§ 5.4.2 - Legge regionale 24 agosto 1982, n. 56.
Provvedimenti per la difesa e l'incremento della apicoltura nella Valle d'Aosta.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.4 apicoltura
Data:24/08/1982
Numero:56


Sommario
Art. 1.      La Regione Autonoma della Valle d'Aosta, tramite l'Assessorato dell'Agricoltura, forestazione e risorse naturali
Art. 2.      Il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta, istituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 54 in data 9 marzo 1955, provvede alla disciplina ed all'organizzazione degli apicoltori [...]
Art. 2 bis. 
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      Chiunque acquisti alveari, sia razionali che villici, deve farne denuncia al Consorzio nel periodo di 10 giorni, indicando il numero degli alveari acquistati, il nominativo ed il luogo di [...]
Art. 5 bis. 
Art. 6.      Il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta svolge i seguenti compiti:
Art. 14. 
Art. 14 bis. 
Art. 14 ter. 
Art. 15.      Non è consentito trasportare fuori della Regione o reintrodurre nella Regione sciami, nuclei, arnie, villici senza l'autorizzazione scritta del Presidente del Consorzio, sentita la Commissione [...]
Art. 16.      (Omissis)
Art. 17.      Il possessore sotto qualsiasi forma di alveari di qualsiasi sistema o tipo, appena constati o sospetti l'esistenza di malattie infettive nel proprio apiario, deve farne immediata denuncia al [...]
Art. 18.      L'esperto apistico, in collaborazione con il servizio di igiene ed assistenza veterinaria della Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta, prescrive i mezzi per eliminare le infezioni e fissa [...]
Art. 19.      Gli attrezzi dell'apiario infetto devono essere sottoposti alla disinfezione mediante fiamma.
Art. 20.      E' proibito esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi ed i materiali infetti.
Art. 21.      Per il parziale indennizzo dei danni provenienti dalla distruzione degli alveari infetti potrà essere istituito, a cura del Consorzio Apistico, un fondo mutualistico fra i soci.
Art. 21 bis. 
Art. 22. 
Art. 22 bis. 
Art. 22 ter. 
Art. 22 qua ter.
Art. 22 qui nquies.
Art. 22 sex ies.
Art. 23.      Il Consorzio Apistico della Valle di Aosta adotterà un proprio Statuto ed un Regolamento interno nel rispetto delle norme della presente legge.
Art. 24.      Lo Statuto ed il Regolamento di cui sopra dovranno stabilire, fra l'altro, la denominazione e la sede del Consorzio, le modalità per la elezione degli organi previsti, la composizione degli [...]
Art. 25.      Per la protezione e per la salvaguardia del miele prodotto nella Regione Valle d'Aosta da alveari
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29.      Per l'accertamento delle infrazioni o l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 30.      Sono fatte salve tutte le disposizioni statali e regionali che non siano incompatibili con la presente legge.
Art. 31.      I proventi delle sanzioni amministrative saranno introitate al capitolo 7700 "Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni" della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per [...]
Art. 32.      Contro i provvedimenti del Consorzio Apistico della Valle d'Aosta è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale.
Art. 33.      Alle spese per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta provvede con le seguenti entrate:
Art. 34.      Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge 29 novembre 1978, n. 58 è autorizzata la spesa annua di L. 30.000.000 il cui onere graverà sul Cap. 32700 della Parte spesa del bilancio di [...]
Art. 35.      Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:


§ 5.4.2 - Legge regionale 24 agosto 1982, n. 56.

Provvedimenti per la difesa e l'incremento della apicoltura nella Valle d'Aosta.

(B.U. 11 ottobre 1982, n. 14).

 

Art. 1.

     La Regione Autonoma della Valle d'Aosta, tramite l'Assessorato dell'Agricoltura, forestazione e risorse naturali [1], attua, promuove e incoraggia ogni azione utile e valida per la difesa, la protezione e l'incremento dell'apicoltura locale, nonché per la commercializzazione e la collocazione dei prodotti dell'alveare.

