Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.2 lavori pubblici |
Data: | 29/04/1997 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione della Commissione. |
Art. 2. Compiti. |
Art. 3. Composizione e funzionamento. |
Art. 4. Comitato tecnico scientifico. |
Art. 5. Organizzazione. |
Art. 6. Norma finanziaria. |
§ 4.2.35 - Legge Regionale 29 aprile 1997, n. 12. [1]
Istituzione di una Commissione speciale conoscitiva sui lavori pubblici di competenza regionale.
(B.U. n. 36 del 2 maggio 1997).
Art. 1. Istituzione della Commissione.
1. E' istituita una Commissione speciale conoscitiva sui lavori pubblici di competenza regionale.
Art. 2. Compiti.
1. La Commissione ha il compito di completare l'analisi del materiale già acquisito dalla Commissione speciale di cui alla
2. La verifica anche in forma comparativa concerne procedure di affidamento, costi e tempi di affidamento, aggiudicazione e realizzazione di lavori pubblici di competenza regionale ritenuti rilevanti dalla Commissione stessa, con particolare riferimento a quelli finanziati dal Fondo investimenti e occupazione, alle opere acquedottistiche, alle opere di risanamento ambientale e per la salvaguardia di Venezia.
3. L'attività conoscitiva della Commissione riguarda:
a) le singole opere in relazione ai diversi settori interessati;
b) i progetti ultimati, quelli in stato di avanzata realizzazione, quelli che registrano ritardi in fase esecutiva, quelli non realizzati;
c) i costi economici dell'opera, dal quadro economico iniziale a quello finale comprensivo delle varie perizie suppletive e di variante;
d) i soggetti concessionari;
e) gli studi professionali a cui sono stati affidati incarichi di progettazione;
f) le imprese che hanno eseguito i lavori, direttamente o in subappalto;
g) le procedure per l'affidamento dei lavori.
4. La Commissione, nella relazione conclusiva prevista dal comma 6 dell'articolo 3, formula proposte per l'adozione da parte della Giunta regionale di procedure e modalità per il monitoraggio dei lavori pubblici di competenza regionale.
Art. 3. Composizione e funzionamento.
1. La Commissione è composta da sette componenti effettivi, nominati dal Presidente del Consiglio regionale su designazione dei Presidenti dei Gruppi consiliari. Ai lavori della Commissione possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti dei Gruppi consiliari.
2. Le decisioni della Commissione sono adottate con l'intervento di almeno la metà dei propri componenti e a maggioranza assoluta dei presenti.
3. La Commissione elegge nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario.
4. A norma del terzo comma dell'articolo 24 dello Statuto, gli amministratori ed i dipendenti della Regione e degli enti, aziende ed agenzie regionali hanno l'obbligo di rispondere alle richieste della Commissione e di esibire tutti gli atti e i documenti in loro possesso, anche in esenzione al segreto d'ufficio.
5. A norma del quarto comma dell'articolo 24 dello Statuto, i commissari e i Presidenti dei Gruppi consiliari che partecipano ai lavori della Commissione ai sensi del comma 1 sono vincolati al segreto istruttorio.
6. La Commissione riferisce periodicamente al Consiglio regionale, almeno ogni quattro mesi a partire dalla data di insediamento e trasmette al Consiglio regionale una relazione conclusiva al termine dei propri lavori.
Art. 4. Comitato tecnico scientifico.
1. La Commissione si avvale di un comitato tecnico scientifico formato da esperti nelle materie di diritto amministrativo, finanza pubblica, analisi dei costi, urbanistica, ecologia, calcolo statistico. I componenti sono nominati su proposta della Commissione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. Per l'affidamento dell'incarico agli esperti di cui al comma 1 si applica la
Art. 5. Organizzazione.
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura il personale, i mezzi e le strutture necessarie al funzionamento della Commissione.
Art. 6. Norma finanziaria.
1. Alle spese derivanti dall'applicazione per l'anno 1997 della presente legge, si provvede, sulla base di specifica deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 40 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.
2. Per gli anni successivi si provvede con gli stanziamenti previsti nella legge di bilancio.
[1] Abrogata dall’art. 1 della