§ 2.2.51 - L.R. 25 febbraio 2005, n. 6.
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di personale, di enti locali e di enti strumentali.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:25/02/2005
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni.
Art. 2.  Interpretazione autentica degli articoli 11 e 22 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni.
Art. 3.  Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica" e dell’articolo 13 della legge regionale 18 ottobre 1996, [...]
Art. 4.  Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003".
Art. 5.  Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 così come modificato dall'articolo 30 comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Norme per l'istituzione del [...]
Art. 6.  Introduzione dell’articolo 138 bis nella legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.
Art. 7.  Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 e disposizioni transitorie.
Art. 8.  Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38.
Art. 9.  Modifica dell'articolo 28 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38.
Art. 10.  Disposizioni transitorie in materia di eleggibilità.
Art. 11.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 2.2.51 - L.R. 25 febbraio 2005, n. 6.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di personale, di enti locali e di enti strumentali.

(B.U. 1 marzo 2005, n. 23).

 

CAPO I

Norme in materia di personale

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni.

     1. Dopo l’articolo 26 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, è inserito il seguente:

“Art. 26 bis. Mobilità del personale con qualifica dirigenziale.

1. Il personale con qualifica dirigenziale può, a domanda, essere collocato in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi pubblici, loro associazioni, enti e organismi internazionali o appartenenti alla Unione europea, Stati esteri con i quali la Regione intrattenga rapporti di collaborazione, nonché soggetti privati.

2. Al fine di disciplinare la mobilità nei confronti di soggetti privati aventi sede in Italia o all’estero, la Giunta regionale individua, in relazione alle funzioni istituzionali interessate, i settori nell’ambito dei quali è attuata tale mobilità, anche sulla base di appositi protocolli di intesa o di singoli progetti di interesse specifico della Regione, elaborati in accordo con i soggetti privati interessati.

3. Per quanto non contenuto nel presente articolo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come introdotto dalla legge 15 luglio 2002, n. 145.”.

 

     Art. 2. Interpretazione autentica degli articoli 11 e 22 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni.

     1. Gli articoli 11, comma 8 e 22, comma 3 della legge regionale n. 10 gennaio 1997, n. 1 vanno interpretati nel senso che il collocamento in aspettativa senza assegni dei dipendenti regionali non comporta la novazione del rapporto di lavoro. La retribuzione complessiva annua corrisposta per l'espletamento degli incarichi, esclusa la parte variabile correlata ai risultati conseguiti, è da ritenersi equiparata, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, alle voci economiche relative al trattamento economico fondamentale dirigenziale costituito dallo stipendio tabellare annuo fissato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni autonomie locali e, per la parte eccedente lo stipendio tabellare e fino a concorrenza dell'intero importo spettante, dalla retribuzione di posizione.

 

     Art. 3. Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica" e dell’articolo 13 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.

     1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 le parole "e non superiore a sessanta anni" sono sostituite dalle parole "e non superiore a sessantacinque anni".

     2. La lettera a) del comma 6 dell’articolo 13 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 è sostituita con le parole "età non superiore ai sessantacinque anni di età".

 

     Art. 4. Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003".

     1. Al comma 1 dell'articolo 11, della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, le parole "il trattamento determinato con le modalità previste dall'articolo 111, commi 4 e 5 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale", sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento previdenziale nella misura pari ad un dodicesimo dell'ottanta per cento dell'ultima retribuzione annua lorda di natura fissa e continuativa percepita dal dipendente per ogni anno di servizio utile. La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza tra la suddetta somma e quella lorda corrisposta allo stesso titolo dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale.".

     2. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 è inserito il seguente:

"2 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano altresì applicazione per il personale posto in aspettativa senza assegni ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modifiche e integrazioni e collocato a riposo entro la data di entrata in vigore del DPCM 20 dicembre 1999.".

 

     Art. 5. Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 così come modificato dall'articolo 30 comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Norme per l'istituzione del Parco regionale del Delta del Po”.

     1. L'articolo 24 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 così come modificato dall'articolo 30 comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, è sostituito dal seguente:

"Art. 24. Il Personale.

1. L'Ente parco, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di personale dipendente, nei limiti della dotazione organica definita dal Consiglio dell'Ente ed approvata dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale trasferisce nella dotazione organica dell'Ente esclusivamente i posti corrispondenti al personale regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti sono equiparati a tutti gli effetti a quelli dei dipendenti regionali.

4. L'Ente parco può avvalersi, previa stipula di appositi accordi, di personale degli Enti locali operanti nell'area del parco.