     L'apicoltura è considerata, anche, utile ed indispensabile elemento per l'impollinazione incrociata e per i vantaggi che, di conseguenza, arreca all'economia agricola in generale ed a quella frutticola in particolare.

 

     Art. 2.

     Il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta, istituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 54 in data 9 marzo 1955, provvede alla disciplina ed all'organizzazione degli apicoltori della Regione, nonché alla protezione e salvaguardia degli alveari e dei loro prodotti in conformità alle norme previste dalla presente legge e dagli appositi statuti e regolamenti.

 

     Art. 2 bis. [1]a

     Ai fini della presente legge:

     a) Viene considerato apicoltore chiunque allevi le api sia come attività principale che secondaria o complementare;

     b) per alveare s'intende l'arnia contenente i favi con covata ricoperti di api;

     c) per apiario s'intende l'insieme di uno o più alveari collocati in una postazione e costituenti un insieme unitario;

     d) per nomadismo s'intende la conduzione dell'allevamento apistico basato sulla utilizzazione di zone nettarifere diverse mediante uno o più spostamenti annuali degli alveari;

     e) è considerato esperto apistico chi, in possesso di diploma di scuola media superiore, dopo aver seguito un corso specifico presso l'Istituto Nazionale di Apicoltura di Bologna, o equivalente corso di specializzazione indetto dalle facoltà di agraria delle università degli studi od organizzato dalla Regione Autonoma della Valle d'Aosta, ne abbia ottenuto il relativo certificato di idoneità.

     Dovrà, inoltre, dimostrare di avere almeno tre anni di esperienza pratica in campo apistico.

     Per miele s'intende:

     f) in conformità a quanto disposto dall'art. 1 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, concernente il recepimento della direttiva della Comunità Economica Europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele, il prodotto alimentare che le api domestiche producono dal nettare dei fiori e dalle secrezioni di parti vive delle piante o che si trovano sulle stesse che esse bottinano, trasformano, combinano con sostanze specifiche.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

     (Omissis) [2].

     Il Consorzio Apistico dovrà provvedere al censimento degli alveari e lo stesso dovrà essere tenuto annualmente aggiornato [3].

     A tal fine gli apicoltori sono tenuti a denunciare al Consorzio, entro il 31 marzo di ogni anno, il numero degli alveari che posseggono, distinguendoli in razionali (a favo mobile) o villici (a favo fisso), la località ove sono posti e le zone in cui [3] verranno trasportati durante il periodo estivo.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 5.

     Chiunque acquisti alveari, sia razionali che villici, deve farne denuncia al Consorzio nel periodo di 10 giorni, indicando il numero degli alveari acquistati, il nominativo ed il luogo di residenza del venditore.

     Anche i casi di donazione e successione sono soggetti alle disposizioni di cui sopra.

     Qualora gli alveari acquistati o comunque ricevuti in donazione o successione provenissero da località situate fuori dal territorio regionale alla denuncia dovrà essere allegato un certificato di sanità rilasciato dalle competenti autorità veterinarie o apistiche del luogo di provenienza [5].

     Gli alveari provenienti da territori posti al di fuori della Regione devono essere sottoposti a visita sanitaria da parte degli organi consorziali.

     Parimenti per gli alveari ceduti a terzi residenti fuori dal territorio della Regione dovrà essere presentata regolare denuncia entro il periodo di giorni 10.

     Chiunque cessi, per qualsiasi ragione, di svolgere l'attività apistica, deve farne denuncia, entro il termine di 10 giorni dalla data della cessazione, al Consorzio Apistico [6].

 

     Art. 5 bis. [7]

     A ogni apicoltore residente nel territorio della Regione Valle d'Aosta, o che vi eserciti la pratica del nomadismo, sarà assegnato un numero di riconoscimento, rilasciato dal Consorzio Apistico della Valle d'Aosta, che dovrà essere convalidato entro il 31 marzo di ogni anno. Tale numero dovrà essere riportato ed evidenziato su ogni apiario posseduto.

