Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 4. servizi sociali |
Capitolo: | 4.18 sanità veterinaria |
Data: | 16/08/1994 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. (Istituzione). |
Art. 2. (Servizi). |
Art. 3. (Servizio veterinario regionale: attribuzioni). |
Art. 4. (Organico e comando). |
Art. 5. (Modificazione ed abrogazione di norme). |
Art. 6. (Norme finanziarie). |
§ 4.18.32 - Legge regionale 16 agosto 1994, n. 45.
Istituzione del Servizio veterinario regionale. Modifiche alla dotazione organica dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale, alla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione), e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla legge regionale 11 maggio 1981, n. 24 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria ed il riordino dei servizi veterinari ai sensi degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).
(B.U. 30 agosto 1994, n. 37).
Art. 1. (Istituzione).
1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, in forza delle competenze attribuitele dall'art. 2, comma primo, lett. a) e d), e dall'art. 3, comma primo, lett. l), della
Art. 2. (Servizi).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Servizio della sanità dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale assume la denominazione di Servizio della sanità e tutela sanitaria dell'ambiente.
Art. 3. (Servizio veterinario regionale: attribuzioni). [1]
1. Il Servizio veterinario regionale è inserito ed opera nell'ambito dell'organizzazione e del funzionamento dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta conseguenti all'applicazione della
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Servizio veterinario regionale può avvalersi delle competenti strutture del Dipartimento di prevenzione dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (USL), istituito dalla
Art. 4. (Organico e comando). [2]
1. Nell'ambito del contingente di posti della qualifica dirigenziale di cui all'art. 25 della
2. Le funzioni di dirigente del Servizio veterinario regionale sono conferite mediante comando di un veterinario, dipendente dell'USL con almeno cinque anni di servizio prestato nel primo livello dirigenziale, in possesso dei requisiti per l'accesso al secondo livello dirigenziale, previsti dall'art. 15 del
3. Al veterinario comandato si applicano le disposizioni dell'art. 29 della
4. Il comando è disposto dall'USL, su richiesta della Giunta regionale, ed ha durata di cinque anni, eventualmente rinnovabile una sola volta, fatta salva la possibilità di revoca da parte della Giunta regionale, di propria iniziativa o su richiesta dell'USL o
dell'interessato.
5. Al veterinario comandato è conservato, per tutto il periodo del comando, il trattamento giuridico nonché il trattamento economico comprensivo di stipendio, indennità, retribuzioni ed eventuali trattamenti specifici in godimento alla data del provvedimento di comando, fatti salvi comunque gli incrementi contrattuali e dello stipendio tabellare relativi al livello di appartenenza.
5 bis. L'incarico di veterinario dirigente, conferito ai sensi del presente articolo, non rientra nel calcolo della percentuale di cui all'articolo 17, comma 7, della
Art. 5. (Modificazione ed abrogazione di norme).
1. [4]
2. L'art. 10 della
Art. 6. (Norme finanziarie).
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è quantificato in lire 31.000.000 per l'anno 1994 ed in annue lire 62.000.000 a decorrere dall'anno 1995 e graverà sugli stanziamenti già iscritti ai capitoli 30500 e 30501 del bilancio di previsione per l'esercizio 1994 e successivi.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, della
[2] Articolo già modificato dall'art. 66 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 20 della
[4] Sostituisce l'art. 9 della