     - capitolo n. 5124 "Spese per il noleggio, il funzionamento e la manutenzione delle macchine d'ufficio e per l'esecuzione di lavori "in service"";

     - capitolo n. 7800 "Spese per la formazione e gestione della Carta tecnica regionale, della Carta geologica e dei tematismi collegati (legge regionale 16 luglio 1976, n. 28)";

     - capitolo n. 14826 "Interventi di funzionamento e manutenzione del sistema agrometeorologico regionale".

 

     Art. 10.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.

[2] Sostituisce il 2° comma dell'art. 15 della L.R. 1° febbraio 1995, n. 7.