§ 3.9.48 – L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), da ultimo modificata dalla legge regionale 20 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.9 opere pubbliche
Data:05/08/2005
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni all’articolo 2).
Art. 2.  (Sostituzione dell’articolo 3).
Art. 3.  (Modificazioni all’articolo 4).
Art. 4.  (Sostituzione dell’articolo 5).
Art. 5.  (Modificazioni all’articolo 6).
Art. 6.  (Modificazioni all’articolo 7).
Art. 7.  (Modificazioni all’articolo 8).
Art. 8.  (Modificazioni all’articolo 11).
Art. 9.  (Modificazioni all’articolo 12).
Art. 10.  (Modificazioni all’articolo 13).
Art. 11.  (Sostituzione dell’articolo 14).
Art. 12.  (Sostituzione dell’articolo 15).
Art. 13.  (Inserimento dell’articolo 15 bis).
Art. 14.  (Inserimento dell’articolo 15 ter).
Art. 15.  (Modificazioni all’articolo 16).
Art. 16.  (Modificazioni all’articolo 17).
Art. 17.  (Modificazioni all’articolo 18).
Art. 18.  (Modificazioni all’articolo 19).
Art. 19.  (Modificazioni all’articolo 20).
Art. 20.  (Modificazioni all’articolo 21)
Art. 21.  (Sostituzione dell’articolo 22).
Art. 22.  (Inserimento dell’articolo 23 bis).
Art. 23.  (Sostituzione dell’articolo 24).
Art. 24.  (Sostituzione dell’articolo 25).
Art. 25.  (Sostituzione dell’articolo 26).
Art. 26.  (Sostituzione dell’articolo 27).
Art. 27.  (Sostituzione dell’articolo 28).
Art. 28.  (Modificazioni all’articolo 29).
Art. 29.  (Modificazioni all’articolo 30).
Art. 30.  (Modificazioni all’articolo 31).
Art. 31.  (Modificazioni all’articolo 32).
Art. 32.  (Sostituzione dell’articolo 33).
Art. 33.  (Modificazioni all’articolo 34).
Art. 34.  (Modificazioni all’articolo 35).
Art. 35.  (Modificazioni all’articolo 37).
Art. 36.  (Inserimento dell’articolo 40 bis).
Art. 37.  (Inserimento dell’articolo 40 ter).
Art. 38.  (Modificazioni all’articolo 41).
Art. 39.  (Modificazioni all’articolo 42).
Art. 40.  (Modificazioni all’articolo 43).
Art. 41.  (Modificazioni all’articolo 44).
Art. 42.  (Inserimento del capo VIII bis).
Art. 43.  (Modificazioni all’articolo 45).
Art. 44.  (Disposizioni di coordinamento).
Art. 45.  (Abrogazioni).
Art. 46.  (Disposizioni transitorie).
Art. 47.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 3.9.48 – L.R. 5 agosto 2005, n. 19.

Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), da ultimo modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1.

(B.U. 6 settembre 2005, n. 36).

 

Art. 1. (Modificazioni all’articolo 2).

     1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) per appalti pubblici di lavori si intendono i contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, tra un imprenditore e uno dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, aventi ad oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, l’esecuzione e la progettazione di lavori relativi ad una delle attività di cui all’allegato II della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 (Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori), o di un’opera costituente un insieme di lavori edilizi esplicanti una funzione economica o tecnica, oppure l’esecuzione con qualsiasi mezzo di un’opera rispondente alle esigenze specificate dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 2;»;

     b) alla lettera d), le parole: «dopo l’esecuzione fisica» sono soppresse;

     c) le lettere b) ed e) sono abrogate;

     d) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

     «f) per sistema di realizzazione di un lavoro od opera pubblica si intende il contratto d’appalto o la concessione di lavori pubblici ovvero l’esecuzione in economia;»;

     e) alla lettera g), come modificata dall’articolo 1 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, le parole: «o in parte pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero di fonte pubblica e privata».

 

     Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 3).

     1. L’articolo 3 della l.r. 12/1996, come modificato dall’articolo 2 della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

     «Art. 3. (Ambito di applicazione della legge).

     1. Le disposizioni della presente legge disciplinano i lavori pubblici di interesse regionale intendendo per tali quelli da realizzarsi nel territorio della regione da parte dei soggetti di cui al comma 2 e relativi alla costruzione di nuove opere, alla manutenzione ordinaria programmata, agli adeguamenti strutturali, funzionali e normativi delle opere esistenti, alle bonifiche e al recupero di aree, nonché agli scavi archeologici e agli interventi sui beni culturali.

     2. Le disposizioni della presente legge si applicano:

     a) alla Regione;

     b) ai Comuni;

     c) alle Comunità montane;

     d) agli organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale, e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti o di cui un organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito, in misura non inferiore alla metà, da componenti designati dai medesimi soggetti;

     e) ai consorzi aventi personalità giuridica di diritto pubblico fra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d);

     f) ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di esercizio di infrastrutture pubbliche destinate al pubblico servizio, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, nonché, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi derivanti da uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), ai concessionari di servizi pubblici; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 35 e 36;

     g) ai soggetti che operano nei settori disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), per l’esecuzione dei lavori che non siano strettamente correlati agli scopi istituzionali dei medesimi soggetti o che, pur essendo funzionali a detti scopi, riguardino opere il cui contenuto specialistico e tecnico non sia direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei succitati settori in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 35 e 36;

     h) ai soggetti, enti o società privati, ivi compresi i consorzi di miglioramento fondiario, relativamente ai lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), un contributo o una sovvenzione specifici in conto capitale o in conto interessi che complessivamente superi il 50 per cento dell’importo complessivo dei lavori; ai predetti soggetti si applicano gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, in quanto compatibili, 19, 20, 21, 22, 23 bis, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 41, comma 5.

     i) ai consorzi di miglioramento fondiario, relativamente ai lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, qualora il contributo erogato dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) superi il 50 per cento dell’importo complessivo dei lavori; ai predetti soggetti si applicano gli articoli 15, comma 4, 15 bis e 15 ter, nel limite di 100.000 euro, IVA esclusa, per i lavori eseguibili in economia, 16 e 17, in quanto compatibili, 22, 23 bis, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, commi 2 e 2 bis, e 41, comma 5.

     3. Nessuna opera e nessun appalto possono essere artificiosamente suddivisi al fine di sottrarli all’applicazione della presente legge. Quando un’opera è ripartita in lotti funzionali, le disposizioni della presente legge si applicano con riferimento all’importo di ciascuno di essi, avuto riguardo a quanto stabilito nell’articolo 8, comma 9. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trova applicazione la normativa statale vigente in materia di lavori pubblici.».

 

     Art. 3. (Modificazioni all’articolo 4).

     1. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 12/1996, come modificato dall’articolo 3, comma 3, della l.r. 29/1999, la parola: «contestualmente» è sostituita dalla seguente: «preliminarmente».

     2. Prima della lettera a) del comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 12/1996, è inserita la seguente:

     «0 a) cura la redazione di un documento preliminare all’avvio della progettazione i cui contenuti sono definiti all’articolo 11;».

     3. Il primo periodo del comma 7 dell’articolo 4 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente: «Al momento dell’avvio del ciclo di realizzazione di ogni singolo lavoro pubblico, il coordinatore, laddove ritenga necessaria la collaborazione di risorse professionali esterne, provvede ad individuarle per l’intero ciclo di realizzazione del lavoro pubblico e, con proposta motivata, richiede al competente organo deliberativo di procedere alla nomina di cui al comma 9.».

     4. Al comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 12/1996, come sostituito dall’articolo 3, comma 8, della l.r. 29/1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Qualora, all’interno delle fasi del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico, alcune funzioni siano svolte da strutture specialistiche interne all’ente, il dirigente competente affida ad uno o più dipendenti lo svolgimento delle predette funzioni, fermo restando in capo al coordinatore del ciclo l’onere di fornire il supporto tecnico e di mantenersi informato sul corso dei procedimenti.»;

     b) l’ultimo periodo è soppresso.

     5. Dopo il comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 12/1996, come modificato dal comma 4, è inserito il seguente:

     «8 bis. Nelle ipotesi di mancanza della competente struttura tecnica o di inadeguatezza delle professionalità interne in relazione ai lavori programmati, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), possono nominare coordinatore del ciclo un dipendente di altro soggetto appaltante ovvero, qualora sussista l’urgenza di avviare il ciclo di realizzazione del singolo lavoro, un professionista esterno.».

     6. Il comma 9 dell’articolo 4 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

     «9. Anche con riferimento agli obiettivi di formazione e di valorizzazione delle strutture interne, il ricorso alle figure professionali esterne di cui ai commi 7 e 8 bis deve avvenire soltanto a tempo determinato ed in favore di società di servizi o di professionisti aventi competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e giuridico necessarie per espletare l’incarico loro affidato. Gli organi competenti procedono al conferimento dell’incarico previo accertamento del possesso di adeguati requisiti di capacità tecnica e professionale, desumibili dall’indicazione di idonee referenze da parte dei singoli professionisti utilizzati, con particolare riferimento alle attività professionali svolte nei settori connessi ai lavori pubblici. L’accertamento deve essere altresì condotto in relazione alla capacità di integrazione delle risorse specialistiche offerte con l’indicazione esplicita del soggetto responsabile dell’organizzazione e del coordinamento. L’atto di nomina è subordinato alla prestazione di un’adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità professionale. Qualora l’importo complessivo dell’incarico sia superiore alla soglia comunitaria, le procedure di affidamento sono quelle di cui all’articolo 20.».

     7. Il comma 10 dell’articolo 4 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

     «10. I soggetti incaricati ai sensi dei commi 7 e 8 bis non possono, per tutta la durata dell’incarico, assumere altri incarichi inerenti al ciclo di realizzazione dei lavori pubblici cui sono preposti, né altri incarichi che siano obiettivamente incompatibili secondo le regole deontologiche comunemente seguite dagli ordinamenti professionali.».

 

     Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 5).

     1. L’articolo 5 della l.r. 12/1996, come modificato dall’articolo 4 della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

     «Art. 5. (Forme di cooperazione tra gli enti locali).

     1. I Comuni possono prevedere l’esercizio in forma associata, attraverso le Comunità montane, ai sensi dell’articolo 83 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), dei compiti previsti dalla presente legge, nell’ipotesi di insufficienza delle loro strutture tecnico- amministrative, regolando i reciproci rapporti con apposita convenzione relativa all’intero ciclo di realizzazione del lavoro pubblico.».

 

     Art. 5. (Modificazioni all’articolo 6).

     1. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 12/1996, già sostituito dall’articolo 5 della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

     «4. I bisogni di cui al comma 2 possono essere oggetto di studi di fattibilità finalizzati all’individuazione dei lavori strumentali al loro soddisfacimento. La redazione dei predetti studi spetta alle strutture tecniche delle singole amministrazioni competenti; è tuttavia consentito il ricorso a strutture specialistiche esterne individuate ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all’amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), in mancanza della competente struttura tecnica o nell’ipotesi di sua inadeguatezza o temporanea indisponibilità in relazione alle attività in corso.».

     2. Dopo il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 12/1996, come sostituito dall’articolo 5 della l.r. 29/1999, è aggiunto il seguente:

     «5 bis. I documenti programmatori di cui agli articoli 7 e 8 sono pubblicati sul sito internet della Regione a cura della banca dati–osservatorio dei lavori pubblici di cui all’articolo 41; della intervenuta approvazione dei predetti documenti, da parte degli organi competenti, è data notizia sul Bollettino ufficiale della Regione.».

 

     Art. 6. (Modificazioni all’articolo 7).

     1. Il comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 12/1996, già sostituito dall’articolo 6 della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

     «5. Nel programma regionale di previsione sono altresì ricompresi:

     a) i lavori pubblici finanziati con capitale di rischio sottoscritto anche da soggetti privati, i lavori pubblici di interesse regionale finanziati dalla Regione alla cui realizzazione provvedono altri soggetti attuatori e i lavori pubblici, eseguiti dalla Regione, di competenza degli enti locali che concorrono in modo rilevante al soddisfacimento dei bisogni individuati dagli atti programmatori di cui all’articolo 6, comma 3, o che siano a completamento di lavori già avviati dalla Regione;

     b) i programmi di manutenzione di cui all’articolo 18.».

     2. Dopo il comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 12/1996, come sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:

     «5 bis. Al programma regionale di previsione è allegato l’elenco degli interventi che si intendono avviare, ma che non hanno ricadute finanziarie nel triennio di riferimento del programma.».

 

     Art. 7. (Modificazioni all’articolo 8).

     1. L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 12/1996, già sostituito dall’articolo 7 della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente: «Qualora sopravvengano particolari esigenze di interesse pubblico, adeguatamente motivate, restano salve le speciali procedure di variante di cui ai titoli III e IV della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta).».

     2. Il comma 6 dell’articolo 8 della l.r. 12/1996, già sostituito dall’articolo 7 della l.r. 29/1999, è abrogato.

 

     Art. 8. (Modificazioni all’articolo 11).

     1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 12/1996, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a), le parole: «di ordine di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «di documento preliminare alla progettazione»;

     b) alla lettera e), le parole: «dell’ordine di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «del documento preliminare alla progettazione».

     2. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 11 della l.r. 12/1996, come introdotto dal comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 29/1999, è inserito il seguente:

     «1 quater. La progettazione, attraverso un insieme di attività tra loro coordinate, traduce nel progetto le esigenze del committente espresse nel documento preliminare alla progettazione che, con approfondimenti tecnici e amministrativi rapportati alla complessità, all’entità e alla tipologia dell’intervento:

     a) descrive la situazione iniziale, gli obiettivi da perseguire, nonché le esigenze e i bisogni da soddisfare;

     b) definisce le fasi di progettazione da sviluppare ed i relativi tempi di svolgimento, i livelli di approfondimento richiesti e le eventuali forme semplificate ammesse;

     c) indica il livello di complessità dell’intervento e una previsione sommaria dei costi.».

 

     Art. 9. (Modificazioni all’articolo 12).

     1. Il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 12/1996, come modificato dall’articolo 10 della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

     «1. La progettazione preliminare è redatta allo scopo di definire i lavori pubblici necessari a soddisfare le esigenze evidenziate negli atti programmatori di cui all’articolo 6, comma 3. La progettazione preliminare deve identificare le caratteristiche funzionali, tipologiche e tecnologiche del lavoro pubblico, accertandone la rispondenza alle norme vigenti, alle condizioni logistiche dell’area di intervento e alle condizioni geologiche e geotecniche, da valutarsi in apposite relazioni preliminari. La progettazione preliminare deve altresì valutare le implicazioni costruttive al fine di stimare i costi di realizzazione su base parametrica, con riferimento a quanto previsto nel documento preliminare alla progettazione. Essa, inoltre, deve contenere una stima sommaria dei tempi di esecuzione, dei costi dell’intervento e delle risorse finanziarie necessarie ed individuare gli atti e i procedimenti amministrativi necessari al completamento del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico e fornire prime indicazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.».

