§ 4.1.142 - L.R. 23 luglio 2013, n. 19.
Modifica della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:23/07/2013
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 6 bis della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 “Norme per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della laguna di [...]
Art. 2.  Disposizioni transitorie


§ 4.1.142 - L.R. 23 luglio 2013, n. 19.

Modifica della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante" e successive modificazioni.

(B.U. 26 luglio 2013, n. 63)

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 6 bis della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 “Norme per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante”

1. Al comma 1 dell’articolo 6 bis della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 e successive modificazioni, le parole: “nel comune di Venezia e nell’area interessata dal Piano di Area della Laguna e Area Veneziana (PALAV) approvato con provvedimento del Consiglio regionale del 9 novembre 1995, n. 70.” sono sostituite dalle seguenti: “nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia.”.

 

     Art. 2. Disposizioni transitorie

1. Le singole fasi del procedimento di bonifica di siti inquinati pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono concluse dai comuni ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c), della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive modificazioni.