§ 4.18.32 - Legge regionale 16 agosto 1994, n. 45.
Istituzione del Servizio veterinario regionale. Modifiche alla dotazione organica dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.18 sanità veterinaria
Data:16/08/1994
Numero:45


Sommario
Art. 1.  (Istituzione).
Art. 2.  (Servizi).
Art. 3.  (Servizio veterinario regionale: attribuzioni).
Art. 4.  (Organico e comando).
Art. 5.  (Modificazione ed abrogazione di norme).
Art. 6.  (Norme finanziarie).


§ 4.18.32 - Legge regionale 16 agosto 1994, n. 45.

Istituzione del Servizio veterinario regionale. Modifiche alla dotazione organica dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale, alla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione), e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla legge regionale 11 maggio 1981, n. 24 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria ed il riordino dei servizi veterinari ai sensi degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

(B.U. 30 agosto 1994, n. 37).

 

Art. 1. (Istituzione).

     1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, in forza delle competenze attribuitele dall'art. 2, comma primo, lett. a) e d), e dall'art. 3, comma primo, lett. l), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1 bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641), istituisce il Servizio veterinario regionale.

 

     Art. 2. (Servizi).

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Servizio della sanità dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale assume la denominazione di Servizio della sanità e tutela sanitaria dell'ambiente.

 

     Art. 3. (Servizio veterinario regionale: attribuzioni). [1]

     1. Il Servizio veterinario regionale è inserito ed opera nell'ambito dell'organizzazione e del funzionamento dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta conseguenti all'applicazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

     2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Servizio veterinario regionale può avvalersi delle competenti strutture del Dipartimento di prevenzione dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (USL), istituito dalla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia).

 

     Art. 4. (Organico e comando). [2]

     1. Nell'ambito del contingente di posti della qualifica dirigenziale di cui all'art. 25 della l.r. 45/1995 è compreso il posto di veterinario dirigente del Servizio veterinario regionale.

     2. Le funzioni di dirigente del Servizio veterinario regionale sono conferite mediante comando di un veterinario, dipendente dell'USL con almeno cinque anni di servizio prestato nel primo livello dirigenziale, in possesso dei requisiti per l'accesso al secondo livello dirigenziale, previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, o di quelli previsti dai regolamenti emanati in applicazione dell'art. 2, comma 1 bis, del decreto- legge 18 novembre 1996, n. 583 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 gennaio 1997, n. 4.

     3. Al veterinario comandato si applicano le disposizioni dell'art. 29 della l.r. 45/1995, con eccezione di quelle di cui al comma 2 relative al limite temporale, tenuto conto che si tratta di personale comandato presso l'Amministrazione regionale da un altro ente pubblico e destinato a svolgere anche funzioni delegate dallo Stato alla Regione.

     4. Il comando è disposto dall'USL, su richiesta della Giunta regionale, ed ha durata di cinque anni, eventualmente rinnovabile una sola volta, fatta salva la possibilità di revoca da parte della Giunta regionale, di propria iniziativa o su richiesta dell'USL o

dell'interessato.

     5. Al veterinario comandato è conservato, per tutto il periodo del comando, il trattamento giuridico nonché il trattamento economico comprensivo di stipendio, indennità, retribuzioni ed eventuali trattamenti specifici in godimento alla data del provvedimento di comando, fatti salvi comunque gli incrementi contrattuali e dello stipendio tabellare relativi al livello di appartenenza.

     5 bis. L'incarico di veterinario dirigente, conferito ai sensi del presente articolo, non rientra nel calcolo della percentuale di cui all'articolo 17, comma 7, della l.r. 45/1995 [3].

 

     Art. 5. (Modificazione ed abrogazione di norme).

     1. [4]

     2. L'art. 10 della l.r. 24/1981 è abrogato.

 

     Art. 6. (Norme finanziarie).

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è quantificato in lire 31.000.000 per l'anno 1994 ed in annue lire 62.000.000 a decorrere dall'anno 1995 e graverà sugli stanziamenti già iscritti ai capitoli 30500 e 30501 del bilancio di previsione per l'esercizio 1994 e successivi.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 1 dicembre 1997, n. 39.

[2] Articolo già modificato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45, ora così sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.R. 1 dicembre 1997, n. 39.

[3] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

[4] Sostituisce l'art. 9 della L.R. 11 maggio 1981, n. 24.