     2. Il comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

     «4. Il livello di sviluppo della progettazione preliminare deve essere tale da consentire l’avvio delle procedure espropriative e la predisposizione dello studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente.».

 

     Art. 10. (Modificazioni all’articolo 13).

     1. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 12/1996, come modificato dall’articolo 11, comma 2, della l.r. 29/1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera a) è abrogata;

     b) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

     «g bis) gli elementi atti a consentire, in sede di progettazione esecutiva, la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, ove previsto dalla normativa vigente.».

     2. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 12/1996, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

     «3 bis. La progettazione definitiva è inoltre corredata delle relazioni previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione), e successive modificazioni, comprensive di indagini sulle condizioni dell’area oggetto dell’intervento.».

     3. Il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 12/1996, già sostituito dall’articolo 11, comma 3, della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

     «4. La progettazione definitiva contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio degli assensi e delle autorizzazioni di cui all’articolo 8, comma 7, ovvero della conclusione dell’accordo di programma di cui al medesimo articolo 8, comma 7, o della sottoscrizione del verbale di intesa di cui all’articolo 8, comma 8, ove non già acquisiti nella fase di progettazione preliminare.».

 

     Art. 11. (Sostituzione dell’articolo 14).

     1. L’articolo 14 della l.r. 12/1996, come modificato dall’articolo 12 della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

     «Art. 14. (Contenuto della progettazione esecutiva).

     1. La progettazione esecutiva definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare. La progettazione esecutiva deve sviluppare, in modo puntuale e completo, tutte le voci elementari di lavorazione che compongono le opere, identificate nella progettazione definitiva, le relative dimensioni, quantità e caratteristiche tecnico-costruttive, attraverso l’elaborazione dei documenti progettuali di dettaglio di cui al comma 3.

     2. La progettazione esecutiva sviluppa in dettaglio la progettazione definitiva senza alterarne i contenuti, tranne i casi in cui:

     a) siano apportabili migliorie qualitative non influenti sul costo e sulle soluzioni progettuali già definite;

     b) siano riscontrati errori od omissioni nelle precedenti fasi di progettazione;

     c) sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, applicabili all’intervenuto oggetto di progettazione.

     3. La progettazione esecutiva deve in particolare contenere:

     a) gli elaborati grafici, le relazioni di calcolo, i dettagli costruttivi, i particolari architettonici e strutturali, le specifiche tecniche dei materiali ed il computo metrico-estimativo. Il predetto computo deve contenere l’esatta identificazione delle lavorazioni e deve essere corredato di una tabella riassuntiva ai fini della puntuale evidenziazione delle categorie di opere, eventualmente oggetto di subappalto. Per le componenti impiantistiche, i documenti devono altresì contenere gli elaborati progettuali di dettaglio relativi alla dimensione, ubicazione e percorso degli impianti, le specifiche tecniche dei materiali, i calcoli del loro dimensionamento, nonché la quantificazione dei relativi costi;

     b) l’elenco dei prezzi unitari elementari e delle opere compiute ovvero la lista delle lavorazioni e forniture, previste in progetto, con riferimento ai computi metrico-estimativi e l’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture;

     c) il cronoprogramma dei lavori in cantiere;

     d) l’analisi di eseguibilità dei lavori, con riferimento alle tecniche costruttive, in coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), e successive modificazioni, ove previsto;

     e) il piano di manutenzione delle opere, da redigersi obbligatoriamente in presenza di lavori ad elevata componente impiantistica o tecnologica;

     f) una dichiarazione di conformità ai pareri espressi, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale.

     4. Il coordinatore del ciclo, per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui al presente articolo, alla normativa vigente e ai contenuti del documento preliminare alla progettazione. Il coordinatore del ciclo provvede, in concomitanza con l’avvio delle procedure di affidamento del lavoro pubblico, a redigere un programma finanziario coerente con i costi e i tempi di esecuzione delle opere.

     5. Qualora il coordinatore del ciclo non disponga della necessaria specifica professionalità, la verifica di cui al comma 4 può essere effettuata da soggetti esterni, individuati con le procedure di cui agli articoli 20 e 21 per l’affidamento di incarichi attinenti all’ingegneria e all’architettura, in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti dalla normativa vigente.

     6. Per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica di cui al comma 4 deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004 individuati con le procedure di cui al comma 5.

     7. Il soggetto esterno affidatario delle verifiche di cui al comma 4 deve essere munito di una polizza indennitaria civile contro i rischi di danni a terzi derivanti dallo svolgimento dell’attività affidatagli.».

 

     Art. 12. (Sostituzione dell’articolo 15).

     1. L’articolo 15 della l.r. 12/1996, come modificato dall’articolo 13 della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

     «Art. 15. (Disciplina dell’esecuzione di lavori pubblici).

     1. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge hanno per oggetto l’esecuzione di lavori da parte dell’impresa contraente sulla base di una progettazione esecutiva verificata ed accertata dal coordinatore del ciclo, espressamente accettata in sede di presentazione dell’offerta come eseguibile secondo regola d’arte, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, e comunque con esclusione dei lavori riguardanti la manutenzione periodica di cui all’articolo 18 e dei casi di cui all’articolo 24, commi 2 e 3.

     2. L’avvio della procedura di affidamento dei lavori di cui al comma 1 è comunque subordinato alla verifica e all’attestazione da parte del coordinatore del ciclo dell’avvenuto espletamento dei seguenti adempimenti:

     a) redazione della progettazione esecutiva di cui all’articolo 14;

     b) redazione del capitolato speciale d’appalto di cui all’articolo 30, comma 3;

     c) verifica della disponibilità delle risorse finanziarie;

     d) verifica della persistenza dell’efficacia dei provvedimenti amministrativi richiesti per la realizzazione del lavoro pubblico;

     e) conseguimento della disponibilità delle aree occorrenti per l’intervento.

     3. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, affidano in concessione esclusivamente i lavori pubblici alla cui esecuzione, da realizzarsi con la concorrenza, totale o parziale, di capitale privato, possa seguire anche la gestione delle opere secondo quanto previsto dall’articolo 35.

     4. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge sono stipulati a corpo, ai sensi dell’articolo 326, comma 2, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (Legge sui lavori pubblici), a misura, ai sensi dell’articolo 326, comma 3, della l. 2248/1865, all. F, ovvero in forma mista, a corpo e a misura, ai sensi dell’articolo 329 della l. 2248/1865, all. F. Possono stipularsi interamente a misura i contratti di importo inferiore a 500.000 euro, quelli relativi ad interventi di manutenzione, alle opere in sotterraneo e alle opere di consolidamento dei terreni.

     5. Per l’esecuzione di opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, si può procedere anche in economia, nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 15 bis e 15 ter. Nello stesso modo si può procedere, indipendentemente dal limite di importo e dalle tipologie di lavori indicati nell’articolo 15 bis, anche per il completamento della fase di esecuzione dei cicli di lavori pubblici qualora, per negligenza dell’appaltatore, il contratto di appalto sia stato oggetto di rescissione, ai sensi dell’articolo 340 della l. 2248/1865, all. F, oppure si sciolga per effetto del sopravvenuto fallimento dell’appaltatore o della liquidazione coatta amministrativa dello stesso e per l’esecuzione di interventi conseguenti al verificarsi di eventi imprevedibili di natura calamitosa. In tal caso, i lavori dichiarati di somma urgenza sono oggetto di deroga rispetto a qualsiasi atto autorizzativo o di assenso comunque denominato.

     6. Negli appalti di opere e lavori pubblici rispetto ai quali i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, dispongano dei materiali necessari alla loro realizzazione ovvero rispetto ai quali sussista l’esigenza di assicurare, attraverso l’impiego di particolari materiali costruttivi, la loro uniformità o continuità rispetto al preesistente, il bando di gara può prevedere che il soggetto appaltante fornisca direttamente all’appaltatore detti materiali, con detrazione del relativo valore dall’importo a base di gara.

     7. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 5, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici.

     8. La consegna dei lavori, una volta completate le procedure di aggiudicazione, avviene secondo le modalità stabilite dai capitolati, generale e speciale, di cui all’articolo 30, anche in pendenza della stipula del contratto nei casi di urgenza.».

 

     Art. 13. (Inserimento dell’articolo 15 bis).

     1. Dopo l’articolo 15 della l.r. 12/1996, come sostituito dall’articolo 12, è inserito il seguente:

     «Art. 15 bis. (Limiti di importo e tipologie di lavori eseguibili in economia).

     1. Per esigenze di semplificazione ed accelerazione dell’azione amministrativa, sono eseguibili in economia i lavori pubblici di cui al comma 2 di importo non superiore a 300.000 euro.

     2. Possono eseguirsi in economia le seguenti tipologie di lavori:

     a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione di opere esistenti;

     b) interventi di messa in sicurezza;

     c) interventi di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

     d) interventi di nuova realizzazione finalizzati a garantire la sicurezza;

     e) lavori ed indagini necessari per la redazione di progetti;

     f) altri interventi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), di importo non superiore a 20.000 euro.».

 

     Art. 14. (Inserimento dell’articolo 15 ter).

     1. Dopo l’articolo 15 bis della l.r. 12/1996, come introdotto dall’articolo 13, è inserito il seguente:

     «Art. 15 ter. (Modalità di esecuzione e procedure di affidamento).

     1. I lavori in economia si possono eseguire:

     a) in amministrazione diretta;

     b) mediante cottimo fiduciario;

     c) mediante convenzione, se di importo non superiore a 100.000 euro;

     d) mediante lettera d’ordine, se di importo non superiore a 20.000 euro;

     e) in forma mista, cioè parte in amministrazione diretta e parte mediante cottimo fiduciario o convenzione o lettera d’ordine.

     2. Per i lavori in economia di importo superiore a 20.000 euro, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d), ed e), nominano un coordinatore del ciclo ai sensi dell’articolo 4, comma 3, ed un direttore dei lavori.

     3. Quando si procede in amministrazione diretta, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, organizzano ed eseguono i lavori per mezzo di proprio personale o di personale all’uopo assunto; i medesimi soggetti acquistano i materiali e noleggiano i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell’opera.

     4. I lavori per i quali si renda necessario ovvero opportuno l’affidamento a persone o imprese sono eseguiti mediante cottimo fiduciario, convenzione o lettera d’ordine.

     5. Il contratto di cottimo fiduciario e gli elaborati ad esso allegati, laddove esistenti, devono indicare:

     a) la descrizione dei lavori;

     b) i prezzi unitari a misura o a corpo;

     c) le condizioni, le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori;

     d) le modalità di pagamento dei corrispettivi risultanti dalla documentazione contabile;

     e) le penalità in caso di ritardo e la facoltà che si riserva il committente di provvedere d’ufficio in danno del cottimista oppure di risolvere il contratto, mediante semplice denuncia, qualora il medesimo non rispetti gli obblighi assunti.

     6. La convenzione deve indicare:

     a) la descrizione dei lavori;

     b) i corrispettivi della prestazione;

     c) le condizioni, le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori;

     d) le modalità di pagamento e la documentazione da produrre ai fini della liquidazione del corrispettivo;

     e) la facoltà del committente di risolvere la convenzione, mediante semplice denuncia, qualora non siano rispettati gli obblighi assunti.

     7. La lettera d’ordine deve commissionare i lavori sulla base di apposito preventivo dettagliato dell’esecutore.

     8. Nel cottimo fiduciario e nella convenzione, l’affidamento è preceduto da gara informale alla quale sono invitate, rispettivamente, almeno nove e sei persone o imprese in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e ritenute idonee in relazione alla tipologia del lavoro.

     9. È ammesso il ricorso diretto ad una determinata persona o impresa, sotto la responsabilità del funzionario preposto, nei casi di somma urgenza, per la specialità dei lavori ovvero per importi non superiori a 20.000 euro.

     10. Per somma urgenza si intendono i casi in cui l’esecuzione dei lavori è determinata dalla necessità di provvedere, anche mediante l’esecuzione di opere aventi carattere definitivo, all’eliminazione di un pericolo per la pubblica incolumità ovvero al ripristino o al mantenimento di un servizio pubblico essenziale. Il funzionario preposto compila apposito verbale in cui sono indicati i motivi della somma urgenza, le cause che l’hanno provocata e i lavori necessari, disponendone l’immediato avvio. Il competente organo in seno al committente definisce limiti e condizioni di esecuzione, le modalità di finanziamento e di liquidazione della spesa.

     11. Qualora la spesa prevista per l’esecuzione dei lavori in economia risulti, in corso d’opera, insufficiente per la loro ultimazione, è ammesso il ricorso diretto al medesimo esecutore per i lavori necessari al completamento dell’intervento, a condizione che gli stessi lavori non superino il 20 per cento dell’importo contrattuale originario e che lo specifico stanziamento di bilancio presenti la necessaria disponibilità.

     12. L’affidamento dei lavori può avvenire con il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 25, comma 1. In caso di affidamento mediante il criterio del prezzo più basso, il committente può stabilire nella lettera di invito alla gara informale se procedere all’esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi dell’articolo 25, comma 7.

     13. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le ulteriori modalità concernenti l’esecuzione in economia dei lavori, al fine di garantire, in ogni fase della procedura, la trasparenza, l’imparzialità, l’omogeneità e l’economicità dell’azione amministrativa.».

 

     Art. 15. (Modificazioni all’articolo 16).

     1. Il comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 12/1996, già sostituito dall’articolo 14 della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

     «2. Qualora i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, non possano espletare la funzione di direzione dei lavori per carenza o indisponibilità, anche temporanea, delle necessarie risorse tecniche specialistiche, accertata, per la Regione, dal dirigente del dipartimento al quale appartiene la struttura dirigenziale preposta all’esecuzione dell’opera, detta funzione è affidata al progettista incaricato ovvero ad altri soggetti scelti con le modalità di cui agli articoli 19, 20 e 21.».

     2. Il comma 5 dell’articolo 16 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

     «5. I tecnici incaricati di funzioni di direzione dei lavori devono munirsi di una polizza assicurativa che garantisca i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, contro i danni derivanti da eventuali negligenze, errori o ritardi nell’attività di direzione dei lavori. La garanzia può essere prestata mediante polizza generale di responsabilità civile professionale rispondente ai requisiti indicati nel capitolato d’oneri o nel contratto. Qualora i tecnici incaricati siano interni al soggetto appaltante, il costo della polizza è a totale carico del soggetto appaltante medesimo.».

