Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali o a partecipazione regionale |
Data: | 25/02/2005 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni. |
Art. 2. Interpretazione autentica degli articoli 11 e 22 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni. |
Art. 3. Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica" e dell’articolo 13 della legge regionale 18 ottobre 1996, [...] |
Art. 4. Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003". |
Art. 5. Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 così come modificato dall'articolo 30 comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Norme per l'istituzione del [...] |
Art. 6. Introduzione dell’articolo 138 bis nella legge regionale 13 aprile 2001, n. 11. |
Art. 7. Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 e disposizioni transitorie. |
Art. 8. Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38. |
Art. 9. Modifica dell'articolo 28 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38. |
Art. 10. Disposizioni transitorie in materia di eleggibilità. |
Art. 11. Dichiarazione d’urgenza. |
§ 2.2.51 - L.R. 25 febbraio 2005, n. 6.
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di personale, di enti locali e di enti strumentali.
(B.U. 1 marzo 2005, n. 23).
Norme in materia di personale
Art. 1. Modifiche alla
1. Dopo l’articolo 26 della
“Art. 26 bis. Mobilità del personale con qualifica dirigenziale.
1. Il personale con qualifica dirigenziale può, a domanda, essere collocato in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi pubblici, loro associazioni, enti e organismi internazionali o appartenenti alla Unione europea, Stati esteri con i quali la Regione intrattenga rapporti di collaborazione, nonché soggetti privati.
2. Al fine di disciplinare la mobilità nei confronti di soggetti privati aventi sede in Italia o all’estero, la Giunta regionale individua, in relazione alle funzioni istituzionali interessate, i settori nell’ambito dei quali è attuata tale mobilità, anche sulla base di appositi protocolli di intesa o di singoli progetti di interesse specifico della Regione, elaborati in accordo con i soggetti privati interessati.
3. Per quanto non contenuto nel presente articolo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 23 bis del
Art. 2. Interpretazione autentica degli articoli 11 e 22 della
1. Gli articoli 11, comma 8 e 22, comma 3 della
Art. 3. Modifica dell’articolo 11 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 della
2. La lettera a) del comma 6 dell’articolo 13 della
Art. 4. Modifica dell'articolo 11 della
1. Al comma 1 dell'articolo 11, della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della
"2 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano altresì applicazione per il personale posto in aspettativa senza assegni ai sensi della
Art. 5. Sostituzione dell'articolo 24 della
1. L'articolo 24 della
"Art. 24. Il Personale.
1. L'Ente parco, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di personale dipendente, nei limiti della dotazione organica definita dal Consiglio dell'Ente ed approvata dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale trasferisce nella dotazione organica dell'Ente esclusivamente i posti corrispondenti al personale regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti sono equiparati a tutti gli effetti a quelli dei dipendenti regionali.
4. L'Ente parco può avvalersi, previa stipula di appositi accordi, di personale degli Enti locali operanti nell'area del parco.
5. L'Ente parco può inoltre stipulare convenzioni con associazioni protezionistiche, culturali e cooperative di servizi per lo svolgimento di attività di servizio al parco.".
Modifiche alla
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
Art. 6. Introduzione dell’articolo 138 bis nella
1. Dopo l’articolo 138 della
“Art. 138 bis. Competenza dei Comuni per il funzionamento delle scuole materne non statali.
1. Nelle more di una revisione organica delle norme in materia di istruzione e di funzionamento delle istituzioni scolastiche, spetta anche ai Comuni il potere di concedere, con i propri fondi di bilancio, contributi per il funzionamento delle scuole materne non statali.
2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato alla conservazione ed alla manutenzione ordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi, all'acquisto di materiale didattico e d'uso e alle spese per il personale.”.
Modifica alla
“Norme per l’istituzione del Parco regionale dei colli Euganei” e successive modificazioni
Art. 7. Modifica dell'articolo 18 della
1. L'articolo 18 è così sostituito:
"Art. 18. Consiglio.
1. Il Consiglio dell'Ente parco è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) dal sindaco o da un suo delegato per ogni comune di cui all'articolo 1;
b) da tre membri designati dal Consiglio provinciale di Padova e tre dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi, garantendo la presenza delle minoranze.
2. La durata del Consiglio è stabilita in 5 anni. I consiglieri dell'Ente decadono alla scadenza del mandato elettorale relativo all'ente che li ha designati. Essi vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono nominati e restano in carica sino alla nomina dei successori. I consiglieri nominati in sostituzione durano in carica sino alla scadenza del Consiglio dell'Ente parco.
3. Il direttore del parco partecipa alle sedute con voto consultivo.
4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente parco con qualifica non inferiore a funzionario, indicato dal Presidente.
5. Ai membri del Consiglio competono un'indennità di presenza pari al cinquanta per cento dell'indennità stabilita dall'articolo 4 della
6. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri nominati; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità di voti, palesemente espressi, prevale il voto del Presidente.
7. La prima riunione è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età.".
2. Il Consiglio così come composto ai sensi del comma 1 è nominato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine entro quindici giorni da tale data il Presidente della Giunta regionale invita la Provincia a provvedere entro quarantacinque giorni alle designazioni di competenza. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del Consiglio dell'Ente parco sulla base delle designazioni pervenute.
3. Il Consiglio in carica all'entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le sue funzioni sino alla nomina del nuovo consiglio ai sensi del comma 2.
Art. 8. Modifica dell'articolo 20 della
1. L'articolo 20 è così sostituito:
"Art. 20. Comitato esecutivo.
1. Il Comitato esecutivo è eletto dal Consiglio.
2. Esso è composto, oltre che dal Presidente, da sei membri, anche esterni.
3. Il direttore del parco partecipa alle sedute del comitato esecutivo con voto consultivo.
4. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del Consiglio di cui al comma 4 dell'articolo 18.
5. Ai membri del Comitato esecutivo competono un'indennità di carica mensile di importo pari al trenta per cento dell'indennità di carica stabilita nella tabella A) allegata alla legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il rimborso delle spese e il trattamento di missione come stabiliti dall'articolo 5 della legge medesima.".
Art. 9. Modifica dell'articolo 28 della
1. L'articolo 28 è così sostituito:
"Art. 28. Personale.
1. L'Ente parco, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale, di personale dipendente, nei limiti della dotazione organica definita dal Consiglio dell'Ente ed approvata dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale trasferisce nella dotazione organica dell'Ente esclusivamente i posti corrispondenti al personale regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti sono equiparati a tutti gli effetti a quelli dei dipendenti regionali.
4. L'Ente Parco può avvalersi, previa stipula di appositi accordi, di personale degli Enti locali operanti nell'area del parco.
5. L'Ente parco può inoltre stipulare convenzioni con associazioni protezionistiche, culturali e cooperative di servizi per lo svolgimento di attività di servizio al parco.".
Disposizioni transitorie in materia di Comitato Regionale delle Comunicazioni.
Art. 10. Disposizioni transitorie in materia di eleggibilità.
1. In deroga a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 3 della
Art. 11. Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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