Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.18 turismo e industria alberghiera |
Data: | 30/06/2010 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33) |
Art. 2. (Modificazione alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11) |
Art. 3. (Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11) |
Art. 4. (Modificazione alla legge regionale 15 marzo 2001, n. 6) |
Art. 5. (Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19) |
Art. 6. (Modificazione alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 24) |
Art. 7. (Disposizioni transitorie) |
Art. 8. (Abrogazioni) |
Art. 9. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 5.18.96 - L.R. 30 giugno 2010, n. 19.
Disposizioni urgenti in materia di strutture, imprese e operatori turistici. Modificazioni di leggi regionali.
(B.U. 20 luglio 2010, n. 30)
Art. 1. (Modificazioni alla
1. Il comma 4 dell'articolo 6 della
"4. Le singole unità abitative delle residenze turistico-alberghiere possono essere composte da due o più vani di cui uno adibito a cucina-pranzo-soggiorno o a cucina-pranzo e gli altri adibiti, rispettivamente, a pernottamento o a soggiorno e pernottamento, oppure da un monolocale attrezzato per assolvere a tutte le predette funzioni.".
2. L'articolo 7bis della
"Art. 7 bis. (Disposizioni inerenti i villaggi albergo e le residenze turistico-alberghiere)
1. La proprietà di villaggi albergo e di residenze turistico-alberghiere, fatta salva la destinazione turistico-ricettiva dell'intera struttura per l'intero anno, è frazionabile nel rispetto delle seguenti concorrenti condizioni:
a) i proprietari possono utilizzare in via esclusiva le proprie singole unità abitative per non più di 1/12 del periodo di apertura effettiva dell'intera struttura, secondo le modalità indicate nella convenzione di cui alla lettera c). Qualora la convenzione stipulata tra le parti diventi inefficace, per qualsiasi titolo, l'uso esclusivo dei proprietari delle singole unità abitative non può essere esercitato sino alla stipulazione di una nuova convenzione;
b) la gestione della struttura deve essere affidata ad un unico soggetto che la effettua in modo unitario;
c) la gestione della struttura deve essere disciplinata da una convenzione, da stipulare prima o contestualmente al rilascio del titolo abilitativo di tipo edilizio nel caso di nuove costruzioni o trasformazioni di strutture esistenti e prima del frazionamento nel caso di villaggi albergo e residenze turistico-alberghiere esistenti, in assenza della quale l'attività ricettiva non può essere esercitata. La convenzione, da trascriversi presso i pubblici registri immobiliari a cura e spese dei proprietari e di durata minima pari a venti anni, è stipulata tra i proprietari e il Comune in conformità ad una convenzione-tipo approvata con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, e deve prevedere:
1) la garanzia da parte dei proprietari delle obbligazioni assunte dal gestore;
2) la garanzia da parte dei proprietari a non esercitare la facoltà di cui alla lettera a) in ipotesi di sopravvenuta inefficacia, per qualsiasi titolo, della convenzione stipulata;
3) l'esclusione di soggetti terzi dall'esercizio della facoltà di cui alla lettera a) a favore dei proprietari;
4) l'obbligo di rispettare il vincolo urbanistico di destinazione alberghiera previsto dagli strumenti di pianificazione urbanistica sulla proprietà di villaggi albergo e di residenze turistico-alberghiere;
5) il livello minimo di servizi necessario a qualificare l'esercizio dell'attività turistico-ricettiva nell'intera struttura;
6) la possibilità per le parti, al termine del decimo anno di vigenza della convenzione stipulata, di aggiornare il contenuto della medesima per intervenuto mutamento delle condizioni economico-sociali del comune interessato o per esigenze di altra natura.
2. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 12, la violazione di una delle disposizioni di cui al comma 1 e degli obblighi convenzionalmente assunti comporta, in capo ai proprietari e al soggetto gestore solidalmente tra loro, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 1.250.000. Con apposita deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono determinati i criteri ed i parametri necessari per l'applicazione della sanzione anche in considerazione della differenza di valore tra l'unità di residenza temporanea e l'unità adibita a villaggio albergo o a residenza turistico-alberghiera.".