 

     Art. 6.

     Il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta svolge i seguenti compiti:

     a) promuove e coordina tutte le iniziative intese allo sviluppo dell'apicoltura locale in relazione anche ai notevoli vantaggi che produce a favore dell'agricoltura e della frutticoltura;

     b) cura la rigida applicazione delle disposizioni legislative atte a salvaguardare gli interessi morali e materiali degli apicoltori locali;

     c) svolge azione pratica, a mezzo di esperti, contro le malattie contagiose delle api, procurando che nessuno dei soci venga meno alla necessaria disciplina di fronte agli interessi comuni;

     d) protegge gli interessi degli apicoltori nel commercio del prodotto degli apiari, vigilando per la prevenzione e la soppressione delle frodi;

     e) valorizza e fa apprezzare sui mercati la produzione apistica regionale con i mezzi consentiti;

     f) (Omissis) [8];

     g) diffonde i metodi razionali di coltura delle api;

     h) promuove l'istituzione di corsi pratici di apicoltura nelle varie zone della Regione.

 

     Artt. 7. - 13.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 14. [1]0

     Gli apiari devono essere posti, per motivi di sicurezza diretti ad evitare inconvenienti alla circolazione o alle persone, ad almeno venti metri lineari in direzione anteriore di volo e cinque metri lineari in direzione laterale e posteriore:

     a) dal bordo delle strade comunali, regionali e statali, delle mulattiere e dei sentieri;

     b) dalle case di civile abitazione o da altri fabbricati in cui vi sia costante o saltuaria presenza di persone.

     Per quanto concerne i confini dei terreni, la distanza è fissata obbligatoriamente in metri lineari cinque.

     L'apicoltore non è tenuto a rispettare le distanze di cui ai commi 1 e 2 se interpone degli ostacoli, quali muri, palizzate, siepi vive o morte, reti o altri ripari senza soluzione di continuità.

     Gli ostacoli di cui al comma 3 devono avere un'altezza di almeno due metri ed estendersi per almeno due metri oltre le estremità dello apiario in ambo i sensi.

 

     Art. 14 bis. [1]1

     Al fine di svolgere l'attività di nomadismo, gli apicoltori possono localizzare le proprie postazioni nei luoghi prescelti, previo accordo col proprietario del terreno, nel rispetto delle norme dell'art. 14.

     Le postazioni possono essere mobili o fisse.

     Le postazioni mobili e quindi trasferibili non sono soggette alle normative vigenti in materia urbanistica.

 

     Art. 14 ter. [1]1

     Le distanze, che devono obbligatoriamente intercorrere fra gli impianti a favo mobile di stanza fissa, nella Regione sono fissate per le singole zone, su richiesta e proposta del Consorzio Apistico, con decreto dell'Assessore all'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali.

 

     Art. 15.

     Non è consentito trasportare fuori della Regione o reintrodurre nella Regione sciami, nuclei, arnie, villici senza l'autorizzazione scritta del Presidente del Consorzio, sentita la Commissione consorziale.

     L'apicoltore che volesse variare la località del nomadismo prevista nella propria denuncia annuale dovrà presentare richiesta scritta al Presidente del Consorzio Apistico della Valle d'Aosta che, sentita la commissione consorziale, potrà rilasciarne l'autorizzazione [1]2.

     (Omissis) [1]3.

     (Omissis) [1]3.

 

     Art. 16.

     (Omissis) [1]4.

 

     Art. 17.

     Il possessore sotto qualsiasi forma di alveari di qualsiasi sistema o tipo, appena constati o sospetti l'esistenza di malattie infettive nel proprio apiario, deve farne immediata denuncia al Sindaco ed al Consorzio Apistico Regionale. La denuncia può essere fatta anche da terzi che abbiano avuto sentore della malattia.

     L'esistenza della infezione sarà dichiarata dall'esperto apistico o in relazione alle segnalazioni di cui sopra o in seguito alle normali visite di controllo.

