§ 1.2.1 – L.R. 25 gennaio 1973, n. 5.
Conferimento di consulenze in favore del Consiglio Regionale, a soggetti estranei all'Amministrazione Regionale. Organizzazione di convegni di studio su [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:25/01/1973
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Lo studio e la soluzione di problemi di particolare importanza attinenti agli affari di competenza del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni Consigliari, ordinarie e [...]
Art. 2.      Gli incarichi possono essere conferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti, istituti ed organizzazioni che, per le loro caratteristiche, diano sicuro affidamento in ordine allo [...]
Art. 3.      Il conferimento degli incarichi viene effettuato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza per oggetto definito e a tempo determinato
Art. 4.      La corresponsione del compenso viene effettuata, di norma, soltanto al termine dell'incarico
Art. 5.      L'Ufficio di Presidenza, sentita, se del caso, la competente Commissione Consiliare, è autorizzato a promuovere con propria deliberazione convegni di studio, in ordine a problemi riguardanti la [...]
Art. 6.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in L. 35.000.000 annue, di cui L. 20 milioni per gli incarichi previsti all'art. 1 e L. 15 milioni per quelli previsti [...]


§ 1.2.1 – L.R. 25 gennaio 1973, n. 5.

Conferimento di consulenze in favore del Consiglio Regionale, a soggetti estranei all'Amministrazione Regionale. Organizzazione di convegni di studio su problemi regionali.

(B.U. 25 gennaio 1973, n. 3).

 

Art. 1.

     Lo studio e la soluzione di problemi di particolare importanza attinenti agli affari di competenza del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni Consigliari, ordinarie e speciali, non riconducibili alla normale attività degli Uffici del Consiglio, possono essere affidati a soggetti estranei all'Amministrazione Regionale, ai quali sia riconosciuta una specifica competenza in materia.

 

     Art. 2.

     Gli incarichi possono essere conferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti, istituti ed organizzazioni che, per le loro caratteristiche, diano sicuro affidamento in ordine allo svolgimento dei compiti speciali loro affidati.

 

     Art. 3.

     Il conferimento degli incarichi viene effettuato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza per oggetto definito e a tempo determinato.

     Nella stessa deliberazione dovrà essere indicato l'ammontare del compenso globale da corrispondere al soggetto incaricato, che, fuori dai casi di applicazione delle tariffe professionali, ove il carattere della prestazione lo consenta, sarà determinato in relazione all'importanza dell'incarico conferito.

 

     Art. 4.

     La corresponsione del compenso viene effettuata, di norma, soltanto al termine dell'incarico.

     La deliberazione di conferimento può tuttavia disporre che il compenso venga corrisposto a scadenze predeterminate nel corso dell'espletamento dell'incarico.

 

     Art. 5.

     L'Ufficio di Presidenza, sentita, se del caso, la competente Commissione Consiliare, è autorizzato a promuovere con propria deliberazione convegni di studio, in ordine a problemi riguardanti la vita e l'attività della Regione o di Enti e Istituti d'interesse regionale.

 

     Art. 6.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in L. 35.000.000 annue, di cui L. 20 milioni per gli incarichi previsti all'art. 1 e L. 15 milioni per quelli previsti all'art. 5, si fa fronte con i fondi stanziati nel Bilancio della Regione - Es. 1973 - Titolo I - Sez I

- Servizi Organi Statutari (Rubrica intestata alla Presidenza del Consiglio

Regionale) - Cap. V, e nei capitoli corrispondenti dei successivi bilanci.