Art. 2. (Modificazione alla
1. Il comma 1 dell'articolo 14 della
"1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari, con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto e composte da non più di sei camere destinate ai clienti, delle quali una, configurata come monolocale di superficie minima pari a metri quadrati 17,50 al netto della superficie del bagno, può essere dotata di cucina autonoma. Le camere possono essere ubicate al massimo in tre stabili o in una porzione di tre stabili, purché distanti non più di 50 metri l'uno dall'altro.".
Art. 3. (Modificazioni alla
1. La rubrica dell'articolo 90bis della
2. Il comma 1 dell'articolo 90bis della
"1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla
3. Il comma 2 dell'articolo 90bis della
"2. Le aziende alberghiere esistenti, come definite dall'articolo 2, commi 3 e 4, della
a) alle aziende alberghiere, come definite dall'articolo 2, commi 3 e 4, della
b) agli esercizi di affittacamere che, pur avendo ottenuto l'autorizzazione comunale all'esercizio o per le quali sia stata presentata la prescritta dichiarazione di inizio attività, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia mutata la destinazione d'uso e purché sia presentato alla struttura regionale competente in materia di turismo un piano di ripresa dell'attività entro un anno dalla conclusione dei lavori;
c) alle strutture in fase di realizzazione, assentite da concessione edilizia con espressa destinazione ad azienda alberghiera o di affittacamere, ancorché eventualmente non ultimate. In tale caso, la concessione edilizia deve essere stata rilasciata antecedentemente alla data del 31 marzo 2010 e per volume esistente si intende il volume concessionato.".
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 90bis della
"2 bis. Gli ampliamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere realizzati una sola volta per ogni unità immobiliare.".
5. Il comma 2 dell'articolo 90ter della
"2. Nelle residenze turistico-alberghiere di cui all'articolo 2, comma 4, della
6. Dopo l'articolo 90ter della
"Art. 90 quater. (Case e appartamenti per vacanze)
1. E' consentita la realizzazione di case e appartamenti per vacanze di cui al Capo VII della
2. I Comuni possono individuare le destinazioni d'uso che non possono essere mutate in case e appartamenti per vacanze. In tal caso, la deliberazione del Consiglio comunale costituisce modifica al PRG ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c).
3. I mutamenti di destinazione d'uso assentiti ai sensi del presente articolo non concorrono alla verifica degli equilibri funzionali stabiliti dal PRG.".
7. Dopo l'articolo 90quater della
"Art. 90 quinquies. (Monitoraggio degli interventi di ampliamento)
1. Gli interventi previsti dagli articoli 90bis, commi 1 e 2, e 90ter, comma 1, sono censiti nella banca dati immobiliare informatizzata di cui all'articolo 12 della
8. Dopo l'articolo 90quinquies della
"Art. 90 sexies. (Verifica degli equilibri funzionali per nuovi villaggi albergo e RTA a proprietà frazionata)
1. La costruzione di nuovi villaggi albergo o residenze turistico-alberghiere a proprietà frazionata ai sensi dell'articolo 7bis della
Art. 4. (Modificazione alla
1. L'articolo 10 della
"Art. 10. (Riconoscimento di raggruppamenti di operatori turistici)
1. La Regione riconosce, per le finalità di cui al Capo IV della
2. Possono chiedere il riconoscimento di cui al comma 1:
a) i raggruppamenti di area territoriale determinati sulla base dei comprensori turistici individuati dall'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo o i raggruppamenti di stazione riferiti ai comuni con maggiore valenza turistica, relativamente e limitatamente a specifiche e strategiche linee di prodotto, finalizzati alla realizzazione di programmi di attività funzionali alla valorizzazione dell'offerta e alla promozione e commercializzazione del prodotto turistico;
b) i raggruppamenti di prodotto, finalizzati allo sviluppo, alla promozione e alla commercializzazione di uno o più prodotti turistici su scala regionale.
