§ 3.9.26 - Legge Regionale 9 marzo 1995, n. 9.
Norme per favorire i rapporti economici e finanziari tra le imprese del Veneto, l'Istria e la Dalmazia.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 artigianato e industria
Data:09/03/1995
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Interventi regionali.
Art. 3.  Modalità degli interventi.
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 5.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.9.26 - Legge Regionale 9 marzo 1995, n. 9.

Norme per favorire i rapporti economici e finanziari tra le imprese del Veneto, l'Istria e la Dalmazia.

(B.U. 14 marzo 1995, n. 23).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge promuove e favorisce, nello spirito della legge 9 gennaio 1991, n. 19, processi di integrazione e di cooperazione economica e finanziaria tra imprese del Veneto e imprese aventi sede nei territori dell'Istria e della Dalmazia, ivi compresi Fiume e l'area del Quarnaro.

 

     Art. 2. Interventi regionali.

     1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite mediante la concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese con sede nel Veneto per finanziare:

     a) investimenti finalizzati all'attivazione di iniziative imprenditoriali;

     b) l'esportazione di tecnologie e di beni strumentali;

     c) la costituzione di società miste.

     2. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge:

     a) le piccole e medie imprese industriali così come definite dall'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le imprese artigiane iscritte al relativo albo;

     b) i consorzi e le società consortili, costituite anche in forma cooperativa, tra le imprese di cui alla lettera a), anche aventi per scopo la prestazione di servizi alle imprese medesime, in particolar modo nel settore della diffusione dei processi di innovazione tecnologica;

     c) le società, anche a partecipazione regionale diretta o attraverso società finanziarie regionali, aventi per scopo la prestazione di servizi alle imprese di cui alla lettera a), nonché la realizzazione di strutture al servizio delle imprese medesime;

     d) le società che realizzano iniziative e opere volte a migliorare la competitività delle imprese di cui alla lettera a);

     e) le società operanti nel settore degli studi, della progettazione e realizzazione di opere e infrastrutture.

 

     Art. 3. Modalità degli interventi.

     1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2 è costituito un fondo denominato "Fondo per lo sviluppo della cooperazione economica e finanziaria con l'Istria e la Dalmazia", la cui dotazione è definita annualmente con legge di bilancio.

     2. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare i contributi di cui all'articolo 2 secondo un piano annuale di riparto deliberato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

     3. Il piano di cui al comma 2 individua gli interventi ammessi e stabilisce l'ammontare del contributo concesso.

     4. Il contributo non può eccedere il 50 per cento del costo dell'intervento ammesso fino ad un ammontare massimo di lire 100 milioni per singolo intervento.

     5. Il piano annuale può prevedere apposito stanziamento a favore della Veneto Sviluppo spa per la partecipazione a società che realizzano programmi pluriennali di intervento rientranti nelle finalità della presente legge.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni e integrazioni, mediante utilizzo della partita n. 1 del fondo globale spese correnti (capitolo n. 80210) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995 è istituito il capitolo n. 20512 con la denominazione "Fondo per lo sviluppo della cooperazione economica e finanziaria con l'Istria e la Dalmazia" con lo stanziamento per sola competenza di lire 500 milioni.

     3. Per gli esercizi successivi al 1995 si provvede ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

 

     Art. 5. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.