§ 4.19.7 - L.R. 23 dicembre 2009, n. 52.
Interventi regionali per l'accesso al credito sociale.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.19 sicurezza sociale
Data:23/12/2009
Numero:52


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Fondo per l'accesso al credito sociale)
Art. 3.  (Agevolazioni per l'accesso al credito sociale)
Art. 4.  (Limiti di accesso al credito sociale)
Art. 5.  (Divieto di cumulo)
Art. 6.  (Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale)
Art. 7.  (Beneficiari)
Art. 8.  (Caratteristiche del microcredito)
Art. 9.  (Presentazione delle domande)
Art. 10.  (Istruttoria)
Art. 11.  (Erogazione del finanziamento)
Art. 12.  (Restituzione del finanziamento)
Art. 13.  (Operatori territoriali)
Art. 14.  (Beneficiari)
Art. 15.  (Caratteristiche del prestito sociale d'onore)
Art. 16.  (Modalità di restituzione del prestito)
Art. 17.  (Presentazione delle domande)
Art. 18.  (Istruttoria e concessione del prestito)
Art. 19.  (Periodo di sperimentazione)
Art. 20.  (Disposizioni finanziarie)


§ 4.19.7 - L.R. 23 dicembre 2009, n. 52. [1]

Interventi regionali per l'accesso al credito sociale.

(B.U. 12 gennaio 2010, n. 2)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La Regione promuove iniziative volte a favorire l'accesso al credito sociale a favore di coloro che versano in situazioni di temporanea difficoltà economica, contingenti o legate a momenti di criticità del ciclo di vita familiare e personale, attraverso programmi di microcredito e concessione di prestiti sociali d'onore nella forma del mutuo chirografario o del contributo.

 

     Art. 2. (Fondo per l'accesso al credito sociale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito il Fondo per l'accesso al credito sociale, di seguito denominato Fondo, presso la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. (FINAOSTA S.p.A.), alimentato da:

 

a) risorse appositamente iscritte nel bilancio regionale;

 

b) eventuali risorse aggiuntive all'uopo destinate dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5), o da enti, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi della presente legge;

 

c) eventuali risorse aggiuntive all'uopo destinate dai Comuni e dalle Comunità montane.

 

2. Per la gestione del Fondo, la Giunta regionale, con propria deliberazione, approva apposita convenzione con FINAOSTA S.p.A.. Detta convenzione disciplina, inoltre, la cogestione del Fondo per l'utilizzo delle risorse aggiuntive di cui al comma 1, lettere b) e c), previa intesa con i soggetti coinvolti.

 

3. Per le finalità di cui al comma 2, FINAOSTA S.p.A. è autorizzata a stipulare accordi con istituti di credito.

 

4. Il Fondo assorbe gli oneri fiscali e le eventuali perdite derivanti dall'attività di erogazione dei finanziamenti del credito sociale.

 

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce la ripartizione del Fondo, definendo la quota destinata al finanziamento dei programmi di microcredito e alla concessione di prestiti sociali d'onore.

 

     Art. 3. (Agevolazioni per l'accesso al credito sociale)

1. L'accesso ai finanziamenti del credito sociale è esente dal pagamento di spese di istruttoria. L'accesso ai finanziamenti del Fondo consente, inoltre, di usufruire di forme di restituzione agevolate.

 

2. I finanziamenti del credito sociale possono essere restituiti anticipatamente senza l'applicazione di penalità.

 

     Art. 4. (Limiti di accesso al credito sociale)

1. I soggetti beneficiari di cui agli articoli 7 e 14 possono accedere ai finanziamenti del credito sociale per un numero massimo di tre volte in un arco temporale di dieci anni e comunque non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla restituzione del precedente finanziamento.

 

2. Sono esclusi dai finanziamenti del credito sociale per un periodo non inferiore a cinque anni i soggetti che, avendone beneficiato in precedenza, non abbiano provveduto alla restituzione del finanziamento.

 

     Art. 5. (Divieto di cumulo)

1. I finanziamenti del credito sociale non sono cumulabili tra loro e con altre agevolazioni previste da altre disposizioni per le medesime iniziative e per i medesimi beneficiari, intesi quali componenti dello stesso nucleo anagrafico.

 

     Art. 6. (Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale)

1. Presso la struttura regionale competente in materia di politiche sociali è istituito il Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale, di seguito denominato Comitato.

 

2. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

 

a) esprime parere in merito all'ammissibilità delle domande di accesso al microcredito nei casi in cui emergano aspetti critici nella fase di istruttoria effettuata da FINAOSTA S.p.A.;

 

b) valuta i progetti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), ai fini dell'ammissione al finanziamento;

 

c) effettua il monitoraggio sui programmi di microcredito ammessi a finanziamento;

 

d) comunica a FINAOSTA S.p.A. il passaggio a perdita del finanziamento nei casi di cui all'articolo 12, comma 3;

 

e) valuta le richieste di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori territoriali di cui all'articolo 13;

 

f) valuta le domande di concessione dei prestiti sociali d'onore da restituire secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), e definisce le modalità e le forme della restituzione e gli strumenti che ne attestino la correttezza.

