Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.3 trasporti |
Data: | 06/05/1985 |
Numero: | 49 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alla navigazione dei seguenti mezzi: |
Art. 3. Deroghe al divieto di cui all'art. 1 possono essere concesse di volta in volta per manifestazioni turistico-sportive dall'Ente locale ove ha sede il bacino interessato dalle manifestazioni. |
Art. 4. Per la violazione del divieto di cui alla presente legge si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000. |
§ 4.3.12 - Legge Regionale 6 maggio 1985, n. 49.
Abolizione della navigazione a motore sui laghi compresi nel territorio della Regione Veneto.
(B.U. n. 19 del 10-5-1985).
1. Per la difesa dell'ambiente naturale e dei piccoli laghi in particolare, è fatto divieto a chiunque di condurre e stazionare natanti con motore di qualunque specie (elettrico e a combustione interna) e potenza nelle acque dei laghi compresi nel territorio della Regione Veneto, a eccezione delle acque del lago di Garda per il quale sono previsti appositi divieti e regolamentazioni. Analoga eccezione è prevista per il lago di Santa Croce (BL) e per i bacini lacustri artificiali appartenenti al sistema orografico del territorio bellunese per i quali, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento adottato dalla Provincia di Belluno, è concessa la navigazione con natanti a motore alimentati con batterie elettriche.
Le disposizioni della presente legge non si applicano alla navigazione dei seguenti mezzi:
a) motoscafi e altri natanti a motore appartenenti ai servizi di salvataggio, ai corpi di Pubblica Sicurezza, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del fuoco e degli altri servizi di pubblica utilità;
b) natanti adibiti alla pesca e utilizzati da pescatori residenti nei Comuni rivieraschi e che esercitino l'attività di pescatore in modo professionale e/o a titolo principale;
c) natanti adibiti a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante competizioni sportive organizzate sotto l'egida degli Enti riconosciuti di promozione sportiva e della Federazione nazionale di sport nautici o da Comuni e Consorzi di Comuni rivieraschi;
d) natanti utilizzati per il trasporto delle merci connesso ad attività lavorative, purché espressamente autorizzato dall'Ente locale interessato, per documentati motivi [2].
Deroghe al divieto di cui all'art. 1 possono essere concesse di volta in volta per manifestazioni turistico-sportive dall'Ente locale ove ha sede il bacino interessato dalle manifestazioni.
Per la violazione del divieto di cui alla presente legge si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000.
In caso di recidiva si provvede alla confisca del natante a motore. L'acquisizione del mezzo confiscato attiene al Comune nel cui àmbito territoriale l'infrazione è stata accertata.
La vigilanza per l'osservanza delle norme della presente legge è esercitata, oltre che dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, dai vigili urbani dei Comuni rivieraschi.
[1] Articolo già sostituito dall'art. 1 della
[2] Lettera inserita dall'art. unico della