3. Ai fini del riconoscimento, i raggruppamenti di operatori turistici di cui al comma 2 devono possedere i requisiti minimi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, tenendo conto:
a) per le aggregazioni territoriali, della rappresentatività numerica delle imprese turistiche dell'area;
b) per le aggregazioni di stazione, della rappresentatività numerica delle imprese turistiche dell'area considerata e della particolare significatività della stazione, rispetto al restante territorio regionale, relativamente al prodotto turistico considerato;
c) per le aggregazioni di prodotto, del numero di imprese turistiche aggregate unitamente alla copertura del territorio regionale interessato dalla linea di prodotto considerato.
4. Il riconoscimento è concesso su istanza del raggruppamento interessato con provvedimento del dirigente competente in materia di promozione e marketing turistico e ha validità per un quinquennio.
5. La struttura regionale competente in materia di promozione e marketing turistico dispone la revoca del riconoscimento qualora, dai controlli effettuati, risulti la non veridicità delle dichiarazioni rese dai raggruppamenti nell'istanza di cui al comma 4 e nel caso in cui siano venuti meno, nel corso del quinquennio, i requisiti minimi di cui al comma 3.
6. I raggruppamenti riconosciuti sono tenuti a comunicare alla struttura regionale competente in materia di promozione e marketing turistico, entro quindici giorni dal loro verificarsi, ogni intervenuta variazione dei requisiti minimi di cui al comma 3 nonché il loro eventuale scioglimento.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo al riconoscimento di cui al presente articolo e alla revoca del medesimo, ivi compresi le modalità e i termini di presentazione delle istanze e la documentazione da allegare.
8. La vendita diretta al pubblico da parte dei raggruppamenti riconosciuti, se limitata ai servizi prodotti dai propri associati, non è soggetta ad autorizzazione di agenzia di viaggi e turismo.".
Art. 5. (Modificazioni alla
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della
2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della
3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della
"b) acquisto, anche attraverso la cessione di quote societarie, di:
1) fabbricati o porzioni di fabbricati, limitatamente agli esercizi alberghieri;
2) terreni funzionali alla realizzazione o all'ampliamento di strutture alberghiere, limitatamente alla superficie urbanisticamente necessaria alla realizzazione delle nuove superfici o dei nuovi volumi;
3) terreni funzionali alla realizzazione di nuovi complessi ricettivi all'aperto, limitatamente alla superficie occupata dal complesso da realizzare;
4) terreni e fabbricati facenti parte di complessi ricettivi all'aperto, già esistenti e classificati ai sensi della normativa regionale vigente, che rappresentino non meno di un terzo della superficie del complesso e che includano i fabbricati in cui sono allocati i servizi generali;
5) terreni e fabbricati facenti parte di complessi ricettivi all'aperto, già esistenti e classificati ai sensi della normativa regionale vigente, a condizione che il richiedente sia già proprietario dei fabbricati in cui sono allocati i servizi generali e di terreni che rappresentino non meno di un terzo della superficie del complesso;".
4. Al comma 4 dell'articolo 4 della
5. Al comma 3 dell'articolo 5 della
6. Il comma 1 dell'articolo 7 della
"1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato è di euro 100.000 e quello massimo, nel corso di un triennio, per la stessa struttura, è di euro 10 milioni.".
7. Al comma 1 dell'articolo 9 della
8. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della
"b) acquisto, anche attraverso la cessione di quote societarie, di:
1) fabbricati o porzioni di fabbricati, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e c);
2) terreni funzionali alla realizzazione o all'ampliamento di strutture per l'esercizio di attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente alla superficie urbanisticamente necessaria alla realizzazione delle nuove superfici o dei nuovi volumi;".
9. Al comma 3 dell'articolo 10 della
10. Il comma 1 dell'articolo 12 della
"1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato è di euro 50.000 e quello massimo, nel corso di un triennio, per la stessa struttura, è di euro 3 milioni.".