     Della accertata avvenuta infezione sarà data notizia al Sindaco del Comune in cui trovasi l'apiario ed al Veterinario regionale.

 

     Art. 18.

     L'esperto apistico, in collaborazione con il servizio di igiene ed assistenza veterinaria della Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta, prescrive i mezzi per eliminare le infezioni e fissa un termine, trascorso il quale, gli alveari, qualora siano ancora infetti, dovranno essere soppressi.

     Quando si debba procedere alla distruzione di tutto o in parte di un apiario infetto, la distruzione dovrà essere operata mediante combustione [1]5.

     I residui della combustione dovranno essere sotterrati a non meno di 30 centimetri.

     Se vi sia o si tema resistenza da parte dell'apicoltore i di cui alveari o favi od altro si distrugge, il caso verrà segnalato all'ufficio del Veterinario regionale il quale provvederà ai sensi di legge.

 

     Art. 19.

     Gli attrezzi dell'apiario infetto devono essere sottoposti alla disinfezione mediante fiamma.

     Il miele e la cera infetti non potranno essere messi in commercio se non dopo avere subito apposita sterilizzazione in autoclave od in altri mezzi idonei [1]6.

 

     Art. 20.

     E' proibito esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi ed i materiali infetti.

     E' inoltre, assolutamente vietato lo spostamento di alveari infetti o presunti tali da malattie contagiose.

 

     Art. 21.

     Per il parziale indennizzo dei danni provenienti dalla distruzione degli alveari infetti potrà essere istituito, a cura del Consorzio Apistico, un fondo mutualistico fra i soci.

 

     Art. 21 bis. [1]7

     L'esperto apistico, alle dipendenze del servizio di assistenza tecnica, economica, sociale e dello sviluppo agricolo dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, ha i seguenti compiti:

     a) collabora con il servizio veterinario della U.S.L. per l'identificazione e la cura delle patologie dell'alveare;

     b) introduce e diffonde le nuove tecniche di allevamento, consigliando direttamente l'apicoltore in azienda;

     c) verifica l'effettiva consistenza degli apiari;

     d) collabora con il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta e la cooperativa "Miel du Val d'Aoste" per promuovere e coordinare tutte le iniziative intese allo sviluppo dell'apicoltura locale. L'esperto apistico, per l'adempimento della propria funzione, ha facoltà di accedere, in presenza del proprietario, in ogni tempo negli apiari e loro pertinenze, nei locali di conservazione del miele, della cera o altri prodotti e delle attrezzature.

     Potrà, inoltre, prelevare campioni di qualsiasi genere.

 

     Art. 22. [1]8

     Durante il periodo della fioritura dei fruttiferi, dall'apertura del fiore alla completa caduta dei petali, è fatto divieto di eseguire trattamenti antiparassitari sugli stessi.

     L'Assessore regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, sentite le organizzazioni dei produttori agricoli e frutticoltori e il Consorzio Apistico, può autorizzare, all'instaurarsi di particolari situazioni tecniche o patologiche, trattamenti antiparassitari durante il periodo della fioritura dei fruttiferi.

     Con decreto dell'Assessore regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali da emanarsi di anno in anno possono essere prescritte le tecniche volte ad ovviare e prevenire i danni causati alle api dai trattamenti antiparassitari anche fuori dal periodo di fioritura dei fruttiferi e delle altre colture agrarie.

     L'Assessore regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali può, altresì, vietare o regolare, sentite le organizzazioni agricole interessate, l'uso dei diserbanti o la loro applicazione secondo precise norme di intervento e di distribuzione in relazione alla situazione della zona da diserbare.

 

     Art. 22 bis. [1]9

     Il servizio di assistenza tecnica, economica, sociale e dello sviluppo agricolo dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, provvede a:

     a) valorizzare il miele valdostano;

     b) effettuare analisi fisico-chimiche e melissopalinologiche;

     c) procedere alla sperimentazione e alla ricerca;

     d) impartire le direttive per la caratterizzazione del miele valdostano.

