§ 4.18.35 - Legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3.
Norme di profilassi e cura delle malattie degli animali.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.18 sanità veterinaria
Data:23/01/1996
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Prelievo dei medicinali).
Art. 3.  (Farmaci di pronto intervento e di primo impiego).
Art. 4.  (Prestazioni veterinarie).
Art. 5.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 6.  (Abrogazione).
Art. 7.  (Entrata in vigore).


§ 4.18.35 - Legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3. [1]

Norme di profilassi e cura delle malattie degli animali.

(B.U. 6 febbraio 1996, n. 8).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Valle d'Aosta, nell'ambito delle finalità e dei principi di cui alla legge regionale 11 maggio 1981, n. 24 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria ed il riordino dei servizi veterinari ai sensi degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833), come modificata dalla legge regionale 16 agosto 1994, n. 45, e alla legge regionale 17 giugno 1988, n. 56 (Aggiornamento del piano socio-sanitario della Regione Valle d'Aosta per il triennio 1983/1985), al fine di promuovere e favorire la profilassi e la cura delle malattie degli animali, nonché un razionale e qualificato impiego del farmaco per uso veterinario, concede, agli allevatori residenti e che detengono i capi in allevamenti situati in Valle d'Aosta, un contributo nell'acquisto di tutti i farmaci e i prodotti immunizzanti registrati dal Ministero della sanità, ad eccezione delle premiscele per alimenti medicamentosi e degli alimenti medicamentosi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari), mediante assunzione a proprio carico del 40 per cento del relativo prezzo di vendita al pubblico [2].

     2. Il contributo di cui al comma 1 si applica ai farmaci destinati alla cura delle specie animali bovina, equina da lavoro agricolo, suina, ovina, caprina, avicola, cunicola e delle api.

     3. Il contributo di cui al comma 1 è limitato, per quanto riguarda le api, ai soli casi di malattia che non costituiscono grave epizoozia, per le quali si deve far riferimento a quanto stabilito dalla legge regionale 24 agosto 1982, n. 56 (Provvedimenti per la difesa e l'incremento dell'apicoltura nella Valle d'Aosta), e successive modificazioni.

 

     Art. 2. (Prelievo dei medicinali).

     1. Al fine di usufruire dei benefici economici di cui all'articolo 1, la dispensazione dei medicinali presso le farmacie pubbliche e private convenzionate della Valle d'Aosta è effettuata su presentazione di prescrizione medico-veterinaria redatta su moduli predisposti, anche su supporto informatico, dalla struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria e con le modalità dalla stessa indicate [3].

     2. Il modulo deve recare l'intestazione «Regione autonoma Valle d'Aosta» ed essere utilizzato esclusivamente dai veterinari che svolgono la loro attività professionale in Valle d'Aosta in maniera continuativa [4].

     3. L'uso del modulo è obbligatorio per tutti i medicinali registrati dal Ministero della sanità [5].

     4. [Per ogni ricetta il veterinario non può prescrivere più di quattro specialità medicinali; per ogni specialità non possono essere prescritte più di sei confezioni per ogni capo di bestiame. Ogni ricetta non può riferirsi ad un numero di capi di bestiame superiore a dieci] [6].

     5. Per la consegna dei medicinali e la regolamentazione dei rapporti conseguenti con le farmacie, si applicano, previa intesa con l'ordine dei farmacisti della regione, le modalità e le norme stabilite negli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in quanto compatibili con la presente legge.

     6. Il prelievo dei medicinali, in conformità a quanto prescritto dal veterinario, è effettuato con pagamento diretto, da parte del richiedente, del sessanta per cento del prezzo di vendita al pubblico del medicinale, quale risulta dalla relativa fustella [7].

 

     Art. 3. (Farmaci di pronto intervento e di primo impiego).

     1. Per l'espletamento di terapie di pronto intervento e di primo trattamento, i veterinari che svolgono in maniera continuativa la loro attività nella regione possono acquistare direttamente nelle farmacie, nelle forme e secondo le modalità di cui alla presente legge e al D.Lgs. n. 193/2006, alcune confezioni di medicinali del più corrente uso nelle terapie suddette [8].

     2. Nel caso di espletamento delle suddette terapie, l'allevatore interessato deve rimborsare direttamente al veterinario l'onere del sessanta per cento sostenuto dallo stesso per l'acquisto dei medicinali impiegati. Con periodicità trimestrale, il veterinario che ha espletato le terapie di cui al presente articolo, trasmette al Servizio di igiene ed assistenza veterinaria dell'USL una distinta particolareggiata dei farmaci usati, redatta su apposito modulo predisposto dall'Assessorato della sanità ed assistenza sociale [9].

 

     Art. 4. (Prestazioni veterinarie).

     1. Le prestazioni veterinarie per trattamenti immunizzanti o terapeutici disposti dalla Regione sono espletate dal Servizio di igiene, sanità pubblica e assistenza veterinaria dell'USL, secondo quanto stabilito dal tariffario USL.

 

     Art. 5. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 250.000.000.

     2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno sullo stanziamento iscritto al capitolo 59640 (Spese per la profilassi e cura delle malattie degli animali) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996 e pluriennale 1996/1998, già approvati dal Consiglio regionale.

 

     Art. 6. (Abrogazione).

     1. La legge regionale 3 marzo 1983, n. 6 (Profilassi e cura delle malattie degli animali) è abrogata.

 

     Art. 7. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore dopo sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 12 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 18.

[2] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 30 ottobre 2012, n. 29.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 ottobre 2012, n. 29.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 30 ottobre 2012, n. 29.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 30 ottobre 2012, n. 29.

[6] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 30 ottobre 2012, n. 29.

[7] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 30.

[8] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 30 ottobre 2012, n. 29.

[9] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 30.