§ 5.2.55 - Legge regionale 19 aprile 1988, n. 19.
Rifinanziamento della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 e 12 dicembre 1986, n. 62, recanti interventi regionali in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.2 agricoltura
Data:19/04/1988
Numero:19


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario, per un importo complessivo di L. [...]
Art. 2.      1. Per la realizzazione delle opere finanziate ai sensi del precedente articolo 1 saranno seguite le modalità previste dal titolo II e dall'art. 20 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, [...]
Art. 3.      1. L'importo complessivo di L. 35 miliardi previsto per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario di cui alla presente legge sarà così ripartito
Art. 4.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 5.  (Variazioni di bilancio).
Art. 6.  (Variazione al bilancio pluriennale).
Art. 7.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.2.55 - Legge regionale 19 aprile 1988, n. 19. [1]

Rifinanziamento della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 e 12 dicembre 1986, n. 62, recanti interventi regionali in materia di agricoltura in corrispondenza di autorizzazioni a contrarre mutui passivi.

(B.U. 11 maggio 1988, n. 11, S.S. 13 maggio 1988, n. 1).

 

Art. 1.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario, per un importo complessivo di L. 35 miliardi alle migliori condizioni di mercato con uno o più esercenti il credito agrario da estinguersi in un periodo non superiore a 15 anni, destinati alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario con le finalità di cui al 20 comma dell'articolo 3 della legge 3 novembre 1986, n. 752 relativa all'attuazione di interventi programmati in agricoltura.

 

     Art. 2.

     1. Per la realizzazione delle opere finanziate ai sensi del precedente articolo 1 saranno seguite le modalità previste dal titolo II e dall'art. 20 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, come modificata con legge regionale 12 novembre 1986, n. 62, recanti interventi regionali in materia di agricoltura.

 

     Art. 3.

     1. L'importo complessivo di L. 35 miliardi previsto per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario di cui alla presente legge sarà così ripartito:

     a) per gli interventi riconducibili all'articolo 6 ed ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 ed agli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 L. 25 miliardi

     b) per gli interventi riconducibili all'articolo 20 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 L. 10 miliardi.

 

     Art. 4. (Disposizioni finanziarie).

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge graveranno sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1988:

     - quanto a L. 25 miliardi per l'anno 1988 sul capitolo 32220:

     - quanto a L. 10 miliardi per l'anno 1988 sul capitolo 35712.

     2. Le spese derivanti dall'ammortamento dei mutui autorizzati dal precedente articolo 1, previste in annue L. 5.139.000.000 a decorrere dal 1988 per la durata dei relativi piani di ammortamento, graveranno sui capitoli n. 50650 e n. 50700 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1988 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

     3. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante iscrizione del costante previsto aumento delle entrate derivanti dalla legge 26 novembre 1981, n. 690 così evidenziate:

     - imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 2 lettera a) (cap. 1200) per L. 1.139.000.000;

     - imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 3, lettera a) (cap. 1300) per L. 2.000.000.000;

     - imposta di fabbricazione della birra di cui all'articolo 4, lettera a) (cap. 1400) per L. 2.000.000.000.

 

     Art. 5. (Variazioni di bilancio).

     1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte Entrata

     In aumento

     Cap. 1200 " Quote fisse di ripartizione delle imposte erariali di cui all'articolo 2 lettera A), B), C), della legge 26 novembre 1981, n. 690 " L. 1.139.000.000

     Cap. 1300 " Quote fisse di ripartizione delle tasse ed imposte erariali di cui agli artt. 2, lettera D) e 3 della legge 26 novembre 1981, n. 690 " L. 2.000.000.000

     Cap. 1400 " Quote fisse di ripartizione delle imposte erariali di cui al primo comma lettera A), b), C), D), e al secondo comma dell'articolo 4 della legge 26 novembre 1981, n. 690 " L. 2.000.000.000

     Cap. 11150 " Contrazione di mutui per spese di investimento " L. 35.000.000.000

     Totale in aumento L. 40.139.000.000

     Parte Spesa

     In aumento

     Cap. 32220 " Contributi nel settore del miglioramento fondiario "

     01 Alpeggi e fabbricati rurali

     02 Viabilità rurale

     03 Irrigazione

     04 Messa a coltura e miglioramento terreni agrari

     05 Produzioni agricole locali pregiate

     06 Acquedotti rurali

     07 Energia da fonti rinnovabili

     08 Elettrificazione rurale

     L. 29 maggio 1982 n. 308 articolo 12, n. 1

     LR 6 luglio 1984, n. 30 Tit. II

     LR 19 aprile 1988, n. 19

     L. 25.000.000.000

     Cap. 35712 " Spese per interventi diretti alla realizzazione di impianti e strutture finalizzati allo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo in agricoltura "

     LR 6 luglio 1984, n. 30 Articolo 20

     LR 19 aprile 1988, n. 19 L. 10.000.000.000

     Cap. 50650 " Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre " L. 4.200.000.000

     Cap. 50700 " Quota capitale per ammortamento di mutui da contrarre " L. 939.000.000

     Totale in aumento L. 40.139.000.000

     Per effetto delle variazioni apportate con la presente legge il conto della competenza del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 pareggia nella somma complessiva di L. 1.365.639.000.000

 

     Art. 6. (Variazione al bilancio pluriennale).

     Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1988/1990 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

     Parte Entrata

     Titolo I: Entrate derivanti da Tributi propri della Regione dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione.

     Categoria seconda. Compartecipazione di tributi erariali

     anno 1989: L. 5.139.000.000

     anno 1990: L. 5.139.000.000

     Totale L. 10.278.000.000

     Parte Spesa

     Settore 3. Oneri non ripartibili.

     Programma 3.2. Altri oneri non ripartibili.

     anno 1989: L. 5.139.000.000

     anno 1990: L. 5.139.000.000

     Totale L. 10.278.000.000

 

     Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 3 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 28.