§ 4.4.22 - Legge Regionale 26 gennaio 1994, n. 7.
Modifica dei tempi di applicazione della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 come modificata dall'articolo 18 della legge regionale 1° [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:26/01/1994
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Efficacia della legge.
Art. 2.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.4.22 - Legge Regionale 26 gennaio 1994, n. 7. [1]

Modifica dei tempi di applicazione della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 come modificata dall'articolo 18 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 43 «Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti».

(B.U. 28 gennaio 1994, n. 8).

 

Art. 1. Efficacia della legge.

     1. Al fine di consentire un più adeguato, approfondito ed omogeneo quadro di riferimento sull'intero territorio nazionale in materia di tutela della salute dai danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti, la legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, come modificata dall'articolo 18 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 43, si applica a partire dal 1° gennaio 1995 e sono caducati gli effetti nel frattempo prodotti.

 

     Art. 2. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.