 

     Art. 22 ter. [1]9

     Al fine di stimolare il servizio di impollinazione dei fruttiferi ed in base al comma 1 dell'art. 9 della L.R. 6 luglio 1984, n. 30, concernente interventi regionali in materia di agricoltura, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, a valere sui finanziamenti già previsti per l'applicazione della L.R. sopra indicata, una somma di L. 30.000 per alveare, aggiornabile con successive deliberazioni del Consiglio regionale, ad ogni associazione di frutticoltori che si serve del servizio stesso richiedendolo ai diversi apicoltori iscritti al Consorzio Apistico.

     Il numero degli alveari impiegabili ad ettaro, per l'effettuazione del servizio citato, è fissato, in base al tipo di coltura, dal servizio di assistenza tecnica, economica, sociale e dello sviluppo agricolo.

 

     Art. 22 quater. [1]9

     In caso di gravi epizoozie accertate e dichiarate, la Giunta regionale concede, per l'acquisto dei presidi sanitari, contributi pari all'80% del relativo costo alle associazioni apistiche riconosciute.

     Tali contributi sono concessi anche per i presidi finanziati ai sensi della L.R. 3 marzo 1983, n. 6.

 

     Art. 22 quinquies. [1]9

     L'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, nell'effettuare rimboschimenti, ricostituzioni vegetali, riordini fondiari ed interventi in difesa del suolo, dà la preferenza per l'impianto di specie vegetali di interesse apicolo compatibili con le condizioni ambientali ed il fine primario dei suddetti lavori.

 

     Art. 22 sexies. [1]9

     I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili, per le medesime iniziative, con analoghe provvidenze legislative regionali, nazionali o comunitarie.

 

     Art. 23.

     Il Consorzio Apistico della Valle di Aosta adotterà un proprio Statuto ed un Regolamento interno nel rispetto delle norme della presente legge.

     Lo Statuto ed il Regolamento interno di cui al comma precedente diventeranno esecutivi dopo la loro approvazione da parte del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 24.

     Lo Statuto ed il Regolamento di cui sopra dovranno stabilire, fra l'altro, la denominazione e la sede del Consorzio, le modalità per la elezione degli organi previsti, la composizione degli organi stessi, i loro poteri e competenze, la struttura organizzativa, le norme per l'approvazione e la formazione dei bilanci, i termini per la convocazione delle Assemblee e della Commissione, l'ordinamento dei servizi e lo stato giuridico ed economico del personale, le norme per la denuncia ed il censimento degli alveari, le norme per il nomadismo ed il controllo sanitario degli apiari ed ogni altra indicazione per assicurare il buon funzionamento tecnico e amministrativo del Consorzio.

 

     Art. 25.

     Per la protezione e per la salvaguardia del miele prodotto nella Regione Valle d'Aosta da alveari [2]0 collocati nella Valle e regolarmente censiti e agli effetti dell'accertamento della sua genuinità, il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta potrà disporre per l'applicazione sui vasetti o contenitori messi in vendita sia all'ingrosso che al minuto di apposite fascette di garanzia del prodotto, previo controllo della qualità e della zona di origine dello stesso.

     Le norme e le regole per la stampa delle fascette, per la loro applicazione e per l'accertamento delle caratteristiche previste per la garanzia del miele locale dovranno essere contenute in un apposito disciplinare regolarmente approvato dall'Assessore all'Agricoltura, Forestazione e Risorse naturali [1]a.

 

     Art. 26. [2]1

     Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente legge l'U.S.L. della Valle d'Aosta, il Consorzio Apistico, il servizio di assistenza tecnica, economica, sociale e dello sviluppo agricolo dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Forestazione e risorse Naturali, il corpo forestale valdostano e gli organi di polizia locale.

     Gli incarichi di cui al comma 1 possono accedere, in qualsiasi momento, agli apiari ed alle colture per gli opportuni controlli.

