§ 5.2.211 - L.R. 5 maggio 2023, n. 8.
Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:05/05/2023
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 25 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 “Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale”.
Art. 2.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 5.2.211 - L.R. 5 maggio 2023, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale".

(B.U. 5 maggio 2023, n. 61)

 

Art. 1. Modifica all’articolo 25 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 “Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale”.

1. Dopo il primo comma dell’articolo 25 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale” come modificata dall’articolo 2 della legge regionale 19 marzo 1985, n. 27 “Modifiche e integrazioni della legge regionale 15 dicembre 1982 “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale”” e dall’articolo 22 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30, “Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali in diversi settori di intervento assunto in coincidenza dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1985” è aggiunto il seguente:

“1 bis. Eventuali deroghe al vincolo di destinazione nei confronti dei beni ex Opera Nazionale Pensionati d’Italia (O.N.P.I.) di cui al presente articolo possono essere autorizzate dalla Giunta regionale per comprovati motivi di interesse pubblico e previa valutazione del livello di assistenza sociale presente sul territorio.”.

 

     Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.