     3. Dopo il comma 5 dell’articolo 16 della l.r. 12/1996, come sostituito dal comma 2, è aggiunto il seguente:

     «5 bis. In relazione alla tipologia e alla complessità dell’intervento, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, possono nominare, con funzioni di supporto al direttore dei lavori, uno o più direttori delle lavorazioni specialistiche individuati prioritariamente nell’ambito delle proprie strutture ovvero scelti all’esterno ed in possesso delle specializzazioni professionali necessarie. I soggetti nominati ai sensi del presente comma verificano la regolare esecuzione delle lavorazioni specialistiche con riguardo ai disegni e alle specifiche tecniche; dell’attività affidata essi rispondono in via diretta al soggetto appaltante.».

 

     Art. 16. (Modificazioni all’articolo 17).

     1. Al comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 12/1996, le parole: «dalla data del loro avvio» sono sostituite dalle seguenti: «dall’ultimazione dei lavori».

     2. Il comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

     «4. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, su motivata proposta del coordinatore del ciclo, possono prevedere nel capitolato speciale d’appalto di cui all’articolo 30, comma 3, in considerazione della particolare localizzazione dell’opera, termini diversi di avvio e di completamento delle operazioni di collaudo, laddove non sostituito dal certificato di regolare esecuzione di cui al comma 5, in relazione alla natura tecnica delle opere oggetto del collaudo medesimo. In ogni caso, il termine massimo per l’ultimazione del collaudo non deve superare i nove mesi, decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi del comma 2. Il certificato di collaudo deve essere approvato dall’organo competente del soggetto appaltante nei due mesi successivi alla predetta data.».

     3. Il comma 5 dell’articolo 17 della l.r. 12/1996, come modificato dall’articolo 15, comma 2, della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

     «5. Per i lavori pubblici di importo netto contrattuale finale inferiore a 400.000 euro, IVA esclusa, il collaudo amministrativo di cui al comma 3 è sostituito dal certificato di regolare esecuzione al cui rilascio provvede direttamente il coordinatore del ciclo; è in ogni caso consentito, qualora ritenuto indispensabile dal coordinatore del ciclo, il ricorso alle operazioni di collaudo di cui al comma 1. La sostituzione è ammessa di volta in volta con deliberazione della Giunta regionale o dell’organo competente nel caso degli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, per i lavori di importo compreso fra 400.000 euro e 1.500.000 euro, IVA esclusa. In ogni caso, il certificato di regolare esecuzione deve contenere l’indicazione degli elementi comprovanti l’avvenuto collaudo statico, con esito positivo, nel rispetto della normativa vigente. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla redazione dello stato finale e, in ogni caso, non oltre cinque mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed approvato nei due mesi successivi a tale data.».

     4. Al comma 6 dell’articolo 17 della l.r. 12/1996, come modificato dall’articolo 15, comma 3, della l.r. 29/1999, le parole: «I termini di cui ai commi 2 e 3 sono interrotti qualora il collaudatore» sono sostituiti dalle seguenti: «I termini di cui ai commi 2, 3 e 5 sono interrotti qualora il collaudatore o il coordinatore del ciclo».

     5. Il comma 7 bis dell’articolo 17 della l.r. 12/1996, come inserito dall’articolo 15, comma 4, della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

     «7 bis. Il pagamento della rata di saldo deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’ultimazione delle operazioni di collaudo ovvero dall’emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, tenuto conto dell’entità e della tipologia del lavoro, indicano nel capitolato speciale d’appalto di cui all’articolo 30, comma 3, se intendono subordinare il pagamento della rata di saldo alla prestazione di specifica garanzia fideiussoria; detta garanzia non può essere richiesta se non espressamente prevista nel capitolato speciale.».

     6. L’alinea del comma 8 dell’articolo 17 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente: «Il collaudo in corso d’opera può avvenire su richiesta del direttore dei lavori o dell’appaltatore per l’accertamento di condizioni di fatto impossibili da riscontrare al termine dei lavori ovvero all’insorgere di contestazioni relative ad aspetti tecnici che possono influire in modo rilevante sull’esecuzione dei lavori. In ogni caso, il collaudo in corso d’opera è obbligatorio nei seguenti casi:».

     7. Il comma 12 dell’articolo 17 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

     «12. Per le operazioni di collaudo, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, nominano uno o più collaudatori in relazione alle specializzazioni professionali necessarie. Se il numero dei collaudatori è plurimo, deve essere costituita una commissione di collaudo con l’indicazione del soggetto responsabile del raccordo. I collaudatori sono nominati dai predetti soggetti nell’ambito delle proprie strutture ovvero scelti all’esterno.».

     8. Il secondo periodo del comma 14 dell’articolo 17 della l.r. 12/1996 è soppresso.

     9. Al comma 15 dell’articolo 17 della l.r. 12/1996, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di affidamento di incarichi di collaudo a soggetti non iscritti nell’elenco regionale, i predetti documenti sono acquisiti preliminarmente all’affidamento dell’incarico ai fini della verifica dei requisiti.».

     10. Alla lettera a) del comma 18 dell’articolo 17 della l.r. 12/1996, le parole: «iscritte all’Albo nazionale dei costruttori o comunque» sono soppresse.

 

     Art. 17. (Modificazioni all’articolo 18).

     1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 12/1996, le parole: «dei soggetti di cui all’art. 3, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 2,».

     2. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 18 della l.r. 12/1996, la parola: «regolamentari» è soppressa.

     3. Il comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 12/1996, come modificato dall’articolo 16 della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

     «4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, possono affidare lo svolgimento dell’intera attività di manutenzione, anche per singole opere o beni o categorie di essi, ad un unico soggetto scelto, tra quelli di cui all’articolo 28, con pubblica gara indetta per l’aggiudicazione del relativo contratto per un periodo da uno a cinque anni.».

 

     Art. 18. (Modificazioni all’articolo 19).

     1. Al comma 1 bis dell’articolo 19 della l.r. 12/1996, come inserito dall’articolo 17, comma 1, della l.r. 29/1999, le parole: «comprendenti altresì i servizi inerenti agli studi di impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «comprendenti altresì le prestazioni attinenti alla relazione geologica, alla direzione dei lavori di cui all’articolo 16, al coordinamento in materia di sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori e agli studi di impatto ambientale».

     2. Il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 12/1996, come modificato dall’articolo 17, comma 2, della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

     «2. Ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile all’affidamento degli appalti di servizi di cui al presente articolo, è computato il valore complessivo stimato delle prestazioni di progettazione e di quelle indicate nel comma 1 bis, con esclusione di quelle affidate da altro soggetto appaltante ovvero svolte dai soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b). Quando il valore cumulato delle predette prestazioni è di importo equivalente o superiore alla soglia comunitaria, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 20 per l’aggiudicazione di ciascuna prestazione. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, possono tuttavia derogare a tale applicazione per singole prestazioni attinenti ad un unico servizio il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia inferiore a 80.000 euro, purché il valore cumulato di tali prestazioni non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutte le prestazioni.».

     3. Il comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 12/1996, già sostituito dall’articolo 17, comma 3, della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

     «3. In tutti gli appalti di servizi di cui al presente articolo, l’aggiudicatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini in situ o in laboratorio, quali perforazioni e sondaggi, prelievo di campioni, prove in situ, prove in laboratorio, prospezioni geofisiche e altre similari, ai rilievi, alle misurazioni, alle picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche e geotecniche, e per la mera redazione grafica degli elaborati progettuali, anche a mezzo di supporti informatici. Resta comunque impregiudicata la responsabilità diretta del prestatore principale dei servizi.».

     4. Al comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 12/1996, come sostituito dall’articolo 17, comma 4, della l.r. 29/1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

     «f) dai raggruppamenti temporanei tra i soggetti, anche eterogenei fra loro, di cui alle lettere c), d), ed e), i quali, prima della presentazione dell’offerta abbiano conferito o si impegnino a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;»;

     b) dopo la lettera f), come sostituita dalla lettera a), è aggiunta la seguente:

     «f bis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui alla lettera d), e di società di ingegneria di cui alla lettera e), anche in forma mista, come disciplinati dalla normativa statale vigente.».

     5. Il comma 4 bis dell’articolo 19 della l.r. 12/1996, come inserito dall’articolo 17, comma 5, della l.r. 29/1999, è abrogato.

     6. Il comma 4 ter dell’articolo 19 della l.r. 12/1996, come inserito dall’articolo 17, comma 6, della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

     «4 ter. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo o di parti di esso può essere affidata ai soggetti di cui al comma 4, lettere c), d), e), f) e f bis), in caso di indisponibilità o carenza delle necessarie risorse tecniche e specialistiche da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, ovvero di difficoltà nel rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto oppure in caso di lavori di particolare complessità o in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze. La sussistenza delle predette cause di impedimento è attestata, per la Regione, dal dirigente del dipartimento al quale appartiene la struttura dirigenziale preposta all’affidamento dell’incarico e, per gli altri soggetti appaltanti, dal legale rappresentante.».

     7. Al comma 5 dell’articolo 19 della l.r. 12/1996, come modificato dall’articolo 17, comma 7, della l.r. 29/1999, le parole: «, che assume la qualifica di unico mandatario nei rapporti con l’amministrazione aggiudicatrice» sono soppresse.

     8. L’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 19 della l.r. 12/1996 è soppresso.

     9. Dopo il comma 7 dell’articolo 19 della l.r. 12/1996, è inserito il seguente:

     «7 bis. I divieti di cui al comma 6 sono altresì estesi ai soggetti che intrattengano rapporti professionali di natura subordinata o parasubordinata con gli affidatari degli appalti di servizi di cui al presente articolo.».

     10. L’ultimo periodo del comma 8 dell’articolo 19 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente: «L’intera progettazione è comunque sempre sottoscritta dalla persona incaricata ai sensi del comma 5 dell’integrazione delle diverse prestazioni specialistiche.».

     11. Al comma 12 dell’articolo 19 della l.r. 12/1996, come sostituito dall’articolo 17, comma 9, della l.r. 29/1999, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di somma urgenza, l’affidamento è disposto dal dirigente competente a trattativa privata.».

 

     Art. 19. (Modificazioni all’articolo 20).

     1. Il primo periodo della lettera d) del comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente: «alla procedura aperta, cioè al pubblico incanto, in tutti gli altri casi.».

     2. Il comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

     «3. In particolare, la prova della capacità tecnica dei prestatori di servizi deve essere accertata sulla base dei requisiti previsti dai bandi-tipo di cui al comma 6, e, nelle more della loro approvazione, dalla dir. 92/50/CEE e dal d.lgs. 157/1995. In ogni caso, deve essere acquisita la dimostrazione di aver svolto prestazioni di servizi nell’ambito della specifica competenza professionale richiesta dal bando. Nel caso di prestazioni multidisciplinari, l’accertamento delle referenze avviene in relazione a ciascuna componente della prestazione e tenuto conto della tipologia e del valore economico della componente medesima. Tali componenti devono essere espressamente indicate per tipologia ed importo nel bando.».

     3. Il comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

     «4. Gli appalti di cui al comma 2 sono normalmente affidati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con l’obbligo dell’indicazione nel bando o nella lettera di invito del punteggio da attribuire a ciascuno degli elementi di giudizio. L’ordine di importanza di tali parametri deve essere approvato dal soggetto appaltante contestualmente all’indizione della gara e basarsi:

     a) sulle qualità progettuali tecniche, estetiche e funzionali, nell’ipotesi di ricorso alla procedura di cui al comma 2, lettera b);

     b) sull’economicità dell’opera, fermo restando la qualità progettuale, nell’ipotesi di ricorso alla procedura di cui al comma 2, lettera b);

     c) sulla capacità progettuale del prestatore del servizio;

     d) sull’approccio metodologico e conoscitivo all’oggetto del servizio;

     e) sulla riduzione percentuale indicata nell’offerta economica;

     f) su altri elementi tecnici di valutazione indicati nel bando.».

     4. Al comma 5 dell’articolo 20 della l.r. 12/1996, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.

     5. Il comma 6 dell’articolo 20 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

     «6. La Giunta regionale approva i bandi-tipo predisposti dalla commissione di cui all’articolo 19, comma 11, da utilizzare per gli appalti di servizi di cui al comma 2; nelle more dell’approvazione, si utilizzano gli schemi allegati al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 67 (Attuazione della direttiva 2001/78/CE relativa all’impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gara d’appalto pubbliche). I bandi relativi ai pubblici concorsi di progettazione di cui al comma 2, lettera b), devono riportare l’ammontare del premio che i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, intendono riconoscere al vincitore per acquisire la proprietà della progettazione vincente e devono precisare se al vincitore medesimo sono direttamente affidati, ove in possesso dei requisiti indicati nel bando, i successivi livelli di progettazione. Lo stesso bando deve indicare altresì la somma da attribuire ai concorrenti ritenuti meritevoli dalla commissione giudicatrice a titolo di rimborso spese, in misura comunque non inferiore al 50 per cento del premio fissato in favore del vincitore.».

 

     Art. 20. (Modificazioni all’articolo 21)

     1. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 12/1996, come sostituito dall’articolo 19, comma 1, della l.r. 29/1999, le parole: «gli eventuali ulteriori elementi preferenziali, oltre a quelle riscontrabili nella valutazione dei curricula» sono sostituite dalle seguenti: «gli elementi preferenziali oggetto di valutazione».

     2. Il comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 12/1996 è abrogato.

     3. Il comma 3 bis dell’articolo 21 della l.r. 12/1996, come inserito dall’articolo 19, comma 2, della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

     «3 bis. Per l’affidamento di servizi di ingegneria e di architettura il cui importo è pari od inferiore al 20 per cento della soglia comunitaria, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, possono avvalersi dei soggetti di cui all’articolo 19, comma 4, lettere c), d), e), f) e f bis), previa pubblicazione dell’avviso di cui al comma 2, e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.».

 

     Art. 21. (Sostituzione dell’articolo 22).

     1. L’articolo 22 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

     «Art. 22. (Qualificazione).

     1. I lavori pubblici di interesse regionale possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati sulla base della normativa statale vigente.

     2. Per l’affidamento e l’esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a 75.000 euro, la qualificazione dei soggetti in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente è conseguita con l’iscrizione nel registro delle imprese.».

 

     Art. 22. (Inserimento dell’articolo 23 bis).

