Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 09/01/2003 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27. |
§ 4.4.79 - L.R. 9 gennaio 2003, n. 1.
Modifica alla legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti".
(B.U. n. 4 del 14 gennaio 2003).
Art. 1. Modifica all'articolo 6 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della
"1 bis. Per gli edifici residenziali esistenti e stabilmente abitati al 31 gennaio 2000, ubicati nelle zone di protezione derivanti dalle distanze di rispetto dagli elettrodotti, possono essere consentiti, se conformi agli strumenti urbanistici, i seguenti interventi:
a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 31 della
b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne.
1 ter. Gli interventi di cui al comma 1bis, sono assentibili purché non comportino :
a) l'aumento delle unità immobiliari;
b) l'avanzamento dell'edificio esistente verso gli elettrodotti da cui ha origine il rispetto.
1 quater. L'intervento di ristrutturazione edilizia, che comporti la demolizione e ricostruzione dell'edificio residenziale esistente, può essere consentito solo in zona agricola, a condizione che la ricostruzione di egual volume avvenga in area agricola adiacente, al di fuori delle zone di protezione derivanti dalle distanze di rispetto dagli elettrodotti, nei limiti di cui all'articolo 7, ultimo comma, della