Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.2 agricoltura |
Data: | 12/12/1986 |
Numero: | 62 |
Sommario |
Art. 1. (Criteri generali e condizioni). |
Art. 2. (Alpeggi e fabbricati rurali). |
Art. 3. (Viabilità rurale, irrigazione e acquedotti). |
Art. 4. (Messa a coltura e miglioramento di terreni agrari). |
Art. 5. (Produzione di energia da fonti rinnovabili). |
Art. 6. (Elettrificazione rurale). |
Art. 7. (Beneficiari premi a conduttori di aziende agro - silvo - pastorali). |
Art. 8. (Beneficiari contributi per impianti ed attrezzature). |
Art. 9. (Contributi nelle spese di gestione e di costituzione). |
Art. 10. (Garanzie fidejussorie). |
Art. 11. (Interventi nel settore caseario). |
Art. 12. (Contributi in caso di calamità naturali). |
Art. 13. (Disposizioni transitorie). |
Art. 14. (Copertura finanziaria). |
Art. 15. (Variazioni di bilancio). |
Art. 16. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 5.2.51 - Legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62. [1]
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura.
(B.U. 22 dicembre 1986, n. 31, S.S. 24 dicembre 1986, n. 1).
TITOLO I
Modificazioni, integrazioni e abrogazioni
Art. 1. (Criteri generali e condizioni). [2]
Art. 2. (Alpeggi e fabbricati rurali). [3]
Art. 3. (Viabilità rurale, irrigazione e acquedotti). [4]
Art. 4. (Messa a coltura e miglioramento di terreni agrari). [5]
Art. 5. (Produzione di energia da fonti rinnovabili). [6]
Art. 6. (Elettrificazione rurale). [7]
Art. 7. (Beneficiari premi a conduttori di aziende agro - silvo - pastorali). [8]
Art. 8. (Beneficiari contributi per impianti ed attrezzature). [9]
Art. 9. (Contributi nelle spese di gestione e di costituzione). [10]
Art. 10. (Garanzie fidejussorie). [11]
Art. 11. (Interventi nel settore caseario).
1. L'articolo 37 è abrogato.
Art. 12. (Contributi in caso di calamità naturali). [12]
TITOLO II
Norme transitorie
Art. 13. (Disposizioni transitorie).
1. In sede di prima applicazione, le richieste già presentate ai sensi dell'articolo 7 della
TITOLO III
Norme finanziarie
Art. 14. (Copertura finanziaria).
1. Il maggior onere di annue lire 20.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge relativamente a quanto disposto per il limite massimo dei finanziamenti garantiti in base al secondo comma dell'articolo 23 della
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:
- per l'esercizio 1986 mediante riduzione per lire 20.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 32650;
- per gli esercizi 1987 e 1988 mediante utilizzo per lire 40.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2 altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1986/1988.
Art. 15. (Variazioni di bilancio).
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1986 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Spese
Variazione in diminuzione
Cap. 32650 " Contributi per interventi nell'utilizzazione e valorizzazione di terreni collinari e montani secondo disposizioni di leggi regionali o deliberazioni di Consiglio abrogate dalla
Variazioni in aumento
Cap. 51000 " Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative "
Art. 16. (Dichiarazione d'urgenza).
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 78 della
[2] Modificano gli artt. 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 43 della
[3] Modificano gli artt. 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 43 della
[4] Modificano gli artt. 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 43 della
[5] Modificano gli artt. 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 43 della
[6] Modificano gli artt. 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 43 della
[7] Modificano gli artt. 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 43 della
[8] Modificano gli artt. 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 43 della
[9] Modificano gli artt. 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 43 della
[10] Modificano gli artt. 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 43 della
[11] Modificano gli artt. 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 43 della
[12] Modificano gli artt. 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 43 della