     1. Dopo l’articolo 23 della l.r. 12/1996, è inserito il seguente:

     «Art. 23 bis. (Cause di esclusione).

     1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

     a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni oppure versano in stato di sospensione dell’attività commerciale;

     b) nei cui confronti è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e successive modificazioni; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita, gli amministratori muniti di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

     c) nei cui confronti è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale oppure è stato pronunciato decreto penale di condanna ai sensi dell’articolo 459 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla affidabilità morale e professionale o per delitti finanziari; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita, gli amministratori muniti di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società. In ogni caso, il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e degli articoli 445, comma 2, e 460, comma 5, del codice di procedura penale;

     d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);

     e) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e quelli previsti a favore dei lavoratori dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, ivi compresi gli obblighi nei confronti delle casse edili;

     f) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

     g) che, nell’esercizio della propria attività professionale, durante il triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, hanno operato con grave negligenza o malafede, ovvero hanno commesso un grave errore nell’esecuzione di lavori affidati dal soggetto che bandisce la gara;

     h) che non sono in regola, sulla base di accertamenti definitivi, con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione vigente;

     i) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, con decorrenza dell’effetto sanzionatorio dalla data di inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), della comunicazione del soggetto appaltante all’Osservatorio dei lavori pubblici;

     j) che versino in una delle altre cause di esclusione previste da discipline di settore.».

 

     Art. 23. (Sostituzione dell’articolo 24).

     1. L’articolo 24 della l.r. 12/1996, come modificato dall’articolo 21 della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

     «Art. 24. (Procedure di aggiudicazione, forme di pubblicità e termini).

     1. Gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale sono affidati mediante procedura aperta, cioè con asta pubblica, ove ciascun concorrente può presentare direttamente l’offerta, ovvero mediante procedura ristretta, cioè con licitazione privata, ove soltanto i concorrenti invitati dal soggetto appaltante possono presentare offerta. Il ricorso alla procedura negoziata, cioè alla trattativa privata, preceduta o meno dalla pubblicazione di un bando di gara, ove il soggetto appaltante consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse le condizioni del contratto, è consentito nelle sole ipotesi previste dall’articolo 27.

     2. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso in seguito a motivata decisione dei soggetti appaltanti, sentito il dirigente della struttura preposta all’avvio delle procedure di affidamento dei lavori, per la realizzazione di opere complesse ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze specifiche o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate e specialistiche ovvero per la realizzazione di opere la cui manutenzione richieda un periodo medio-lungo di attività. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di una progettazione preliminare, redatta ai sensi dell’articolo 12, e di un capitolato prestazionale corredato dell’indicazione delle prescritte condizioni funzionali, economiche e tecniche inderogabili.

     3. Nelle ipotesi di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria o la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 per cento del valore dell’opera e nelle ipotesi di lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici, l’affidamento degli appalti può avvenire anche sulla base della progettazione definitiva. In tal caso, la redazione della progettazione esecutiva di cui all’articolo 14 avviene a cura dell’appaltatore che provvede alla trasmissione della medesima, entro i termini e con le modalità indicate nel capitolato speciale, al coordinatore del ciclo per la verifica di cui all’articolo 14, comma 4. Tale verifica costituisce il presupposto per l’inizio dei lavori. Nelle ipotesi di cui al presente comma, il capitolato speciale di cui all’articolo 30, comma 3, deve obbligatoriamente stabilire i criteri di calcolo delle penali per il ritardo, le specifiche tecniche per la verifica della rispondenza della progettazione esecutiva ai precedenti livelli di progettazione, le modalità di contestazione di eventuali inadempimenti e della loro correzione a cura e spese dell’appaltatore, nonché i presupposti per la risoluzione del contratto e per l’incameramento della cauzione di cui all’articolo 34, comma 1, in caso di persistenza negli inadempimenti. Gli appalti di cui al presente comma, ad esclusione di quelli di importo inferiore a 500.000 euro, di quelli relativi a lavori di manutenzione, alle opere in sotterraneo e alle opere di consolidamento dei terreni, devono essere in ogni caso stipulati a corpo, ai sensi dell’articolo 326 della l. 2248/1865, all. F.

     4. Gli appalti di cui al comma 2 sono affidati mediante procedura ristretta e quelli di cui al comma 3 mediante procedura aperta o ristretta.

     5. Nell’ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di cui alla presente legge, è fatto divieto ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, in deroga alla normativa vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:

     a) l’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di procedure aperte, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

     b) l’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di procedura ristretta o di gara informale che precede la procedura negoziata, prima della comunicazione ufficiale, da parte del soggetto appaltante, dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l’affidamento mediante procedura negoziata.

     6. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia comunitaria, i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, sul sito internet della Regione e, per estratto, su due quotidiani nazionali aventi diffusione nel territorio regionale. Per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, i bandi di gara sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, sul sito internet della Regione e, per estratto, su due quotidiani nazionali aventi diffusione nel territorio regionale. Quando l’importo dei lavori sia inferiore a 500.000 euro, la pubblicazione del bando può essere effettuata soltanto nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell’albo del soggetto appaltante. Per i lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, le forme di pubblicità sono quelle previste dalla normativa statale vigente.

     7. I termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, per la trasmissione alle imprese richiedenti dei capitolati d’oneri e dei documenti complementari e per la comunicazione delle informazioni complementari sui contenuti degli stessi sono stabiliti in conformità alla normativa statale vigente.».

 

     Art. 24. (Sostituzione dell’articolo 25).

     1. L’articolo 25 della l.r. 12/1996, come modificato dall’articolo 22 della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

     «Art. 25. (Criteri di aggiudicazione).

     1. L’aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici può avvenire:

     a) con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara;

     b) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

     2. Per l’identificazione del prezzo più basso l’offerta è formulata:

     a) per i contratti da stipulare a misura, mediante l’indicazione di un ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici;

     b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante l’indicazione del prezzo a corpo offerto risultante dalla somma dei prodotti dei prezzi unitari indicati dal concorrente per le quantità riportate per le corrispondenti voci nella lista delle categorie di lavori e forniture definite nei documenti di gara, ovvero mediante ribasso sull’importo a corpo posto a base di gara;

     c) per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, mediante l’offerta a prezzi unitari di cui alla lettera a), per la parte a misura, e l’indicazione dei prezzi a corpo offerti, con le modalità di cui alla lettera b), per la parte a corpo, ovvero mediante ribasso sull’importo a corpo e a misura posto a base di gara.

     3. Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa prende in considerazione tutti od alcuni dei seguenti elementi variabili in relazione all’opera da realizzare:

     a) il prezzo;

     b) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;

     c) le eventuali migliorie apportate dal concorrente al progetto posto a base di gara;

     d) il tempo di esecuzione dei lavori;

     e) il costo di utilizzazione e di manutenzione;

     f) l’assunzione della manutenzione;

     g) ulteriori elementi in base al tipo di lavoro da realizzare indicati nel bando di gara.

     4. L’aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso avviene sempre con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

     5. Nei casi di cui al comma 3, il bando o gli atti di gara devono indicare l’ordine di importanza degli elementi di cui al medesimo comma, le modalità di attribuzione del punteggio relativo a ciascun elemento di giudizio e la formula numerica con la quale individuare l’offerta più vantaggiosa. Nei medesimi casi, la valutazione tecnica delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice nominata, successivamente al termine ultimo per la presentazione delle offerte, dall’organo competente, secondo criteri di imparzialità e competenza.

     6. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio del prezzo più basso, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, devono valutare l’anomalia delle offerte ai sensi della normativa statale vigente. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, di giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base di gara. Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni ed indicare quelle eventualmente necessarie per l’ammissibilità delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi e all’esclusione può provvedersi solo all’esito della ulteriore verifica in contraddittorio.

     7. Per i lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, stabiliscono nel bando di gara o nella lettera di invito se procedere alla valutazione dell’anomalia delle offerte ai sensi del comma 6 ovvero all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino un ribasso superiore alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte, con esclusione del 10 per cento arrotondato all’unità superiore tanto delle offerte di maggior ribasso quanto di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, con aggiudicazione a favore del concorrente la cui offerta più si avvicina, per eccesso, al valore numerico ottenuto mediando la predetta media aritmetica incrementata con il numero estratto a sorte dall’autorità che presiede la gara tra i nove numeri, equidistanti tra di loro, ricompresi tra i valori numerici dell’offerta di minor ribasso ammessa e quella di maggior ribasso immediatamente inferiore alla media aritmetica incrementata, questi esclusi. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque, ferma restando la facoltà del soggetto appaltante di richiedere appropriate giustificazioni qualora ravvisi elementi di anomalia.

     8. Nei casi di aggiudicazione di lavori con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, devono valutare l’anomalia dell’offerta quando l’entità del prezzo offerto appaia anormalmente bassa rispetto alla qualità e tipologia delle prestazioni offerte; in tal caso, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, richiedono per iscritto al concorrente di presentare, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, le precisazioni e gli elementi giustificativi ritenuti pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta.

     9. Nelle procedure aperte e ristrette, ove sia previsto il criterio del prezzo più basso, l’ufficiale rogante o il seggio di gara investiti dal soggetto appaltante provvedono, nel verbale di gara, all’aggiudicazione provvisoria. L’aggiudicazione provvisoria vincola direttamente l’aggiudicatario; il soggetto appaltante è vincolato solo in seguito al provvedimento di aggiudicazione definitiva assunto dal dirigente competente o, per gli enti diversi dalla Regione, dal competente organo.

     10. L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito positivo degli accertamenti circa il possesso, in capo ai concorrenti primo e secondo classificati, dei requisiti generali e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara. A tal fine, il soggetto appaltante assegna un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per il recapito della documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti. Qualora uno o ambedue i concorrenti non forniscano la prova in ordine al possesso dei requisiti dichiarati, il soggetto appaltante procede all’esclusione dalla gara, alla riformulazione della graduatoria, alla nuova aggiudicazione e, ove ricorrano le condizioni, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’autorità giudiziaria. In ogni caso, l’accertata mancanza alla data della gara dei requisiti richiesti comporta l’esclusione del concorrente.

     11. Nei venti giorni successivi alla comunicazione del soggetto appaltante circa l’intervenuta aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario produce al coordinatore del ciclo la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto, completa di garanzie cauzionali e assicurative. Nel caso in cui l’aggiudicatario, in assenza di motivi oggettivamente indipendenti dalla propria volontà, non adempia nel termine predetto, il soggetto appaltante incamera la cauzione provvisoria e ha facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara.

     12. La sottoscrizione del contratto deve avvenire non oltre sessanta giorni dalla consegna, da parte dell’aggiudicatario, della documentazione di cui al comma 11. Qualora la stipulazione del contratto non avvenga nei suddetti termini, l’aggiudicatario può svincolarsi da ogni impegno, previo atto notificato al soggetto appaltante. In tal caso, l’aggiudicatario ha diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute per addivenire alla stipulazione del contratto, oltre alla restituzione della cauzione provvisoria, con esclusione di ogni altro compenso o indennizzo.

     13. Sono parte integrante del contratto, anche se allo stesso non materialmente allegati o successivi alla sua stipulazione, i seguenti documenti:

     a) il capitolato speciale d’appalto;

     b) l’elenco dei prezzi unitari;

     c) gli elaborati grafici progettuali;

     d) il cronoprogramma dei lavori;

     e) i piani di sicurezza previsti dalla normativa statale vigente;

     f) la dichiarazione relativa ai subappalti;

     g) ulteriori elaborati individuati dal coordinatore del ciclo.».

 

     Art. 25. (Sostituzione dell’articolo 26).

     1. L’articolo 26 della l.r. 12/1996, come da ultimo modificato dall’articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25, è sostituito dal seguente:

     «Art. 26. (Procedura ristretta).

     1. Alle procedure ristrette indette per l’affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 1.200.000 euro sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando di gara.

     2. Per l’affidamento con la procedura ristretta di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 1.200.000 euro, il bando di gara fissa il numero minimo e quello massimo di candidati che si intendono invitare i quali non possono essere inferiori, rispettivamente, a cinque e a ventuno. Qualora il numero dei candidati qualificati sia superiore al massimo fissato dal bando di gara, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, procedono alla scelta dei soggetti da invitare per un terzo mediante sorteggio pubblico, salvaguardando la segretezza dei nominativi dei concorrenti, e per i restanti due terzi sulla base dei seguenti criteri:

     a) migliore idoneità economico-finanziaria, determinata in base al valore della cifra d’affari in lavori, realizzata dal concorrente nel quinquennio antecedente l’anno di pubblicazione del bando di gara;

     b) migliore idoneità tipologica, determinata in base al valore della classifica di iscrizione SOA, posseduta dal concorrente nella categoria indicata dal bando come prevalente alla data di pubblicazione del bando;

     c) migliore idoneità di localizzazione, determinata in base tanto al valore assoluto tanto all’incidenza percentuale sull’organico del concorrente del numero di dipendenti iscritti presso la sede regionale della cassa edile ovvero, ove non tenuti all’obbligo della predetta iscrizione, presso la sede regionale dell’INPS nell’anno antecedente quello di pubblicazione del bando di gara.

     3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di attribuzione dei punteggi e di formazione della graduatoria in applicazione dei criteri di cui al comma 2. In caso di parità di punteggio, il soggetto appaltante colloca in posizione sovraordinata nella graduatoria il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio relativamente al criterio di cui al comma 2, lettera c); in caso di parità del punteggio ottenuto anche sulla base del criterio da ultimo citato, colloca in posizione sovraordinata il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio relativamente al criterio di cui al comma 2, lettera b); infine, in caso di parità di punteggio anche in relazione al criterio da ultimo citato, procede alla scelta mediante sorteggio.

     4. In ipotesi di partecipazione di associazioni temporanee di concorrenti di cui all’articolo 28, comma 1, lettera d), e di consorzi di cui all’articolo 28, comma 1, lettera e), il valore di cui al comma 2, lettera a), è costituito dalla sommatoria dei valori propri di ciascuno dei componenti il raggruppamento o consorzio; il valore della classifica di cui al comma 2, lettera b), è pari alla sommatoria dei livelli di importo delle classifiche di iscrizione SOA possedute nella categoria prevalente da ciascuno dei componenti il raggruppamento o consorzio; il valore di cui al comma 2, lettera c), è costituito dalla media aritmetica dei valori propri di ciascuno dei componenti il raggruppamento o consorzio.

