Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 4. servizi sociali |
Capitolo: | 4.4 assistenza sociale |
Data: | 15/04/2013 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazione all'articolo 1 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16) |
Art. 2. (Modificazione all'articolo 2 della l.r. 16/2005) |
Art. 3. (Modificazioni all'articolo 3 della l.r. 16/2005) |
Art. 4. (Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 16/2005) |
Art. 5. (Modificazione all'articolo 6 della l.r. 16/2005) |
Art. 6. (Modificazione all'articolo 7 della l.r. 16/2005) |
Art. 7. (Inserimento dell'articolo 8bis) |
Art. 8. (Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 16/2005) |
Art. 9. (Modificazioni all'articolo 10 della l.r.16/2005) |
Art. 10. (Modificazione all'articolo 12 della l.r. 16/2005) |
Art. 11. (Modificazione all'articolo 13 della l.r. 16/2005) |
Art. 12. (Disposizione transitoria) |
Art. 13. (Differimento del periodo di sperimentazione di cui alla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52) |
Art. 14. (Disposizioni finanziarie) |
§ 4.4.119 - L.R. 15 aprile 2013, n. 10.
Modificazioni alla legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5) e alla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale)".
(B.U. 30 aprile 2013, n. 18)
Art. 1. (Modificazione all'articolo 1 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della
"2 bis. Al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale, alla gestione degli interventi di cui alla presente legge provvede la Regione, in deroga a quanto previsto dalla
Art. 2. (Modificazione all'articolo 2 della
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della
"3. La presente legge non si applica ai partiti e ai movimenti politici, alle associazioni sindacali e dei datori di lavoro, alle associazioni professionali e di categoria, alle cooperative sociali, ai circoli privati e alle associazioni, comunque denominate, che hanno come finalità esclusiva la tutela degli interessi economici degli associati, che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, che prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.".
Art. 3. (Modificazioni all'articolo 3 della
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della
2. Al comma 2 dell'articolo 3 della
3. Al comma 3 dell'articolo 3 della
Art. 4. (Modificazioni all'articolo 5 della
1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della
2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della
"f bis) per le organizzazioni di volontariato, entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;".
Art. 5. (Modificazione all'articolo 6 della
1. Il comma 6 dell'articolo 6 della
"6. L'elenco delle organizzazioni iscritte nel registro è annualmente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.".
Art. 6. (Modificazione all'articolo 7 della
1. Al comma 3 dell'articolo 7 della
Art. 7. (Inserimento dell'articolo 8bis)
1. Dopo l'articolo 8 della
"Art. 8 bis. (Contributi per la raccolta e la distribuzione di beni diretta al sostegno delle situazioni di povertà)
1. La Regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, può concedere contributi alle organizzazioni iscritte nel registro che:
a) abbiano tra le proprie finalità statutarie la raccolta e la distribuzione di beni a sostegno delle situazioni di povertà;
b) collaborino, sulla base di appositi accordi, con il servizio sociale professionale regionale per la distribuzione dei beni raccolti a nuclei familiari in situazione di bisogno in carico allo stesso.
2. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi, gli strumenti di valutazione degli interventi e lo schema-tipo degli accordi di cui al comma 1, lettera b), sono predeterminati con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.".
Art. 8. (Modificazioni all'articolo 9 della
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della
2. Il comma 2 dell'articolo 9 della
"2. Alla Consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del suo presidente o su richiesta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10, partecipano le organizzazioni iscritte nel registro e quelle aventi sede legale nel territorio regionale non iscritte nel registro. Hanno diritto di voto i legali rappresentanti delle organizzazioni iscritte nel registro, o loro delegati. La Consulta può essere integrata, su proposta del suo presidente, da rappresentanti degli enti locali riguardo a tematiche di interesse comune.".
Art. 9. (Modificazioni all'articolo 10 della l.r.16/2005)
1. Il comma 1 dell'articolo 10 della
"1. E' istituito il Comitato tecnico composto da:
a) il dirigente della struttura competente, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) il presidente del comitato di gestione del fondo di cui all'articolo 15 della
c) il presidente del centro di servizio per il volontariato di cui all'articolo 12, o suo delegato;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato e uno delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro.".
2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 della
"b) deliberare sulle richieste di iscrizione o cancellazione dal registro;".
3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 della
"b bis) assicurare adeguato supporto informativo e consultivo agli organismi regionali e agli enti locali per la corretta applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di volontariato;
b ter) espletare funzioni di monitoraggio e verifica delle attività delle organizzazioni iscritte al registro, per garantirne la coerenza con le finalità della presente legge e con i principi dichiarati nell'atto costitutivo e nello statuto;
b quater) decidere in merito all'attivazione di azioni ispettive o sanzionatorie nei confronti delle organizzazioni iscritte al registro in caso di gravi irregolarità emerse a seguito delle verifiche e dei controlli di cui all'articolo 7, commi 3 e 5.".
4. Al comma 3 dell'articolo 10 della
Art. 10. (Modificazione all'articolo 12 della
1. Il comma 2 dell'articolo 12 della
"2. Il Comitato di gestione del fondo, istituito con le modalità di cui all'articolo 15 della
Art. 11. (Modificazione all'articolo 13 della
1. Al comma 2 dell'articolo 13 della
Art. 12. (Disposizione transitoria)
1. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 3, della
Art. 13. (Differimento del periodo di sperimentazione di cui alla
1. Il comma 1 dell'articolo 19 della
"1. Gli interventi regionali per l'accesso al credito sociale di cui alla presente legge sono promossi in via sperimentale fino al 31 dicembre 2013.".
2. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato complessivamente in euro 283.592,30 e al suo finanziamento si provvede mediante l'utilizzo per pari importo delle disponibilità presenti sui fondi costituiti ai sensi della
Art. 14. (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 8bis della
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2013/2015 nel Fondo regionale per le politiche sociali di cui all'articolo 3 della
3. Per gli interventi di cui all'articolo 8bis della
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Articolo abrogato dall'art. 24 della