11. L'articolo 13 della
"Art. 13. (Soggetti beneficiari)
1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 15 i raggruppamenti di operatori turistici riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della
12. L'articolo 14 della
"Art. 14. (Iniziative agevolabili)
1. Ai fini di cui all'articolo 15, le iniziative agevolabili devono riguardare la realizzazione di progetti di sviluppo turistico, di marketing, di promozione e di commercializzazione di prodotti turistici. Le iniziative devono essere articolate in progetti organici nei quali sono indicati, fra l'altro:
a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi;
b) i mercati di intervento e i segmenti di domanda interessati;
c) le azioni programmate, la relativa durata e le modalità del loro svolgimento;
d) i canali di vendita attivati per i propri prodotti turistici;
e) un dettagliato piano finanziario, corredato dell'indicazione analitica delle spese per ciascuna linea di intervento nonché dell'indicazione delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione del progetto, in aggiunta all'eventuale contributo regionale.".
13. L'articolo 15 della
"Art. 15. (Contributi a fondo perduto)
1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi a fondo perduto è di euro 10.000 e quello massimo è di euro 135.000. Gli importi sono considerati al netto degli oneri fiscali.
2. I contributi a fondo perduto sono concessi in regime de minimis, nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore.
3. I contributi sono concessi fino alla misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili.
4. I contributi possono essere erogati anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.
5. I contributi possono essere concessi con riferimento alle sole spese da sostenersi nell'anno solare successivo alla presentazione della domanda.
6. Ai fini della concessione dei contributi, i raggruppamenti interessati presentano alla struttura regionale competente in materia di promozione e marketing turistico, a pena di decadenza, entro il 15 novembre di ogni anno, apposita istanza corredata del progetto di cui all'articolo 14 e del relativo piano finanziario.
7. In considerazione delle istanze pervenute, la struttura regionale competente in materia di promozione e marketing turistico forma apposite graduatorie, sulla base dei criteri di priorità stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
8. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le spese ammissibili per la concessione dei contributi di cui al presente Capo, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione e alla revoca dei predetti contributi, ivi compresa la documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione del contributo.".
14. Al comma 5ter dell'articolo 23 della
15. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 25 della
"a) l'ammontare del contributo in conto capitale concesso, calcolato in misura proporzionale al periodo di mancato utilizzo del bene agevolato e maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 4;".
16. Dopo il comma 4bis dell'articolo 25 della
"4 ter. Il frazionamento della proprietà, ai sensi dell'articolo 7bis della
Art. 6. (Modificazione alla
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della
"2. La presente legge si applica al patrimonio edilizio destinato agli usi di cui all'articolo 73, comma 2, lettere c), d), dbis), e), con esclusione di quelli industriali, f), g), con esclusione di quelli relativi agli esercizi o alle aziende di cui all'articolo 90bis, commi 1 e 2, della
Art. 7. (Disposizioni transitorie)
1. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7bis, comma 1, lettera c), della
2. I Comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con deliberazione del Consiglio comunale i criteri, le modalità, le condizioni e i parametri necessari per l'individuazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che possono beneficiare degli incrementi volumetrici di cui all'articolo 90bis, comma 1, della
3. [L'articolo 90bis, comma 2bis, della
4. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 10, commi 3 e 7, della
5. I decreti di riconoscimento dei consorzi e delle associazioni di operatori turistici adottati, ai sensi dell'articolo 10 della
6. Per l'anno 2010, l'istanza di cui all'articolo 15, comma 6, della
7. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 e 15, della presente legge si applicano anche alle domande di agevolazione già presentate e per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento amministrativo di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 25 della
Art. 8. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 3 dell'articolo 23 della
b) l'articolo 46 della
c) gli articoli 33, comma 2, e 38 della
d) il comma 2 dell'articolo 4 della
Art. 9. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Comma abrogato dall'art. 4 della