     5. Non si fa luogo alla procedura ristretta qualora il numero dei candidati sia inferiore a tre, nell’ipotesi di cui al comma 1, ovvero sia inferiore al numero minimo fissato nel bando, nell’ipotesi di cui al comma 2. In tal caso, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, bandiscono una nuova gara mediante procedura aperta, anche modificando le relative condizioni ed aggiudicano comunque l’appalto all’esito della seconda procedura.».

 

     Art. 26. (Sostituzione dell’articolo 27).

     1. L’articolo 27 della l.r. 12/1996, come modificato dall’articolo 24 della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

     «Art. 27. (Procedura negoziata).

     1. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, possono affidare gli appalti di lavori pubblici mediante procedura negoziata, preceduta o meno dalla pubblicazione del bando di gara, nelle ipotesi di cui all’articolo 7 della dir. 93/37/CEE.

     2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, l’affidamento a procedura negoziata è ammesso esclusivamente per gli appalti di lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro.

     3. L’affidamento di appalti di lavori pubblici a procedura negoziata senza preliminare pubblicazione del bando di gara è preceduto, ove possibile, da una gara informale alla quale devono essere invitati almeno sei concorrenti, fatta salva la possibilità di motivato affidamento diretto ai subappaltatori per il completamento dei lavori dagli stessi precedentemente intrapresi. L’eventuale verifica di anomalia è effettuata con le procedure di cui all’articolo 25, comma 6, in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, e con le procedure di cui all’articolo 25, comma 8, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

     4. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti con procedura negoziata devono possedere i requisiti di qualificazione prescritti per l’aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedure aperte o ristrette e non debbono versare nelle cause di esclusione di cui all’articolo 23 bis.

     5. Salvi i casi di affidamento diretto ai subappaltatori ai sensi del comma 3, nessun lavoro pubblico può essere diviso in più affidamenti al fine di eludere l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

 

     Art. 27. (Sostituzione dell’articolo 28).

     1. L’articolo 28 della l.r. 12/1996, come modificato dall’articolo 25 della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

     «Art. 28. (Soggetti ammessi alle gare).

     1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici i seguenti soggetti:

     a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;

     b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422 (Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici), e successive modificazioni, e i consorzi fra le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l’artigianato);

     c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615 ter del codice civile, tra imprese individuali anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

     d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite tra soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito o si impegnino a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

     e) i consorzi dei concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615 ter del codice civile;

     f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (Norme per l’applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all’istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai sensi dell’articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428), nonché gli altri soggetti previsti dalla normativa comunitaria e statale vigente.

     2. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovano fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359, primo comma, del codice civile.

     3. Il bando di gara indica l’importo complessivo dell’opera o del lavoro, la categoria generale o specializzata prevalente e tutte le ulteriori categorie di lavorazioni, con i relativi importi, eseguibili in forma sostanzialmente autonoma e di ammontare superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera ovvero di importo superiore a 150.000 euro che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili, affidabili a cottimo o scorporabili. Il capitolato speciale d’appalto individua le categorie di appartenenza di tutte le lavorazioni omogenee di importo superiore a 25.000 euro, che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo.

     4. L’impresa singola è ammessa alla gara qualora sia in possesso di attestazione in corso di validità dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori, ivi compresi gli oneri per la sicurezza, ovvero nella categoria prevalente e nelle categorie scorporabili per i relativi importi. I requisiti relativi alle opere scorporabili, non posseduti dall’impresa, sono conseguibili con l’eccedenza della qualificazione posseduta nella categoria prevalente, fatto salvo quanto previsto al comma 16.

     5. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento di lavori dei soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), devono essere riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate. I requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera e all’organico medio annuo sono computati cumulativamente con riferimento alla totalità delle imprese consorziate.

     6. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio di cui al comma 1, lettera c), e delle imprese consorziate i cui titolari, rappresentanti e direttori tecnici siano presenti nell’organo amministrativo del consorzio. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

     7. I consorzi di cui al comma 1, lettera c), hanno facoltà di eseguire i lavori in proprio ovvero tramite affidamento alle imprese ad essi consorziate, indicate in sede di gara, in possesso dei prescritti requisiti generali di partecipazione. Tale affidamento non costituisce subappalto. Resta ferma la responsabilità solidale dei consorzi.

     8. Nel caso di associazioni temporanee di concorrenti, di cui al comma 1, lettera d), ovvero di consorzi di concorrenti di cui alle lettere b) ed e), l’offerta dei concorrenti associati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale per l’intero lavoro pubblico. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di cui al comma 1, lettere d) ed e), ovvero di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui al comma 1, lettere b) e c), non possono avvalersi dell’affidamento in subappalto in favore dei propri consorziati e sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

     9. Nel caso di consorzi di cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, la responsabilità del consorzio e delle cooperative ad esso consorziate e le forme di partecipazione alla gara sono disciplinate dalla normativa statale vigente.

     10. Le associazioni temporanee di concorrenti possono essere strutturate:

     a) in forma orizzontale, per l’esecuzione di lavori omogenei;

     b) in forma verticale, per l’esecuzione di lavori ove il bando di gara configuri tipologie di opere scorporabili;

     c) in forma combinata o mista, ove sia possibile l’utilizzo simultaneo delle due forme di cui alle lettere a) e b).

     11. Per i raggruppamenti temporanei di imprese, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi debbono essere posseduti nel modo seguente:

     a) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 10, lettera a), dalla mandataria e dalla o dalle mandanti con riferimento:

     1) alla sola categoria prevalente e nelle misure minime, rispettivamente, del 40 e del 10 per cento dell’importo complessivo dei lavori;

     2) sia alla categoria prevalente e nelle misure minime, rispettivamente, del 40 e del 10 per cento dell’importo della categoria prevalente sia alla totalità delle opere scorporabili per i relativi importi;

     3) sia alla somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali l’associazione orizzontale non è specificamente qualificata e nelle misure minime, rispettivamente, del 40 e del 10 per cento della predetta somma sia ai singoli importi delle categorie scorporabili per le quali l’associazione è specificamente qualificata;

     b) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 10, lettera b), dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente e per il corrispondente importo e dalla o dalle mandanti con riferimento alle categorie scorporabili e per i corrispondenti importi. I requisiti relativi alle opere scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alle opere scorporabili o alla eccedenza nella categoria prevalente;

     c) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 10, lettera c), dalla mandataria e dalla o dalle mandanti assuntrici delle lavorazioni della categoria prevalente con riferimento alla medesima categoria prevalente e nelle misure minime, rispettivamente, del 40 e del 10 per cento dell’importo della categoria prevalente oppure della somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali l’associazione mista non è specificamente qualificata, dalla o dalle mandanti assuntrici di lavorazioni delle categorie scorporabili con riferimento alle medesime categorie scorporabili e per i corrispondenti importi.

     12. Nelle associazioni temporanee di cui al comma 10, ciascuna opera scorporabile deve essere assunta ed eseguita per intero da un’unica impresa, salvo il caso in cui il bando di gara individui interi sistemi o subsistemi di impianti ciascuno assumibile ed eseguibile, nella sua interezza, dalla mandataria o da un’unica impresa mandante in possesso della relativa qualificazione.

     13. Le associazioni temporanee di cui al comma 10 devono, in ogni caso, possedere il 100 per cento dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti dal bando di gara.

     14. La responsabilità solidale nei casi di cui al comma 8 vale per tutti i concorrenti associati o consorziati che si siano riuniti in forma orizzontale per l’esecuzione di lavori omogenei ovvero, nell’ambito della forma di cui al comma 10, lettera c), per l’esecuzione delle tipologie dei lavori prevalenti. Per gli assuntori di lavori scorporabili nell’ambito delle forme di cui al comma 10, lettere b) e c), la responsabilità è limitata all’esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o capogruppo.

     15. Nelle procedure ristrette e negoziate di cui agli articoli 26 e 27, i concorrenti debbono essere rigorosamente individuati nella fase di prequalificazione sulla base del possesso dei requisiti fissati dal bando di gara. I concorrenti in forma singola individuati ai sensi del precedente periodo possono, nelle procedure ristrette, presentare offerta anche in qualità di mandatari di raggruppamento ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.

     16. Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione rientrino opere per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 13, comma 7, della l. 109/1994, è obbligatoria un’associazione temporanea verticale oppure combinata o mista, salva l’ipotesi del possesso integrale dei requisiti in capo ad un concorrente in forma singola.

     17. Fatti salvi i requisiti soggettivi di ammissione alla gara previsti, che devono essere posseduti da ciascun concorrente, nel caso di associazioni temporanee o di consorzi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), gli ulteriori requisiti oggettivi di capacità tecnico- organizzativa ed economico-finanziaria possono essere soddisfatti cumulativamente, fermo restando che, nel caso di forme verticali o combinate o miste, i requisiti devono essere connessi all’esecuzione delle singole tipologie dei lavori.

     18. La quota di partecipazione dei singoli soggetti alle associazioni temporanee e ai consorzi di cui al comma 1, lettere d) ed e), non può essere superiore alla rispettiva capacità esecutiva accertata nella fase concorsuale. Se l’impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria prescritti per la partecipazione alla gara, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che:

     a) i lavori da queste eseguiti non superino il 20 per cento dell’importo complessivo dei lavori;

     b) l’ammontare complessivo delle qualificazioni comunque possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori ad essa affidati;

     c) le opere appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria da queste eseguite non eccedano l’importo della qualificazione posseduta ovvero, in assenza di specifica qualificazione, non eccedano l’importo per la cui assunzione è richiesta l’attestazione SOA con classifica I; d) le lavorazioni da queste eseguite non riguardino le opere di cui all’articolo 13, comma 7, della l. 109/1994.».

 

     Art. 28. (Modificazioni all’articolo 29).

     1. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 12/1996 è sostituita dalla seguente:

     «f) indicazione delle modalità di pagamento del corrispettivo, fermo restando che qualora il soggetto appaltante decida di interrompere il ciclo di realizzazione dopo uno dei tre livelli di progettazione, le prestazioni professionali eseguite devono essere liquidate entro sei mesi dalla data dell’avvenuta consegna degli elaborati;».

     2. Dopo la lettera o) del comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 12/1996, è aggiunta la seguente:

     «o bis) indicazione del termine eventuale di consegna del servizio;».

     3. Dopo la lettera o bis) del comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 12/1996, introdotta dal comma 2, è aggiunta la seguente:

     «o ter) indicazione delle ipotesi eventuali di sospensione dei tempi di esecuzione delle prestazioni richieste.».

 

     Art. 29. (Modificazioni all’articolo 30).

     1. All’alinea del comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 12/1996, le parole: «le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2».

     2. Dopo la lettera o) del comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 12/1996 è inserita la seguente:

     «o bis) indicazione, nei casi di inottemperanza agli ordini di ripresa dei lavori e di abbandono del cantiere, dell’ammontare delle penali e delle ulteriori sanzioni a carico dell’appaltatore.».

     3. Alla lettera v) del comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 12/1996 le parole «comma 5» sono sostituite dalle parole «commi 7 e 8».

     4. La lettera z) del comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 12/1996 è abrogata.

     5. Il comma 4 dell’articolo 30 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

     «4. Nei capitolati speciali di cui al comma 3 è vietato, a meno che ciò non sia giustificato dal particolare oggetto dell’appalto, introdurre prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l’effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre ovvero che indichino marchi e brevetti. Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione “o equivalente”, sono ammesse allorché non sia possibile una descrizione dell’oggetto dell’appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili o allorquando ricorrano specifiche, puntuali e comprovate esigenze di ordine tecnico, economico od organizzativo proprie dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 2. È altresì vietato introdurre la generica dicitura “a scelta della direzione lavori” in sostituzione dell’identificazione di un prodotto in sede di gara, quando tale dicitura rende del tutto indeterminato l’oggetto della prestazione.».

 

     Art. 30. (Modificazioni all’articolo 31).

     1. Il comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 12/1996, come sostituito dall’articolo 26, comma 1, della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

     «1. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, sono tenuti ad uniformarsi alle misure dettate dalla normativa statale vigente in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché in materia di contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Le violazioni, da parte dell’appaltatore, del concessionario, dei subappaltatori o cottimisti, dei piani di sicurezza previsti dalla normativa statale vigente costituiscono, previa formale costituzione in mora dell’interessato, causa di risoluzione del contratto di appalto o di concessione. Gli oneri previsti per l’attuazione delle misure di sicurezza imposte dal piano di sicurezza e coordinamento sono indicati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta.».

     2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 12/1996 è sostituita dalla seguente:

     «b) l’obbligo dell’appaltatore di rispondere dell’osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte dei subappaltatori, cottimisti o dei prestatori a questi assimilati nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, cottimo o subcontratto;».

     3. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 12/1996, come modificata dall’articolo 26, comma 3, della l.r. 29/1999, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Qualora, a seguito delle verifiche condotte, il soggetto appaltante riscontri difformità rispetto alle dichiarazioni rilasciate dall’impresa concessionaria, appaltatrice o subappaltatrice, il soggetto medesimo trattiene sui corrispettivi maturati successivamente alla riscontrata inadempienza e fintanto che la stessa perduri una somma pari al 10 per cento dell’importo della rata di acconto o di saldo, in caso di inadempimento dell’appaltatore, ovvero pari al 10 per cento dell’importo del contratto di subappalto o di cottimo, in caso di inadempimento del subappaltatore o cottimista. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, sono autorizzati ad incamerare definitivamente le somme a detto titolo trattenute qualora le riscontrate inadempienze persistano all’atto dell’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;».

     4. Il primo periodo della lettera d) del comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 12/1996, come modificata dall’articolo 26, comma 4, della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente: «l’obbligo per l’appaltatore di consegna al soggetto appaltante, tramite il coordinatore del ciclo, di un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest’ultimo non sia previsto dalla normativa statale vigente, prima della consegna dei lavori o della sottoscrizione del contratto.».

     5. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 12/1996, come modificata dal comma 4, è inserita la seguente:

     «d bis) l’obbligo per l’appaltatore di consegna al soggetto appaltante, tramite il coordinatore del ciclo, prima della consegna dei lavori o della sottoscrizione del contratto, di un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, quando questo sia previsto dalla normativa statale vigente, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera d). Nel caso in cui tale obbligo non sia rispettato, si applicano le disposizioni di cui alla lettera d);».

     6. Dopo il comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 12/1996, come modificato dai commi 2, 3, 4 e 5, è aggiunto il seguente:

     «2 bis. La Regione promuove intese con gli enti previdenziali, assicurativi e con la cassa edile finalizzate all’introduzione di un documento unico sulla regolarità contributiva delle imprese esecutrici, a qualsiasi titolo, di lavori pubblici. Il documento unico certifica, in occasione di ogni pagamento e alla conclusione dei lavori, la regolarità contributiva delle imprese esecutrici in relazione al rapporto di lavoro e agli obblighi previdenziali e assicurativi.».