 

3. Il Comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed è composto da:

 

a) due rappresentanti della struttura regionale competente in materia di politiche sociali;

 

b) un rappresentante designato da FINAOSTA S.p.A.;

 

c) un rappresentante designato dal Consiglio permanente degli enti locali della Valle d'Aosta;

 

d) un rappresentante designato dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'articolo 6 della l.r. 16/2005.

 

4. I componenti del Comitato possono essere riconfermati; la partecipazione ai lavori del Comitato è gratuita.

 

5. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni bimestre e comunque ogniqualvolta sia necessario. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. Ogni altra modalità di funzionamento del Comitato è stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

 

CAPO II

MICROCREDITO

 

     Art. 7. (Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei programmi di microcredito i soggetti il cui deficit fondamentale è rappresentato dall'impossibilità di accedere al credito per le vie ordinarie, ma che sono meritevoli di fiducia in quanto portatori di patrimoni immateriali quali relazioni, competenze, vocazioni e potenzialità che permettono loro di conseguire un'autonomia tale da superare la situazione di bisogno e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

 

a) aver compiuto diciotto anni di età;

 

b) essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea o cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato;

 

c) essere residenti in Valle d'Aosta da almeno tre anni.

 

2. Ai fini dell'accesso al microcredito i soggetti beneficiari devono coinvolgere, quale garante morale della loro onorabilità circa l'impegno assunto con la presentazione della domanda, un operatore territoriale iscritto nell'elenco di cui all'articolo 13 con il quale predispongono il programma di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b).

 

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad approvare ulteriori criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari dei programmi di microcredito.

 

     Art. 8. (Caratteristiche del microcredito)

1. Il microcredito consiste in prestiti volti a superare situazioni di difficoltà economica e sociale suddivisi nelle seguenti categorie di intervento:

 

a) crediti di emergenza, finalizzati ad affrontare i bisogni primari dell'individuo, quali la casa e i beni durevoli essenziali. Sono ricompresi, in particolare, nei crediti di emergenza:

 

1) i depositi cauzionali e gli anticipi per la stipulazione di contratti di locazione per la prima casa, le spese, anche rateizzabili, per i traslochi, i consumi di acqua, gas e energia e le spese condominiali;

 

2) le spese per l'acquisto dei mobili e degli elettrodomestici indispensabili al richiedente e ai familiari con lui conviventi;

 

3) le spese per l'acquisto e l'utilizzo di automezzi;

 

4) le spese per eventi particolari della vita che comportano spese straordinarie quali nascite, ricongiungimenti familiari, malattie, funerali;

 

5) le spese legali relative a procedimenti in materia di stato o di famiglia, fuori dei casi in cui è ammesso il ricorso al patrocinio a spese dello Stato;

 

b) crediti per la realizzazione di progetti e forme di cooperazione dirette allo sviluppo di attività a rilevanza sociale o ambientale.

 

2. Gli importi dei prestiti di cui al comma 1 sono così suddivisi:

 

a) da euro 750 a euro 5.000 per i programmi di microcredito di cui al comma 1, lettera a);

 

b) da euro 750 a euro 15.000 per i programmi di microcredito di cui al comma 1, lettera b).

 

3. Gli importi di cui al comma 2 sono periodicamente rivalutati con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale.

 

4. Le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 9. (Presentazione delle domande)

1. Le domande per la concessione del microcredito sono presentate a FINAOSTA S.p.A. corredate della seguente documentazione:

 

a) curriculum vitae del soggetto richiedente;

 

b) lettera di presentazione di almeno un operatore territoriale iscritto nell'elenco di cui all'articolo 13, con allegato il programma che descrive gli obiettivi e gli interventi da porre in atto al fine di superare la situazione di difficoltà;

 

c) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sulla composizione del nucleo anagrafico;

 

d) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 19/2007, di non percepire altri finanziamenti previsti dalla presente legge, di non averne percepiti in numero superiore a tre nei dieci anni antecedenti la presentazione della domanda, di non percepire altre agevolazioni previste da altre disposizioni per le medesime iniziative e per i medesimi beneficiari, intesi quali componenti dello stesso nucleo anagrafico.

 

     Art. 10. (Istruttoria)

1. Entro venti giorni dal ricevimento delle domande per i programmi di microcredito di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), FINAOSTA S.p.A. svolge la relativa istruttoria, richiedendo alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali eventuale ulteriore documentazione, e ne comunica gli esiti al richiedente. Nel caso in cui emergano aspetti critici nella fase di valutazione, FINAOSTA S.p.A. trasmette la domanda e la relativa documentazione al Comitato che esprime il proprio parere sull'ammissibilità della domanda a finanziamento.

