Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.5 informazione e cultura |
Data: | 26/01/2018 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, [...] |
Art. 2. Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, [...] |
Art. 3. Norma finanziaria. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 5.5.145 - L.R. 26 gennaio 2018, n. 1.
Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile".
(B.U. 30 gennaio 2018, n. 11)
Art. 1. Modifica dell’articolo 15 della
1. Alla lettera a), del comma 2, dell’articolo 15 della
Art. 2. Modifica dell’articolo 16 della
1. All’articolo 16 della
“1 bis. È fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’articolo 416-bis del codice penale.
1 ter. La Regione, coerentemente alle finalità previste dalla presente legge, ha facoltà di costituirsi parte civile, anche prima dell’emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’articolo 416-bis del codice penale.
1 quater. La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge.”.
Art. 3. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 11 “Altri servizi generali” - Titolo 1 “Spese correnti”, che vengono incrementate mediante contestuale riduzione delle risorse afferenti al fondo di cui all’articolo 20 della
Art. 4. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.