 

     Art. 31. (Modificazioni all’articolo 32).

     1. Al comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 12/1996, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo la lettera a), è inserita la seguente:

     «a bis) per cause impreviste e imprevedibili, non rilevabili al momento della redazione del progetto e non imputabili al soggetto appaltante;»;

     b) alla lettera b), come sostituita dall’articolo 27, comma 1, della l.r. 29/1999, le parole: «per cause impreviste e imprevedibili, non rilevabili al momento della redazione del progetto e non imputabili alla stazione appaltante, o» sono soppresse.

     2. Il comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 12/1996, come modificato dall’articolo 27, commi 3 e 4, della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

     «2. Ferma restando l’impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell’appalto, non sono considerate varianti ai sensi del comma 1 gli interventi:

     a) disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, purché siano contenuti entro un importo non superiore al 20 per cento delle somme previste per ogni gruppo di lavorazioni ritenute omogenee secondo le indicazioni del capitolato speciale e purché non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera. Qualora gli interventi siano disposti dal soggetto appaltante, per proprie sopravvenute esigenze, il predetto limite non trova applicazione nel rispetto dell’importo del contratto stipulato;

     b) disposti dal dirigente competente e finalizzati al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, nell’esclusivo interesse del soggetto appaltante. Tali variazioni, in aumento o in diminuzione, non prevedibili al momento della stipula del contratto, non devono comunque comportare una spesa superiore al 5 per cento dell’importo originario del contratto e devono trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.».

     3. Al comma 9 dell’articolo 32 della l.r. 12/1996, la parola: «complessivamente» è soppressa.

     4. Il comma 10 dell’articolo 32 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

     «10. Ai fini di quanto disposto al comma 1, lettera c), si considerano errori di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica ed urbanistico-edilizia vincolante per la progettazione del lavoro pubblico, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta e la violazione delle comuni norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.».

     5. Il comma 11 dell’articolo 32 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

     «11. Qualora la relazione del coordinatore del ciclo redatta ai sensi del comma 7 ponga in evidenza la possibilità di riscontrare da parte dell’appaltatore, già in sede di presentazione dell’offerta, l’errore o l’omissione di cui al comma 1, lettera c), l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori variati, anche per la parte eccedente il quinto dell’importo contrattuale, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità.».

     6. Il comma 12 dell’articolo 32 della l.r. 12/1996, già sostituito dall’articolo 27, comma 5, della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

     «12. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, impongono all’appaltatore l’esecuzione dei lavori suppletivi ai prezzi contrattuali originari. Ove i lavori suppletivi necessari per il completamento dell’appalto ammontino complessivamente ad un importo che ecceda il quinto dell’importo originario del contratto, il soggetto appaltante può, su proposta del coordinatore del ciclo, procedere alla risoluzione del contratto limitandosi al pagamento, alle condizioni contrattuali originarie, del corrispettivo dei lavori eseguiti, dei materiali utili in cantiere e del decimo dell’importo delle opere non eseguite calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti ovvero, in alternativa, procedere all’esecuzione in variante dei lavori fino alla concorrenza dell’importo previsto in contratto; in tal caso, nessun compenso è dovuto all’appaltatore quale indennità di fermo cantiere.».

     7. Dopo il comma 12 dell’articolo 32 della l.r. 12/1996, come sostituito dal comma 6, è aggiunto il seguente:

     «12 bis. Nelle ipotesi di varianti conseguenti a cause impreviste e imprevedibili di cui al comma 1, lettera a bis), ove i lavori suppletivi necessari per il completamento dell’appalto ammontino complessivamente ad un importo che ecceda i tre decimi dell’importo originario del contratto, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, possono procedere, secondo quanto stabilito al comma 12, alla risoluzione del contratto ovvero all’esecuzione in variante dei lavori fino alla concorrenza dell’importo previsto in contratto.».

 

     Art. 32. (Sostituzione dell’articolo 33).

     1. L’articolo 33 della l.r. 12/1996, come modificato dall’articolo 28 della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

     «Art. 33. (Subappalto).

     1. Tutte le lavorazioni, comprese le opere scorporabili, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili ed affidabili in cottimo. Per quanto riguarda le lavorazioni della categoria prevalente e quelle per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica ai sensi dell’articolo 28, comma 16, il bando di gara o la lettera di invito e, comunque, il capitolato speciale d’appalto di cui all’articolo 30, comma 3, definiscono la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle lavorazioni medesime, ma in ogni caso fino ad un massimo del 30 per cento, compresa l’incidenza dei cottimi e dei noli a caldo, dell’importo delle lavorazioni direttamente identificate nella categoria prevalente o nelle categorie di cui all’articolo 28, comma 16. Laddove, peraltro, il soggetto appaltante ravvisi la sussistenza di particolari ragioni che rendono opportuno escludere il ricorso al subappalto, in una o più lavorazioni riconducibili alle predette categorie, inserisce tale divieto nel bando di gara o nella lettera di invito, su proposta motivata del coordinatore del ciclo.

     2. Per esigenze di semplificazione ed accelerazione dell’azione amministrativa, non è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, l’affidamento in subappalto o in cottimo di lavorazioni di importo inferiore a 15.000 euro, a condizione che l’affidatario del subappalto o del cottimo risulti iscritto nel registro delle imprese per attività inerenti all’oggetto dei lavori e produca attestazione di regolarità relativamente agli adempimenti contributivi e che l’appaltatore apporti le opportune integrazioni ai piani della sicurezza e comunichi al soggetto appaltante, che può esprimere motivato diniego, almeno dieci giorni prima dell’inizio delle lavorazioni, il nominativo del subappaltatore o cottimista, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro.

     3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, l’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

     a) che l’appaltatore abbia indicato, con dichiarazione prodotta prima della sottoscrizione del contratto ed allegata al medesimo, i lavori o le parti di lavoro che intende subappaltare o concedere in cottimo;

     b) che l’appaltatore provveda ad inoltrare al coordinatore del ciclo la richiesta di autorizzazione e la bozza di contratto almeno trenta giorni prima della data prevista per l’inizio della prestazione del subappaltatore o cottimista ovvero almeno quaranta giorni prima della predetta data in ipotesi di subappalto o cottimo di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro;

     c) che il contratto di subappalto o cottimo contenga riferimenti espliciti alle prescrizioni normative e contrattuali dei lavori oggetto del subappalto o cottimo, con particolare riferimento alla qualità, ai tempi e alle misure per la sicurezza dei lavoratori, nonché allo svolgimento dell’attività di controllo da parte dell’appaltatore;

     d) che l’appaltatore sia in grado di dimostrare al soggetto appaltante la disponibilità di sistemi e di strutture di supervisione, di supporto e di controllo dell’attività del subappaltatore o cottimista, idonei al soddisfacimento del contenuto del contratto principale in relazione alle specifiche tipologie dei lavori oggetto di subappalto o cottimo;

     e) che il subappaltatore o cottimista sia in possesso dei richiesti requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei lavori oggetto del contratto di subappalto o cottimo;

     f) che non sussista, nei confronti del subappaltatore o cottimista, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), e successive modificazioni, ovvero una delle cause di esclusione di cui all’articolo 23 bis;

     g) che l’appaltatore provveda, almeno venti giorni prima della data prevista per l’inizio della prestazione del subappaltatore o cottimista, alla consegna di copia autentica del contratto di subappalto o cottimo al coordinatore del ciclo, corredata della dichiarazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 31, comma 2, lettera c);

     h) che l’appaltatore garantisca l’adempimento, da parte di tutti i subappaltatori o cottimisti, degli obblighi ai quali gli stessi sono tenuti in materia di osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore in vigore, in materia di denuncia e versamenti contributivi e di adempimenti per la sicurezza.

     4. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, accertano le condizioni di cui al comma 3 e provvedono al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Decorso inutilmente tale termine, l’autorizzazione si intende concessa.

     5. È vietato l’artificioso frazionamento degli affidamenti in subappalto o cottimo allo scopo di sottrarli alla disciplina dettata in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici ed al regime dell’autorizzazione da parte del soggetto appaltante.

     6. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, corrispondono all’appaltatore l’importo dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista. È fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall’appaltatore via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

     7. In caso di mancato pagamento del subappaltatore o cottimista da parte dell’appaltatore, comprovato dall’omessa trasmissione delle fatture quietanzate entro il termine e con le modalità di cui al comma 6, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, provvedono senza indugio al pagamento diretto, al subappaltatore o cottimista che ne faccia richiesta, dell’importo dei lavori dagli stessi eseguiti, fino alla concorrenza del corrispettivo desumibile dal contratto d’appalto, diminuito dell’eventuale ribasso stabilito nel contratto di subappalto o cottimo.

     8. In deroga a quanto previsto al comma 6, l’appaltatore ed il subappaltatore o cottimista, all’atto della richiesta di autorizzazione, possono convenire che il soggetto appaltante provveda a corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti. In tale ipotesi, la corresponsione diretta al subappaltatore o cottimista avviene sulla base delle comunicazioni dell’appaltatore e, in assenza di queste, fino alla concorrenza del corrispettivo desumibile dal contratto d’appalto, diminuito dell’eventuale ribasso stabilito nel contratto di subappalto o cottimo. Le modalità di espletamento di tale procedura sono stabilite nel capitolato speciale d’appalto di cui all’articolo 30, comma 3.

     9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi contratto avente ad oggetto attività, ovunque espletate, che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare.».

 

     Art. 33. (Modificazioni all’articolo 34).

     1. Il comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 12/1996, come da ultimo modificato dall’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2001, n. 40, è sostituito dal seguente:

     «1. Al fine di garantire la serietà dell’offerta e di tutelare il soggetto appaltante dai danni che potrebbero derivargli dalla mancata sottoscrizione del contratto d’appalto di lavori pubblici, per fatto e colpa dell’aggiudicatario, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, provvedono a richiedere ai concorrenti, contestualmente alla presentazione dell’offerta, la costituzione di una cauzione pari al 2 per cento dell’importo posto a base di gara, al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto di IVA. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, provvedono a restituire tale cauzione ai concorrenti che non risultano aggiudicatari entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva o dalla scadenza del termine di validità dell’offerta. Per l’aggiudicatario tale cauzione risulta automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto. In caso di aggiudicazione mediante appalto-concorso ai sensi dell’articolo 24, comma 2, tale cauzione è mantenuta sino all’approvazione della progettazione esecutiva.».

     2. Al comma 1 bis dell’articolo 34 della l.r. 12/1996, come inserito dall’articolo 29, comma 2, della l.r. 29/1999, le parole: «dalla data di presentazione dell’offerta» sono sostituite dalle seguenti: «dalla scadenza del termine di ricezione delle offerte.».

     3. Il comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

     «2. L’esecutore dei lavori, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una cauzione definitiva pari al 10 per cento del valore del contratto, IVA esclusa. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’incremento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Al raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d’avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell’importo contrattuale, la cauzione definitiva è svincolata in ragione del 50 per cento dell’ammontare garantito; l’ammontare residuo è svincolato al termine della sua efficacia. La mancata costituzione della cauzione determina l’affidamento dell’appalto o della concessione in favore del concorrente che segue nella graduatoria e l’incameramento della cauzione provvisoria di cui al comma 1 prestata dall’aggiudicatario inadempiente. La cauzione copre gli oneri conseguenti al mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto e da eventuali contratti di subappalto o cottimi e cessa di avere effetto solo alla data di accettazione delle opere di cui all’articolo 17 ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori senza che il soggetto appaltante abbia provveduto all’avvio delle operazioni di collaudo. La cessazione degli effetti, nel caso di garanzie prestate mediante fideiussioni assicurative o bancarie, opera automaticamente anche nei confronti dell’istituto emittente, indipendentemente dalla restituzione dei certificati da parte del soggetto appaltante. Nell’appalto-concorso di cui all’articolo 24, comma 2, la cauzione definitiva deve essere costituita entro dieci giorni dalla avvenuta approvazione della progettazione esecutiva.».

     4. Alla lettera a) del comma 2 bis dell’articolo 34 della l.r. 12/1996, come inserito dall’articolo 29, comma 3, della l.r. 29/1999, le parole: «, per le imprese certificate,» sono soppresse.

     5. Al comma 6 dell’articolo 34 della l.r. 12/1996, le parole: «con la stessa deliberazione di cui all’art. 23, comma 1» sono soppresse.

     6. Dopo il comma 6 dell’articolo 34 della l.r. 12/1996, come modificato dal comma 5, è inserito il seguente:

     «6 bis. Per l’affidamento dei servizi di cui all’articolo 20, il bando di gara indica le modalità di costituzione e l’ammontare della cauzione provvisoria e di quella definitiva poste a garanzia, rispettivamente, della serietà dell’offerta e della corretta esecuzione del servizio.».

     7. Il terzo periodo del comma 7 dell’articolo 34 della l.r. 12/1996, come modificato dall’articolo 29, comma 6, della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente: «La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori progettati con il limite di 1.000.000 di euro, per lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 2.500.000 euro, per lavori di importo superiore a 5.000.000 di euro, IVA esclusa, e deve essere mantenuta sino all’accettazione delle opere eseguite; il coordinatore, in caso di interruzione del ciclo di realizzazione dei lavori per cause non imputabili al progettista, deve autorizzare la sospensione della polizza.».

     8. Al comma 8 bis dell’articolo 34 della l.r. 12/1996, come inserito dall’articolo 29, comma 7, della l.r. 29/1999, le parole: «nei casi di cui all’art. 11, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «successiva alla sospensione di cui al comma 7».

 

     Art. 34. (Modificazioni all’articolo 35).

     1. Il comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

     «1. I lavori pubblici da realizzare con il concorso del capitale privato possono essere affidati in concessione. La concessione deve avere ad oggetto, oltre all’esecuzione, anche la gestione delle opere. La controprestazione a favore del concessionario deve consistere unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l’opera. Qualora necessario, il soggetto concedente assicura al concessionario l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità e tipologia del servizio da prestare, anche mediante un prezzo il cui pagamento a saldo avviene contestualmente all’attestazione di cui al comma 10. A titolo di prezzo, il soggetto concedente può altresì attribuire al concessionario la proprietà o il godimento di beni immobili nella propria disponibilità, ancorché da realizzarsi nell’ambito della concessione medesima.».