 

2. Al termine dell'istruttoria, FINAOSTA S.p.A. trasmette al Comitato la documentazione relativa ai programmi di microcredito ammessi a finanziamento ai fini del monitoraggio sugli stessi.

 

3. Entro venti giorni dal ricevimento delle domande per i programmi di microcredito di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), FINAOSTA S.p.A. svolge la relativa istruttoria e trasmette le domande e la relativa documentazione al Comitato. Entro i successivi venti giorni, il Comitato comunica a FINAOSTA S.p.A. l'ammissibilità a finanziamento del progetto presentato ai fini dell'erogazione dell'importo finanziato.

 

4. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

 

     Art. 11. (Erogazione del finanziamento)

1. I finanziamenti per i programmi di microcredito sono erogati da FINAOSTA S.p.A. in una o più soluzioni, nei limiti delle disponibilità del Fondo, previa sottoscrizione del relativo contratto da parte del beneficiario.

 

     Art. 12. (Restituzione del finanziamento)

1. I beneficiari dei programmi di microcredito devono restituire il finanziamento entro il termine stabilito nel contratto, il quale non può essere superiore a cinque anni.

 

2. I finanziamenti per i programmi di microcredito sono restituiti ad un tasso di interesse agevolato, differenziato in base alla durata e all'importo del finanziamento, mediante rate posticipate comprensive del periodo di ammortamento. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce il tasso di interesse agevolato e le ulteriori modalità di restituzione dei finanziamenti.

 

3. Nel caso in cui non siano rispettate le scadenze di pagamento delle rate, FINAOSTA S.p.A. informa il Comitato il quale deve convocare l'operatore territoriale garante del beneficiario moroso affinché si attivi per valutare le modalità di intervento. Nel caso in cui non sia possibile la restituzione del finanziamento, per ragioni motivate e documentate dall'operatore territoriale garante, il Comitato comunica a FINAOSTA S.p.A. il passaggio a perdita del finanziamento non rimborsato.

 

4. Nel caso di concessione di crediti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), per il ritardato pagamento delle rate è applicato un tasso di interesse di mora in misura non superiore a quello legale, stabilito con deliberazione della Giunta regionale. Nel caso in cui sia necessario l'avvio di procedure per il recupero del prestito, le relative spese sono poste a carico del Fondo.

 

     Art. 13. (Operatori territoriali)

1. Ai fini della presente legge, sono operatori territoriali i soggetti iscritti in apposito elenco regionale istituito presso la struttura regionale competente in materia di politiche sociali, previa valutazione del Comitato, appartenenti alle seguenti categorie:

 

a) organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'articolo 6 della l.r. 16/2005, enti, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi della presente legge;

 

b) Comuni e Comunità montane della Valle d'Aosta.

 

2. Gli operatori territoriali iscritti nell'elenco:

 

a) raccolgono e indirizzano le esigenze dei potenziali beneficiari;

 

b) concordano e predispongono con i beneficiari i programmi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b);

 

c) supportano i beneficiari nella compilazione delle domande;

 

d) curano i rapporti con i beneficiari per il regolare rimborso dei finanziamenti e per sostenerli nell'ambito del programma di autonomizzazione;

 

e) sono garanti morali dell'impegno assunto dai beneficiari con la presentazione della domanda di accesso al microcredito.

 

3. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e gli obblighi di formazione degli operatori iscritti.

 

CAPO III

PRESTITO SOCIALE D'ONORE

 

     Art. 14. (Beneficiari)

1. Possono beneficiare del prestito sociale d'onore i soggetti che si trovano in una situazione di bisogno caratterizzata da temporanea e contingente difficoltà economica legata a problematiche individuali o familiari, abitative e legali, tale da consentire una ragionevole e ponderata capacità di rimborso e in possesso dei seguenti requisiti:

 

a) aver compiuto diciotto anni di età;

 

b) essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea o cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato;

 

c) essere residenti in Valle d'Aosta da almeno tre anni;

 

d) possedere un indicatore regionale della situazione economica (IRSE) ricompreso nei limiti minimi e massimi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

 

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad approvare ulteriori criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari del prestito sociale d'onore.

 

     Art. 15. (Caratteristiche del prestito sociale d'onore)

1. Il prestito sociale d'onore consiste in un'erogazione in denaro, di importo compreso tra euro 750 e euro 2.000, volto a consentire ai soggetti beneficiari di sostenere spese straordinarie e superare situazioni di difficoltà economica. Tali importi sono periodicamente rivalutati con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale.

