§ 5.2.58 - Legge regionale 30 luglio 1991, n. 28.
Rifinanziamento della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, modificata dalla legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, recante interventi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.2 agricoltura
Data:30/07/1991
Numero:28


Sommario
Art. 1.      1. Per il finanziamento di interventi destinati alla realizzazione di opere di irrigazione previsti dai commi uno, tre e quattro dell'articolo 7 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, come [...]
Art. 2.      1. L'importo complessivo di lire 40 miliardi previsto per la realizzazione di opere di irrigazione di cui alla presente legge sarà così ripartito
Art. 3.      1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 gravano sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della regione per l'esercizio 1991
Art. 4.      1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1991, sono apportate in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni


§ 5.2.58 - Legge regionale 30 luglio 1991, n. 28. [1]

Rifinanziamento della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, modificata dalla legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, recante interventi regionali in materia di agricoltura.

(B.U. 6 agosto 1991, n. 35).

 

Art. 1.

     1. Per il finanziamento di interventi destinati alla realizzazione di opere di irrigazione previsti dai commi uno, tre e quattro dell'articolo 7 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, come modificata con legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, recante interventi regionali in materia di agricoltura, la Giunta Regionale è autorizzata a contrarre mutui, alle migliori condizioni di mercato, con uno o più istituti di credito, per un importo complessivo di lire 40 miliardi, per l'esercizio 1991, da estinguersi in un periodo non superiore a quindici anni.

 

     Art. 2.

     1. L'importo complessivo di lire 40 miliardi previsto per la realizzazione di opere di irrigazione di cui alla presente legge sarà così ripartito:

     a) per gli interventi riconducibili ai commi uno e tre dell'articolo 7 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, modificata con legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, lire 30 miliardi;

     b) per gli interventi riconducibili al comma quattro dell'art. 7 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 modificata con legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, lire 10 miliardi.

 

     Art. 3.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 gravano sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della regione per l'esercizio 1991:

     a) quanto a lire 30 miliardi sul capitolo 41720 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio in corso;

     b) quanto a lire 10 miliardi sul capitolo 41760 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio in corso.

     2. Le spese derivanti dall'ammortamento dei mutui autorizzati dall'articolo 1, previste in annue lire 6.840.000.000 per la durata dei relativi piani di ammortamento, gravano sui capitoli n. 67560 e n. 67580 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1991 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

     3. Alla copertura dell'onere di cui al comma due si provvede:

     a) mediante utilizzo per lire 6.840.000.000 dello stanziamento iscritto al Cap. 43710 " Contributi straordinari nel settore dell'agricoltura per il risarcimento di danni causati dalla siccità ", su detto capitolo resta la minore somma di lire 3.160.000.000;

     b) per l'anno 1992 e l'anno 1993 a titolo indicativo, mediante l'utilizzo per rispettive lire 6.840.000.000 degli stanziamenti iscritti al capitolo 41720 del bilancio pluriennale 1991/1993;

     c) a decorrere dal 1992 le quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi finanziari saranno determinate ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta), con la legge di approvazione del bilancio.

 

     Art. 4.

     1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1991, sono apportate in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

 

 

     Parte Entrata

     In aumento

Cap. 11150 " Contrazione di mutui per spese di investimento "

                                          lire 40.000.000.000

     Parte Spesa

     In diminuzione

Cap. 43710  " Contributi straordinari nel settore dell'agricoltura

per il risarcimento di danni causati dalla siccità "

                                          lire  6.840.000.000

     Totale delle disponibilità           lire 46.840.000.000

     In aumento

Cap. 41720 " Contributi nel settore del miglioramento fondiario "

     01 Alpeggi e fabbricati rurali

     02 Viabilità rurale

     03 Irrigazione

     04 Messa a coltura e miglioramento terreni agrari

     05 produzioni agricole locali pregiate

     06 Acquedotti rurali

     07 Energia da fonti rinnovabili

     Legge 29 maggio 1982 n. 308 articolo 12, n. 1

     Legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 Tit. II

     Legge regionale 30 luglio 1991, n. 28

                                          lire 30.000.000.000

Cap. 41760 " Spese per opere di miglioramento fondiario "

     01 Alpeggi e fabbricati rurali "

     02 Viabilità rurale

     03 Irrigazione

     04 Acquedotti rurali

     Legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 articolo 7 comma 1

     Legge regionale 12 agosto 1987, n. 73

     Legge regionale 30 luglio 1991, n. 28

                                          lire 10.000.000.000

Cap.  67560  "  Quota  interessi  per  ammortamento  di  mutui  da

contrarre "                               lire  6.000.000.000

Cap. 67580 " Quota capitale per ammortamento di mutui da contrarre

"                                         lire    840.000.000

     Totale in aumento                    lire 46.840.000.000

 

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 3 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 28.