     2. Il comma 4 dell’articolo 35 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

     «4. La redazione della progettazione esecutiva di cui all’articolo 14, unitamente alla predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento previsto dalla normativa vigente, avviene a cura e spese del concessionario che, ai fini della disciplina in materia di sicurezza nei cantieri, assume la veste di committente. La progettazione esecutiva è trasmessa a cura del concessionario al coordinatore del ciclo per la verifica di conformità con le precedenti fasi di progettazione e con il contenuto della convenzione di concessione. Tale verifica costituisce il presupposto per lo svolgimento delle eventuali gare di appalto di cui al comma 8 e, comunque, per l’inizio dei lavori.».

     3. La lettera d) del comma 5 dell’articolo 35 della l.r. 12/1996 è sostituita dalla seguente:

     «d) gli ulteriori elementi di cui all’articolo 25, comma 3;».

     4. Il comma 7 dell’articolo 35 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

     «7. I concessionari di lavori pubblici, i soggetti da loro controllati o loro collegati possono eseguire direttamente i lavori rientranti nell’oggetto della concessione nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria e statale vigente, purché in possesso dei requisiti prescritti in materia di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici.».

     5. Il comma 9 dell’articolo 35 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

     «9. Le opere oggetto di concessione devono essere sottoposte al collaudo di cui all’articolo 17. Il collaudo deve altresì verificare il rispetto del contenuto della convenzione di concessione. Il collaudatore è nominato e remunerato dal soggetto concedente.».

 

     Art. 35. (Modificazioni all’articolo 37).

     1. Il comma 1 dell’articolo 37 della l.r. 12/1996, già sostituito dall’articolo 30, comma 1, della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

     «1. Il soggetto promotore di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), può promuovere, con l’assunzione parziale o totale a proprio carico degli oneri finanziari, la realizzazione di infrastrutture pubbliche idonee a soddisfare un bisogno collettivo, ancorché non inserite negli strumenti di programmazione approvati dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, mediante l’affidamento di una concessione di lavori pubblici ai sensi dell’articolo 35, ovvero la costituzione di una società a partecipazione pubblica ai sensi dell’articolo 36.».

     2. Dopo il comma 1 dell’articolo 37 della l.r. 12/1996, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

     «1 bis. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, possono procedere alla individuazione del soggetto promotore mediante avviso da pubblicarsi con le modalità di cui all’articolo 24, comma 6. L’avviso deve indicare i contenuti dell’offerta da produrre a corredo delle candidature, in conformità a quanto previsto dal comma 2, e i criteri per la selezione del promotore.».

     3. L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente: «Detto importo, soggetto ad accettazione da parte del soggetto appaltante, è comprensivo anche dei diritti di cui agli articoli 2578 e seguenti del codice civile e non può superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario.».

     4. Il comma 3 dell’articolo 37 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

     «3. Il soggetto appaltante valuta l’ammissibilità formale della proposta, anche sotto il profilo urbanistico ed ambientale.».

     5. Il comma 4 dell’articolo 37 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

     «4. Entro trenta giorni dalla conclusione, con esito positivo, delle valutazioni di cui al comma 3, il soggetto promotore è tenuto alla pubblicazione della proposta per estratto, secondo le modalità previste per i bandi di gara di importo corrispondente in base alla presente legge e alla normativa comunitaria e statale vigente. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’ultimo degli avvisi di cui al presente comma, chiunque può presentare osservazioni sulla proposta e sull’eventuale progettazione ad essa acclusa.».

     6. Al comma 5 dell’articolo 37 della l.r. 12/1996, le parole: «desumibili dagli atti pianificatori in tema di lavori pubblici di cui alla presente legge» sono soppresse.

     7. Dopo il comma 10 dell’articolo 37 della l.r. 12/1996, è inserito il seguente:

     «10.1. Il soggetto promotore selezionato ai sensi del comma 1 bis la cui proposta, tenuto conto delle osservazioni presentate, non sia stata ritenuta meritevole di accoglimento ha diritto alla corresponsione, a titolo di rimborso spese, di una somma pari al 50 per cento delle spese sostenute per la redazione della progettazione, quantificate ai sensi del comma 2.».

 

     Art. 36. (Inserimento dell’articolo 40 bis).

     1. Dopo l’articolo 40 della l.r. 12/1996, è inserito il seguente:

     «Art. 40 bis. (Consulta regionale per i lavori pubblici).

     1. Con decreto del Presidente della Regione, è istituita presso l’assessorato regionale competente in materia di opere pubbliche la Consulta regionale per i lavori pubblici, di seguito denominata Consulta.

     2. La Consulta resta in carica sino alla scadenza della legislatura nel corso della quale è stata istituita ed è composta:

     a) dall’assessore regionale competente in materia di opere pubbliche, o suo delegato, che la presiede;

     b) dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, o suo delegato;

     c) dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di beni culturali, o suo delegato;

     d) dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato;

     e) da un rappresentante degli enti locali, designato dal Consiglio permanente degli enti locali;

     f) da un rappresentante, designato d’intesa dagli ordini professionali interessati;

     g) da un rappresentante, designato d’intesa dai collegi professionali interessati;

     h) da due rappresentanti, designati d’intesa dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese operanti nel settore edile;

     i) da un rappresentante, designato d’intesa tra le associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti del settore edile.

     3. La Consulta è integrata dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di programmazione e bilancio, o suo delegato, quando gli argomenti in discussione abbiano riflessi sulla programmazione finanziaria.

     4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario designato nell’ambito della struttura regionale competente in materia di opere pubbliche.

     5. La Consulta è convocata dal suo presidente almeno due volte l’anno e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità; deve inoltre essere convocata entro il termine di quindici giorni dalla richiesta avanzata per iscritto da almeno un terzo dei suoi componenti.

     6. Le deliberazioni della Consulta sono assunte con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Le modalità ulteriori di funzionamento della Consulta sono stabilite nel regolamento interno di organizzazione, adottato dalla Consulta medesima, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

     7. Spetta alla Consulta:

     a) avanzare proposte sulle politiche regionali afferenti alla materia delle opere e dei lavori pubblici;

     b) esprimere pareri sui disegni di legge regionale relativi alla materia delle opere pubbliche;

     c) esprimere pareri su argomenti in relazione ai quali sia avanzata espressa richiesta da parte della Giunta regionale o del Consiglio regionale;

     d) proporre i criteri di elaborazione e di aggiornamento periodico dell’elenco prezzi di cui all’articolo 42;

     e) designare i componenti del Comitato ristretto e disporne la convocazione ai sensi dell’articolo 40 ter.

     8. La partecipazione ai lavori della Consulta e del Comitato ristretto è gratuita.».

 

     Art. 37. (Inserimento dell’articolo 40 ter).

     1. Dopo l’articolo 40 bis della l.r. 12/1996, come introdotto dall’articolo 36, è inserito il seguente:

     «Art. 40 ter. (Comitato ristretto).

     1. Il Comitato ristretto è organo ausiliario della Consulta ed è composto:

     a) dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, o suo delegato;

     b) dal rappresentante degli enti locali, designato in seno alla Consulta ai sensi dell’articolo 40 bis, comma 2, lettera e);

     c) da uno dei rappresentanti degli ordini e collegi professionali individuato, nel decreto di cui al comma 2, tra quelli designati in seno alla Consulta ai sensi dell’articolo 40 bis, comma 2, lettere f) e g);

     d) da uno dei rappresentanti delle associazioni di categoria individuato, nel decreto di cui al comma 2, tra quelli designati in seno alla Consulta ai sensi dell’articolo 40 bis, comma 2, lettera h);

     e) dal rappresentante delle associazioni sindacali, designato in seno alla Consulta ai sensi dell’articolo 40 bis, comma 2, lettera i).

     2. I componenti il Comitato ristretto sono nominati con decreto del Presidente della Regione e restano in carica sino alla scadenza della Consulta.

     3. Le riunioni del Comitato ristretto avvengono con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

     4. Spetta al Comitato ristretto:

     a) procedere, su richiesta della Consulta, all’esame preliminare delle materie sulle quali la stessa, ai sensi dell’articolo 40 bis, comma 6, è chiamata a deliberare;

     b) effettuare, su richiesta della Consulta, indagini, studi ed approfondimenti su specifici argomenti afferenti alla materia delle opere pubbliche, anche mediante l’eventuale ricorso a consulenze esterne.».

 

     Art. 38. (Modificazioni all’articolo 41).

     1. Il comma 5 dell’articolo 41 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

     «5. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, sono tenuti a fornire alla banca dati-osservatorio dei lavori pubblici le informazioni indicate in apposita deliberazione della Giunta regionale che definisce altresì le modalità di trasmissione. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera i), forniscono le informazioni richieste all’assessorato regionale competente in materia di agricoltura che ne cura direttamente la trasmissione alla banca dati-osservatorio dei lavori pubblici. L’erogazione di contributi o sovvenzioni regionali destinati alla realizzazione di opere e lavori pubblici può essere sospesa, sino ad avvenuta regolarizzazione, nei confronti dei soggetti appaltanti che omettano, senza giustificato motivo, di comunicare alla banca dati-osservatorio dei lavori pubblici le prescritte informazioni.».

 

     Art. 39. (Modificazioni all’articolo 42).

     1. Il comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

     «2. L’elenco prezzi è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed è aggiornato con cadenza annuale o infrannuale, ove necessario, su proposta della struttura centrale di coordinamento di cui all’articolo 40.».

     2. Al comma 2 bis dell’articolo 42 della l.r. 12/1996, come inserito dall’articolo 35 della l.r. 29/1999, le parole: «, di cui all’art. 23, comma 3, integrata da un rappresentante degli ordini professionali» sono soppresse.

     3. Il comma 4 dell’articolo 42 della l.r. 12/1996 è abrogato.

 

     Art. 40. (Modificazioni all’articolo 43).

     1. Il comma 3 dell’articolo 43 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

     «3. La Regione promuove la valorizzazione e l’utilizzo, nelle opere pubbliche, di materiali locali.».

     2. Il comma 4 dell’articolo 43 della l.r. 12/1996, come modificato dall’articolo 36 della l.r. 29/1999, è abrogato.

 

     Art. 41. (Modificazioni all’articolo 44).

     1. Il comma 2 dell’articolo 44 della l.r. 12/1996, già sostituito dall’articolo 37, comma 2, della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

     «2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di controllo della qualità delle opere pubbliche nelle fasi di esecuzione e di collaudo.».

 

     Art. 42. (Inserimento del capo VIII bis).

     1. Dopo il capo VIII della l.r. 12/1996, è inserito il seguente:

     «CAPO VIII BIS

     DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI CONCERNENTI I BENI CULTURALI

Art. 44 bis. (Ambito di applicazione. Definizioni).

     1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai lavori pubblici relativi ai beni mobili ed immobili ed agli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale e agli scavi archeologici, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), al fine di assicurare l’interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni ed in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.

     2. Le tipologie delle opere e dei lavori di cui al presente capo si configurano in:

     a) scavo archeologico;

     b) restauro e manutenzione di beni immobili;

     c) restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili di interesse storico, artistico ed archeologico.

     3. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, succedutesi in un determinato territorio, delle quali, con metodo stratigrafico, si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili. Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione del paleoambiente.

     4. Il restauro consiste in una serie organica di operazioni tecniche specifiche indirizzate alla tutela e valorizzazione dei caratteri storico-artistici dei beni culturali e alla conservazione della loro consistenza materiale.

     5. La manutenzione consiste in una serie di operazioni tecniche specialistiche, periodicamente ripetibili, volte a mantenere i caratteri storico-artistici e la materialità e la funzionalità del manufatto, garantendone la conservazione.

Art. 44 ter. (Attività di progettazione, di direzione dei lavori, di collaudo ed accessorie).

     1. L’attività di progettazione, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, si articola, secondo tre successivi livelli di approfondimento tecnico, in progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo.

     2. L’avvio dell’attività di progettazione può essere preceduto da uno studio di fattibilità relativo principalmente alle analisi propedeutiche, alle alternative di progetto e alla fattibilità tecnica.

     3. Per i lavori di scavo archeologico e di manutenzione di beni immobili e di beni mobili di interesse storico- artistico, la progettazione si articola in progetto preliminare e progetto definitivo.

     4. Per i lavori di restauro di superfici architettoniche decorate, di beni mobili di interesse storico e artistico, e di restauro di beni immobili di importo inferiore a 300.000 euro, la progettazione si articola in progetto preliminare e progetto esecutivo.

     5. I progetti sono costituiti dagli elaborati grafici e descrittivi di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, in quanto compatibili in relazione alla specificità dei beni sui quali si interviene.

     6. Nei casi in cui non sia necessaria idonea abilitazione professionale, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e alla direzione dei lavori possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente.

     7. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, la direzione dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente, in possesso di specifiche competenze coerenti con la tipologia di intervento.

     8. Per i lavori di scavo archeologico e di restauro, la direzione dei lavori può essere integrata da un direttore operativo con funzioni di direttore scientifico dei lavori.

     9. Per gli interventi su beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, l’organo incaricato delle operazioni di collaudo finale può comprendere un restauratore con esperienza almeno quinquennale o in possesso dei requisiti professionali stabiliti dalla normativa vigente.

     10. Per gli scavi archeologici e i lavori di restauro di beni mobili ed immobili, qualora sia stabilito nel capitolato speciale di appalto, è previsto il collaudo interno della documentazione grafica, fotografica e dei reperti, con l’emissione, da parte del direttore scientifico, in collaborazione con gli uffici competenti, degli attestati di regolare esecuzione facenti parte integrante delle contabilità e necessari per il rilascio del certificato di regolare esecuzione e del pagamento della rata di saldo.

     11. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, possono avvalersi, per tutta la durata dei lavori, di personale tecnico esterno per il controllo degli interventi, scelto sulla base del proprio curriculum.

Art. 44 quater. (Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo).

     1. Il progetto preliminare consiste in una relazione programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, e dei metodi di intervento; alla relazione programmatica sono allegati i necessari schemi grafici.

     2. Il progetto preliminare comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per definire la fattibilità amministrativa e tecnica, che offra gli elementi di giudizio per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo e per la stima del costo dell’intervento medesimo.

     3. Il quadro delle conoscenze consiste in una lettura dello stato esistente e nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo contesto storico e ambientale.

     4. Le indagini riguardano:

     a) l’analisi storico-critica;

     b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;

     c) il rilievo dei manufatti;

     d) la diagnostica sul campo e sul territorio;

     e) l’individuazione del comportamento strutturale e l’analisi del degrado e dei dissesti;

     f) l’individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.