 

2. Le categorie di spese ammissibili e le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 16. (Modalità di restituzione del prestito)

1. Il prestito sociale d'onore può essere restituito con le seguenti modalità:

 

a) restituzione in denaro, senza interessi, mediante rate posticipate comprensive del periodo di ammortamento, con modalità differenziate in base alla durata e all'importo del prestito;

 

b) impiego da parte del beneficiario di parte del proprio tempo libero in servizi a ricaduta sociale sul territorio regionale.

 

2. Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti devono indicare di quale modalità di restituzione intendono avvalersi; nel caso di cui al comma 1, lettera b), i richiedenti devono inoltre indicare le modalità e le forme della restituzione.

 

3. I beneficiari devono restituire il prestito nel termine di volta in volta stabilito nel contratto o nell'atto di concessione il quale non può essere superiore a due anni.

 

4. Nel caso di scelta della modalità di restituzione di cui al comma 1, lettera a), per il ritardato pagamento delle rate è applicato un tasso di interesse di mora in misura non superiore a quello legale, stabilito con deliberazione della Giunta regionale. Nel caso di mancata restituzione del finanziamento, la relativa perdita è posta a carico del Fondo.

 

5. Nel caso di scelta della modalità di restituzione di cui al comma 1, lettera b), il Comitato, al momento della valutazione della domanda, definisce le modalità e le forme della restituzione e gli strumenti che ne attestino la correttezza.

 

6. Nel caso in cui i beneficiari abbiano scelto di restituire il prestito sociale d'onore con le modalità di cui al comma 1, lettera b), in favore di un ente pubblico, l'ente si impegna a riversare al Fondo un importo pari al 50 per cento del prestito concesso.

 

     Art. 17. (Presentazione delle domande)

1. Le domande per la concessione del prestito sociale d'onore sono presentate a FINAOSTA S.p.A. corredate della seguente documentazione:

 

a) preventivo di spesa per la quale si richiede il prestito;

 

b) dichiarazione IRSE;

 

c) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 30 della l.r. 19/2007, sulla composizione del nucleo anagrafico;

 

d) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 19/2007, di non percepire altri finanziamenti previsti dalla presente legge, di non averne percepiti in numero superiore a tre nei dieci anni antecedenti la presentazione della domanda, di non percepire altre agevolazioni previste da altre disposizioni per le medesime iniziative e per i medesimi beneficiari, intesi quali componenti dello stesso nucleo anagrafico.

 

     Art. 18. (Istruttoria e concessione del prestito)

1. L'istruttoria delle domande per la concessione del prestito sociale d'onore è svolta da FINAOSTA S.p.A., secondo l'ordine cronologico di presentazione, entro venti giorni dal ricevimento delle medesime.

 

2. Nel caso in cui la modalità di restituzione scelta dal richiedente sia quella di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), FINAOSTA S.p.A procede all'erogazione del prestito, nell'ambito delle disponibilità del Fondo, previa stipula del relativo contratto.

 

3. Nel caso in cui la modalità di restituzione scelta dal richiedente sia quella di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), FINAOSTA S.p.A. trasmette la domanda al Comitato ai sensi dell'articolo 16, comma 5. A seguito della valutazione positiva da parte del Comitato, FINAOSTA S.p.A. procede all'erogazione del prestito, nella forma del contributo, nell'ambito delle disponibilità del Fondo.

 

4. Con cadenza almeno mensile, FINAOSTA S.p.A. trasmette alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali copia delle domande istruite, comprese quelle per le quali non è stata disposta la concessione del prestito.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 19. (Periodo di sperimentazione)

1. Gli interventi regionali per l'accesso al credito sociale di cui alla presente legge sono promossi in via sperimentale fino al 31 dicembre 2014 [2].

 

2. Durante il periodo di sperimentazione, il Comitato è incaricato di monitorarne i risultati, presentando alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari competenti, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione sulle attività realizzate in attuazione della presente legge, al fine di valutare l'eventuale passaggio dal regime di sperimentazione a quello definitivo o di proporre le modificazioni, anche legislative, necessarie al sistema di accesso al credito sociale in relazione alle criticità eventualmente riscontrate.

 

     Art. 20. (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 500.000 annui per gli anni 2010, 2011 e 2012.

 

2. Con riferimento al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011, l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03 (Assistenza sociale e beneficenza pubblica) e al finanziamento si provvede mediante l'utilizzo, per pari importo, degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio e nello stesso obiettivo programmatico al capitolo 61310 (Fondo regionale per le politiche sociali), secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004).

 

3. Con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012, l'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nello stato di previsione della spesa nell'unità previsionale di base 1.8.1.10 (Interventi per servizi e provvidenze socio-assistenziali).

 

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 della L.R. 20 gennaio 2015, n. 3.

[2] Comma sostituito dall'art. 13 della L.R. 15 aprile 2013, n. 10 e così modificato dall'art. 16 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 18.