 

     Art. 27. [2]2

     Ferme restando le sanzioni previste dal regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, chiunque non rispetti gli adempimenti previsti dalla presente legge è soggetto all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo.

     Chiunque, essendovi obbligato, non denuncia gli alveari o, comunque, altera le notizie in merito al censimento di cui agli articoli 3 e 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni arnia non denunciata e per ogni arnia la cui denuncia non corrisponda alla situazione reale.

     Chiunque, essendovi obbligato, non esponga il numero di riconoscimento su ogni apiario di proprietà, di cui all'art. 5 bis, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000.

     Chiunque, essendovi obbligato, non denuncia la cessazione di attività, di cui al comma 6 dell'art. 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per arnia denunciata nell'anno precedente.

     I contravventori alle norme di cui all'art. 15 sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per arnia posseduta.

     I contravventori alle norme di cui all'art. 22 sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 1.500.000.

 

     Art. 28. [2]3

     Chiunque impedisca agli incaricati di cui all'art. 26 di ispezionare gli apiari ed i locali ove è conservato il materiale relativo o si rifiuta di fornire informazioni o indicazioni richieste dagli incaricati stessi nell'esercizio delle loro funzioni o le fornisce inesatte o mendaci è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni derivati dalla sua trascuratezza o colpa.

 

     Art. 29.

     Per l'accertamento delle infrazioni o l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dalla Regione.

 

     Art. 30.

     Sono fatte salve tutte le disposizioni statali e regionali che non siano incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 31.

     I proventi delle sanzioni amministrative saranno introitate al capitolo 7700 "Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni" della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 

     Art. 32.

     Contro i provvedimenti del Consorzio Apistico della Valle d'Aosta è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 33.

     Alle spese per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta provvede con le seguenti entrate:

     a) proventi delle quote sociali annue;

     b) contributo ordinario annuale dell'Amministrazione regionale;

     c) eventuali proventi di gestione dei servizi e dell'attività del Consorzio;

     d) eventuali contributi straordinari comunitari, statali e regionali.

 

     Art. 34.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge 29 novembre 1978, n. 58 è autorizzata la spesa annua di L. 30.000.000 il cui onere graverà sul Cap. 32700 della Parte spesa del bilancio di previsione della regione per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     Al finanziamento della maggiore spesa annua di L. 15.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno 1982 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50.000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali

- spese correnti - settore II " Sviluppo economico ") della Parte Spese del

bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982.

     Per gli anni 1983 e 1984 mediante utilizzo per L. 30.000.000 delle disponibilità del settore 2.2.2. " Sviluppo economico " programma 2.2.2.03 " Interventi per l'incremento delle colture " del bilancio pluriennale 1982/ 1984.

 

     Art. 35.

     Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte spesa

     Variazioni in diminuzione:

     Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) "

     L. 15.000.000

     Variazioni in aumento:

     Cap. 32700 " Contributo al Consorzio Apistico della Valle d'Aosta per la difesa e l'incremento della apicoltura "

     L. 15.000.000

     - LR 29 novembre 1978, n. 58

     - LR 24 agosto 1982, n. 56

 

 


[1] Denominazione così sostituita dalla L.R. 25 luglio 1991, n. 25.

[1]1a Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

[2] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

[2] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

[2] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

[4] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

[5] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

[6] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

[7] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

[8] Lettera abrogata dall'art. 6 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

[9] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

[1]10 Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

[1]11 Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

[1]11 Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

[1]12 Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

[1]13 Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

[1]13 Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

[1]14 Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

[1]15 Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

[1]16 Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

[1]17 Articolo inserito dall'art. 14 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

[1]18 Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

[1]19 Articolo inserito dall'art. 16 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

[1]19 Articolo inserito dall'art. 16 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

[1]19 Articolo inserito dall'art. 16 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

[1]19 Articolo inserito dall'art. 16 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

[1]19 Articolo inserito dall'art. 16 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

[2]20 Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

[1]1a Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

[2]21 Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

[2]22 Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.

[2]23 Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 27 ottobre 1993, n. 78.