5. L'Ente parco può inoltre stipulare convenzioni con associazioni protezionistiche, culturali e cooperative di servizi per lo svolgimento di attività di servizio al parco.".

 

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni

 

     Art. 6. Introduzione dell’articolo 138 bis nella legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

     1. Dopo l’articolo 138 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è introdotto il seguente:

“Art. 138 bis. Competenza dei Comuni per il funzionamento delle scuole materne non statali.

1. Nelle more di una revisione organica delle norme in materia di istruzione e di funzionamento delle istituzioni scolastiche, spetta anche ai Comuni il potere di concedere, con i propri fondi di bilancio, contributi per il funzionamento delle scuole materne non statali.

2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato alla conservazione ed alla manutenzione ordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi, all'acquisto di materiale didattico e d'uso e alle spese per il personale.”.

 

CAPO III

Modifica alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38

“Norme per l’istituzione del Parco regionale dei colli Euganei” e successive modificazioni

 

     Art. 7. Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 e disposizioni transitorie.

     1. L'articolo 18 è così sostituito:

"Art. 18. Consiglio.

1. Il Consiglio dell'Ente parco è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

a) dal sindaco o da un suo delegato per ogni comune di cui all'articolo 1;

b) da tre membri designati dal Consiglio provinciale di Padova e tre dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi, garantendo la presenza delle minoranze.

2. La durata del Consiglio è stabilita in 5 anni. I consiglieri dell'Ente decadono alla scadenza del mandato elettorale relativo all'ente che li ha designati. Essi vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono nominati e restano in carica sino alla nomina dei successori. I consiglieri nominati in sostituzione durano in carica sino alla scadenza del Consiglio dell'Ente parco.

3. Il direttore del parco partecipa alle sedute con voto consultivo.

4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente parco con qualifica non inferiore a funzionario, indicato dal Presidente.

5. Ai membri del Consiglio competono un'indennità di presenza pari al cinquanta per cento dell'indennità stabilita dall'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il rimborso delle spese e il trattamento di missione come stabiliti dall'articolo 5 della medesima legge.

6. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri nominati; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità di voti, palesemente espressi, prevale il voto del Presidente.

7. La prima riunione è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età.".

     2. Il Consiglio così come composto ai sensi del comma 1 è nominato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine entro quindici giorni da tale data il Presidente della Giunta regionale invita la Provincia a provvedere entro quarantacinque giorni alle designazioni di competenza. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del Consiglio dell'Ente parco sulla base delle designazioni pervenute.

     3. Il Consiglio in carica all'entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le sue funzioni sino alla nomina del nuovo consiglio ai sensi del comma 2.

 

     Art. 8. Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38.

     1. L'articolo 20 è così sostituito:

"Art. 20. Comitato esecutivo.

1. Il Comitato esecutivo è eletto dal Consiglio.

2. Esso è composto, oltre che dal Presidente, da sei membri, anche esterni.

3. Il direttore del parco partecipa alle sedute del comitato esecutivo con voto consultivo.

4. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del Consiglio di cui al comma 4 dell'articolo 18.

5. Ai membri del Comitato esecutivo competono un'indennità di carica mensile di importo pari al trenta per cento dell'indennità di carica stabilita nella tabella A) allegata alla legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il rimborso delle spese e il trattamento di missione come stabiliti dall'articolo 5 della legge medesima.".

 

     Art. 9. Modifica dell'articolo 28 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38.

     1. L'articolo 28 è così sostituito:

"Art. 28. Personale.

1. L'Ente parco, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale, di personale dipendente, nei limiti della dotazione organica definita dal Consiglio dell'Ente ed approvata dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale trasferisce nella dotazione organica dell'Ente esclusivamente i posti corrispondenti al personale regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti sono equiparati a tutti gli effetti a quelli dei dipendenti regionali.

4. L'Ente Parco può avvalersi, previa stipula di appositi accordi, di personale degli Enti locali operanti nell'area del parco.

5. L'Ente parco può inoltre stipulare convenzioni con associazioni protezionistiche, culturali e cooperative di servizi per lo svolgimento di attività di servizio al parco.".

 

CAPO IV

Disposizioni transitorie in materia di Comitato Regionale delle Comunicazioni.

 

     Art. 10. Disposizioni transitorie in materia di eleggibilità.

     1. In deroga a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18, "Istituzione organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale delle Comunicazioni (CORECOM)" i componenti del CORECOM in carica all'entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'ottava legislatura, sono rieleggibili.

 

     Art. 11. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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