§ 6.2.43 - Legge Regionale 14 aprile 1995, n. 23.
Variazione del bilancio 1995.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:14/04/1995
Numero:23


Sommario
Art. 1.      1. Al bilancio di previsione per l'anno 1995 approvato con legge regionale 1° febbraio 1995, n. 7, sono apportate le variazioni di cui all'allegata tabella A
Art. 2.      1. Il saldo finanziario presunto di lire 1.407.713.000.000 applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 1994 ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 7 è [...]
Art. 3.      1. Il fondo di riserva di cassa iscritto al capitolo n. 80030 determinato in lire 443.753.000.000 dall'articolo 5 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 7, è ridotto a lire 424.024.590.504 [...]
Art. 4.      1. Per effetto delle variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995, di cui alla tabella A allegata, alla tabella 5 «Quadro dimostrativo del ricorso al credito» allegata alla [...]
Art. 5.      1. Nel bilancio di previsione della spesa per l'anno 1995 le descrizioni dei capitoli nn. 11498, 11499 e 12572 sono così modificate
Art. 6.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto


§ 6.2.43 - Legge Regionale 14 aprile 1995, n. 23. [1]

Variazione del bilancio 1995.

(B.U. 18 aprile 1995, n. 37).

 

Art. 1.

     1. Al bilancio di previsione per l'anno 1995 approvato con legge regionale 1° febbraio 1995, n. 7, sono apportate le variazioni di cui all'allegata tabella A.

 

     Art. 2.

     1. Il saldo finanziario presunto di lire 1.407.713.000.000 applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 1994 ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 7 è elevato a lire 1.423.478.000.000 in conseguenza del trasferimento all'esercizio 1995 delle autorizzazioni di spesa, analiticamente individuate nell'allegata tabella A, corrispondenti ad assegnazioni statali a destinazione vincolata non impegnate nel corso del 1994.

 

     Art. 3.

     1. Il fondo di riserva di cassa iscritto al capitolo n. 80030 determinato in lire 443.753.000.000 dall'articolo 5 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 7, è ridotto a lire 424.024.590.504 per effetto delle variazioni apportate nell'allegata tabella A.

 

     Art. 4.

     1. Per effetto delle variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995, di cui alla tabella A allegata, alla tabella 5 «Quadro dimostrativo del ricorso al credito» allegata alla legge regionale 1° febbraio 1995, n. 7 lo stanziamento al capitolo n. 3102 è ridotto da lire 4.750.000.000 a lire 2.750.000.000 e lo stanziamento del capitolo n. 11540 è ridotto da lire 3.100.000.000 a lire 2.750.000.000.

     2. Nella medesima tabella S sono inseriti i capitoli n. 53022 «Contributi agli enti locali per l'acquisto di mezzi e delle dotazioni per gli interventi di protezione civile (legge regionale 27 novembre 1984, n. 58)» con lo stanziamento di lire 400.000.000; n. 71020 «Contributi a comuni ed istituzioni pubbliche e private per l'adattamento e il riattamento di edifici per scuole materne, elementari e medie (legge regionale 5 marzo 1985, n. 20)», con stanziamento di lire 1.500.000.000 e n. 73088 «Contributo straordinario all'istituto "C. Gris" di Mogliano Veneto per la realizzazione di una struttura da destinare ad attività idroterapica e natatoria a favore dei disabili», con stanziamento di lire 500.000.000.

 

     Art. 5.

     1. Nel bilancio di previsione della spesa per l'anno 1995 le descrizioni dei capitoli nn. 11498, 11499 e 12572 sono così modificate:

 

vecchie descrizioni:

 

     11498 Interventi regionali per la cooperazione agricola e agroalimentare ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27;

     11499 Interventi regionali per la cooperazione agricola e agroalimentare ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 (somma finanziata con assegnazione statale);

     12572 Anticipazione regionale per interventi per la tenuta dei libri genealogici e l'effettuazione dei controlli funzionali (articolo 34, comma 1 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30);

 

Nuove descrizioni:

 

     11498 Interventi regionali per la cooperazione agricola e agroalimentare ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27;

     11499 Interventi regionali per la cooperazione agricola e agroalimentare ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 (somma finanziata con assegnazione statale);

     12572 Integrazione regionale per interventi per la tenuta dei libri genealogici e l'effettuazione dei controlli funzionali (articolo 34, comma 1 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30).

 

     Art. 6.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.