§ 4.2.23 - Legge regionale 28 agosto 1992, n. 24.
Istituzione di una commissione speciale conoscitiva sui lavori pubblici di competenza regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:28/08/1992
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Compiti.
Art. 3.  Composizione e funzionamento.
Art. 4.  Comitato tecnico-scientifico.
Art. 5.  Organizzazione.
Art. 6.  Norma finanziaria.


§ 4.2.23 - Legge regionale 28 agosto 1992, n. 24. [1]

Istituzione di una commissione speciale conoscitiva sui lavori pubblici di competenza regionale.

(B.U. n. 92 dell'1-9-1992).

 

Art. 1. Finalità.

     1. E' istituita una Commissione speciale conoscitiva sui lavori pubblici di competenza regionale.

 

     Art. 2. Compiti.

     1. La Commissione ha il compito di verificare, anche comparativamente, procedure di affidamento, costi e tempi di affidamento, aggiudicazione e realizzazione di lavori pubblici di competenza regionale ritenuti rilevanti dalla Commissione stessa, con particolare riferimento a quelli finanziati dal Fondo investimenti occupazione, alle opere acquedottistiche, di trattamento dei rifiuti urbani e tossico-nocivi, di risanamento ambientale e per la salvaguardia di Venezia.

     2. La Commissione provvede altresì all'analisi, a partire dal 1980, anche attraverso procedure campione, dei lavori eseguiti per conto della Regione e dagli Enti e dalle Aziende dipendenti o a partecipazione regionale nonché dei lavori ammessi a godere di interventi finanziari regionali per importo non inferiore a lire 1.000.000.000. Sono altresì soggetti all'analisi della Commissione i lavori pubblici eseguiti nel Veneto al cui procedimento abbia comunque partecipato un organo della Regione o altro soggetto da essa delegato.

     3. L'attività conoscitiva della Commissione riguarda:

     a) le singole opere in relazione ai diversi settori interessati;

     b) i progetti ultimati, quelli in stato di avanzata realizzazione, quelli che registrano ritardi in fase esecutiva, quelli non realizzati;

     c) i costi economici dell'opera dal quadro economico iniziale a quello finale comprensivo delle eventuali perizie suppletive e di variante;

     d) i soggetti concessionari;

     e) gli studi professionali a cui sono stati affidati gli incarichi di progettazione:

     f) le imprese che hanno eseguito i lavori, direttamente o in subappalto;

     g) le procedure per l'affidamento dei lavori.

 

     Art. 3. Composizione e funzionamento.

     1. La Commissione è composta da 9 componenti, nominati dal Presidente del Consiglio regionale su designazione dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

     2. Ogni Gruppo consiliare esprime nella Commissione tanti voti quanti sono i consiglieri iscritti al Gruppo.

     3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al comma 6 dell'art. 16 e dell'art. 19 del Regolamento del Consiglio regionale.

     4. La Commissione elegge nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

     5. A norma del terzo comma dell'art. 24 dello Statuto gli Amministratori e i dipendenti della Regione e degli Enti. Aziende ed Agenzie regionali hanno l'obbligo di rispondere alle richieste della Commissione e di esibire tutti gli atti e documenti in loro possesso, anche in esenzione del segreto di ufficio.

     6. A norma del quarto comma dell'art. 24 dello Statuto i Commissari sono vincolati al segreto istruttorio.

     7. La Commissione dura in carica sino al 31 ottobre 1994 e riferisce al Consiglio regionale ogni tre mesi [2].

 

     Art. 4. Comitato tecnico-scientifico.

     1. La Commissione si avvale di un Comitato tecnico-scientifico formato da esperti nelle materie di diritto amministrativo, finanza pubblica, analisi dei costi, urbanistica, ecologia, calcolo statistico. I componenti sono nominati su proposta della Commissione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

     2. Per l'affidamento dell'incarico agli esperti di cui al comma 1 si applica la legge regionale 25 gennaio 1973, n. 5.

 

     Art. 5. Organizzazione.

     1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura il personale, i mezzi e le strutture necessarie al funzionamento della Commissione.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     1. Alle spese derivanti dall'applicazione per l'anno 1992 della presente legge, si provvede, sulla base di specifica deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con lo stanziamento iscritto al Cap. 40 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

     2. Per gli anni successivi si provvede con gli stanziamenti previsti nella legge di bilancio.

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 gennaio 1994, n. 1.