     5. In ragione della complessità, dello stato di conservazione e dei caratteri storico-artistici del manufatto, il progetto preliminare può limitarsi a comprendere le ricerche e le indagini strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di restauro e dei relativi costi di intervento.

     6. Il soggetto appaltante, per interventi di particolare complessità o specificità, può prevedere, in sede di progettazione preliminare, la redazione di una o più schede tecniche, finalizzate alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell’intervento da realizzare; la scheda tecnica è obbligatoria qualora si tratti di interventi relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni architettonici.

     7. La scheda tecnica di cui al comma 6 è redatta e sottoscritta da professionisti o da soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente ed è finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e dell’intervento da realizzare.

     8. Il progetto definitivo studia il bene con riferimento all’intero complesso e al contesto ambientale in cui il bene è inserito, approfondisce gli apporti disciplinari necessari, definisce i collegamenti interdisciplinari, gli indirizzi culturali e le compatibilità fra progetto e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dallo stato di fatto, configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorità, i tipi e i metodi di intervento, con particolare riguardo ai possibili conflitti tra l’esigenza di tutela e i fattori di degrado.

     9. Il progetto esecutivo definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti singole parti del complesso, prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche, indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso della prima fase dei lavori. Esso può essere redatto per stralci successivi di intervento, entro il quadro tracciato dal progetto definitivo, e si avvale, ove necessario, di nuovi approfondimenti di indagine a completamento delle indagini e ricerche precedentemente svolte.

     10. Il progettista, in collaborazione con il direttore dei lavori, adegua il progetto esecutivo nel corso dei lavori sulla base dei risultati delle operazioni compiute o dei rinvenimenti effettuati o dei sondaggi eseguiti; il progettista propone al coordinatore del ciclo gli adeguamenti progettuali necessari al fine della loro approvazione da parte degli organi competenti.

Art. 44. quinquies. (Progettazione dello scavo archeologico).

     1. Il progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico prevede l’impianto di un cantiere di ricerche e l’individuazione di elementi di giudizio per la valutazione delle scelte di priorità, nonché dei tipi e dei metodi di intervento. A tal fine, il progetto preliminare è costituito da una relazione programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settore di indagini, alla quale sono allegati i necessari schemi grafici.

     2. La relazione programmatica illustra tempi e modi dell’intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti sia, infine, al loro studio e pubblicazione.

     3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente.

     4. Le indagini riguardano:

     a) il rilievo generale;

     b) le ricognizioni territoriali e le indagini diagnostiche;

     c) il programma delle indagini complementari necessarie.

     5. I risultati delle indagini previste nel progetto preliminare confluiscono nel progetto definitivo.

     6. Il progetto definitivo comprende dettagliate previsioni relative alle fasi delle diverse categorie di intervento e indica la durata di ciascuna di esse.

     7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:

     a) scavo archeologico:

     1) scavo;

     2) documentazione grafica;

     3) documentazione fotografica;

     b) restauro di reperti mobili ed immobili:

     1) restauro;

     2) schedatura dei reperti e delle azioni;

     3) immagazzinamento e protezione dei reperti e dei campioni.

     8. Il progetto definitivo specifica altresì i costi relativi:

     a) alle opere provvisionali;

     b) alle opere in economia;

     c) agli oneri per la sicurezza;

     d) alle opere suscettibili di non esatta valutazione;

     e) a studi e pubblicazioni;

     f) alle possibili forme di fruizione, anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del testo;

     g) alla manutenzione programmata.

     9. Il progetto definitivo contiene inoltre la definizione della natura delle categorie dei lavori, distinguendo quelli di prevalente merito archeologico, da appaltare a ditte in possesso di requisiti specifici.

     10. In caso di scoperte di interesse archeologico, gli elementi di conoscenza raccolti confluiscono nel progetto preliminare.

Art. 44 sexies. (Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza).

     1. La progettazione dei lavori di impiantistica e per la sicurezza si articola in progetto preliminare ed esecutivo. Gli elaborati redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento prevedono l’impiego delle tecnologie più idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nell’organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e devono tendere ad offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico-artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione.

     2. La progettazione di cui al comma 1 comprende altresì i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione, con l’indicazione delle scorte di magazzino necessarie per garantire la continuità del servizio.

Art. 44 septies. (Lavori di manutenzione).

     1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere tutte le specifiche previste per i livelli di progettazione preliminare e definitiva e sono eseguiti anche sulla base di una perizia di spesa contenente:

     a) la descrizione del bene, corredata di eventuali elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala;

     b) il capitolato speciale, con la descrizione delle operazioni da eseguire ed i relativi tempi;

     c) il computo metrico;

     d) l’elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni.

Art. 44 octies. (Consuntivo scientifico).

     1. Al termine del lavoro, il direttore dei lavori predispone una relazione finale tecnico-scientifica quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per un eventuale e futuro programma di intervento sul bene, esplicitando i risultati culturali e scientifici raggiunti, allegando la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l’intervento ed indicando l’esito delle ricerche e delle analisi compiute e i problemi riscontrati per i futuri interventi.

     2. La relazione di cui al comma 1 è conservata presso il soggetto appaltante ed è trasmessa in copia alla struttura regionale competente in materia di beni culturali.

Art. 44 novies. (Qualificazione).

     1. I lavori disciplinati dal presente capo, di qualunque importo, possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati sulla base della normativa statale vigente.

Art. 44 decies. (Limiti all’affidamento congiunto e all’affidamento unitario).

     1. I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal coordinatore del ciclo, non rendano necessario l’affidamento congiunto.

     2. È consentito affidare separatamente, previo provvedimento motivato del coordinatore del ciclo che ne indichi le caratteristiche distintive, i lavori concernenti beni i quali, ancorché inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare unitario, siano distinti in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica e all’epoca di realizzazione, ovvero alle tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi.

Art. 44 undecies. (Affidamento dei lavori).

     1. Gli appalti di importo inferiore a 1.500.000 euro, IVA esclusa, possono essere affidati, oltre che con le procedure indicate nella presente legge, mediante licitazione privata semplificata. A tal fine, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, invitano a presentare offerta almeno dieci concorrenti scelti, a rotazione, fra quelli di cui al comma 2, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell’appalto.

     2. I soggetti di cui all’articolo 28, comma 1, interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma 1, possono presentare apposita domanda. La domanda presentata nel mese di dicembre ha validità per l’anno successivo a quello della domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha validità per l’anno finanziario corrispondente a quello della domanda stessa. La domanda deve essere corredata di copia in forma autentica dell’attestazione di qualificazione SOA e di dichiarazione sostitutiva con la quale il richiedente attesta di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto.

     3. L’affidamento mediante procedura negoziata è ammesso, nel rispetto dei principi di adeguata pubblicità, trasparenza, imparzialità, garantiti mediante comunicazione alla banca dati–osservatorio dei lavori pubblici di cui all’articolo 41, nei seguenti casi:

     a) per lavori di importo complessivo non superiore a 500.000 euro, mediante gara informale, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati per i lavori oggetto dell’appalto; la lettera di invito e l’elenco delle imprese invitate sono trasmessi preventivamente alla banca dati osservatorio dei lavori pubblici, che provvede a curarne un’adeguata pubblicizzazione;

     b) per lavori di importo complessivo anche superiore a 500.000 euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora per motivata urgenza, attestata dal coordinatore del ciclo, si rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento ovvero qualora il contratto d’appalto sia stato oggetto di rescissione ai sensi dell’articolo 340 della l. 2248/1865, all. F, oppure si sciolga per effetto del sopravvenuto fallimento dell’appaltatore o della liquidazione coatta dello stesso;

     c) per lavori di importo complessivo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, scelti dal soggetto appaltante, che deve comunque verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e motivare l’individuazione del contraente in relazione alle prestazioni da affidare;

     d) per lavori relativi a lotti successivi di progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all’impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedura aperta o ristretta e che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l’eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l’importo successivo al fine dell’applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo all’ultimazione del lavoro dell’appalto iniziale.

     4. È consentito l’affidamento a trattativa privata al soggetto esecutore di un appalto di lavori complementari non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell’affidamento precedentemente disposto, i quali siano diventati, a seguito di circostanze imprevedibili, necessari alla realizzazione dell’intervento complessivo, sempre che tali lavori non possano essere separati dall’appalto principale senza gravi inconvenienti tecnici o economici per il soggetto appaltante, oppure, anche se separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L’importo di detti lavori complementari non può comunque complessivamente superare il 50 per cento di quello dell’appalto principale.

     5. L’affidamento mediante appalto-concorso è consentito per i soli lavori di particolare entità e complessità di conservazione, di restauro, di adeguamento funzionale e strutturale e di valorizzazione dei beni culturali, sentita la struttura regionale competente in materia di beni culturali.

     6. Sono eseguibili in economia, nei limiti di importo e con le modalità di cui agli articoli 15 bis e 15 ter, le seguenti tipologie di lavori:

     a) lavori di restauro, recupero e manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici di interesse architettonico e storico-artistico;

     b) lavori di scavo archeologico e di restauro dei beni mobili ed immobili;

     c) lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e di superfici decorate di beni architettonici;

     d) lavori di indagine e di conoscenza propedeutici e necessari alla redazione di studi e progetti;

     e) lavori di completamento, di integrazione ovvero di modifica parziale di interventi precedenti.

Art. 44 duodecies. (Criteri di aggiudicazione).

     1. I contratti di appalto dei lavori disciplinati dal presente capo possono essere stipulati a misura, a corpo ovvero a corpo e a misura, in relazione alle caratteristiche dell’intervento oggetto dell’appalto.

     2. L’aggiudicazione degli appalti di cui al comma 1 può avvenire:

     a) con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara;

     b) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

     3. L’aggiudicazione dei lavori relativi a beni mobili o superfici decorate di beni architettonici, il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 di euro, può essere disposta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori di valutazione, ancorché non esclusivi, il prezzo e l’apprezzamento del curriculum dell’impresa esecutrice, in relazione alle caratteristiche dell’intervento individuate nella scheda tecnica di cui all’articolo 44 quater, comma 6.

     4. Nei casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi valutati ai fini della partecipazione non possono essere apprezzati quali componenti dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

     5. Quando l’affidamento ha ad oggetto la progettazione e l’esecuzione dell’intervento, l’aggiudicazione avviene in ogni caso secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

     6. Nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, hanno l’obbligo di verificare le offerte anomale con le modalità di cui all’articolo 25, comma 6.

Art. 44 terdecies. (Varianti).

     1. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, oltre che nei casi previsti dall’articolo 32, su proposta del direttore dei lavori e sentito il progettista, se giustificate dall’evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

     2. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l’opera nel suo insieme e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20 per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare l’importo complessivo contrattuale.

     3. Per le finalità di cui al comma 2, il coordinatore del ciclo può, altresì, disporre varianti in aumento rispetto all’importo originario del contratto entro il limite del 10 per cento, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione del soggetto appaltante.

     4. Sono ammesse, nel limite del sesto quinto dell’importo contrattuale, le varianti in corso d’opera resesi necessarie, in relazione alla natura e alla specificità dei beni oggetto di intervento, per fatti verificatisi in corso d’opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale o per adeguare l’impostazione progettuale, qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell’intervento.

     5. In caso di proposta di varianti in corso d’opera, il coordinatore del ciclo può chiedere apposita relazione sulla proposta al collaudatore, qualora nominato.

Art. 44 quaterdecies. (Contratti di sponsorizzazione e contratti misti).

     1. Per i lavori disciplinati dal presente capo realizzati mediante contratti di sponsorizzazione a cura e spese dello sponsor, nel rispetto dei principi e dei limiti comunitari in materia, non trovano applicazione le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle relative alla qualificazione dei progettisti e dei soggetti esecutori. In tal caso, la struttura regionale competente in materia di beni culturali impartisce le opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere e alla direzione dei lavori.

     2. Qualora, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei musei, degli archivi e delle biblioteche o di altri luoghi culturali o la manutenzione ed il restauro dei giardini storici, i servizi di installazione e montaggio di attrezzature ed impianti e le forniture di materiali ed elementi, nonché le forniture degli arredi da collocare nei locali e nelle aree assumano rilevanza prevalente ai fini dell’oggetto dell’appalto e della qualità dell’intervento, si applica la disciplina, rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche se il valore economico dei lavori di installazione e di adeguamento dell’immobile risulti superiore.

     3. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 2 devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dalla normativa statale vigente.

     4. Negli appalti di cui al comma 2, il soggetto appaltante è obbligato a specificare, nel bando di gara o nella lettera di invito, i requisiti di qualificazione che i candidati debbono possedere con riferimento all’oggetto complessivo della gara. Nei casi di trattativa privata senza pubblicazione di bando, il soggetto appaltante è tenuto a stabilire preventivamente i requisiti di qualificazione che devono essere garantiti.

Art. 44 quindecies. (Rinvio).

     1. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente capo, trovano applicazione le disposizioni della presente legge.».

 

     Art. 43. (Modificazioni all’articolo 45).

     1. Il comma 1 dell’articolo 45 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

     «1. I costi relativi alle attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo concorrono alla determinazione del costo complessivo dei lavori oggetto di appalto.».

     2. Il comma 2 dell’articolo 45 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

     «2. Gli oneri inerenti ai servizi di ingegneria e di architettura, ivi compresi le prove e le indagini, gli studi di fattibilità e le attività di supporto al coordinatore del ciclo e ai tecnici incaricati della progettazione o della direzione lavori, le spese connesse alle procedure di affidamento dei predetti servizi e dei lavori, le spese relative agli atti pianificatori di cui agli articoli 6 e 7 e le somme di cui al comma 7 fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dei soggetti appaltanti.».

     3. Al comma 4 dell’articolo 45 della l.r. 12/1996, le parole: «dagli art. 25 e 26» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 25».

     4. Il comma 7 dell’articolo 45 della l.r. 12/1996, già sostituito dall’articolo 38 della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

     «7. Tra il personale dipendente del soggetto appaltante incaricato della progettazione, della funzione di direzione dei lavori, del coordinamento in materia di sicurezza, della conduzione dei lavori in economia ovvero nominato collaudatore o coordinatore del ciclo di realizzazione, i loro collaboratori incaricati di funzioni tecniche e il personale preposto direttamente alla gestione delle procedure di affidamento e subaffidamento dei lavori e dei connessi servizi di ingegneria e di architettura è ripartita una somma, con le modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, non superiore al 2 per cento, al lordo degli oneri previdenziali, dell’importo a base di gara. Il soggetto appaltante assume a proprio totale carico gli oneri finanziari connessi alla stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale in favore dei predetti dipendenti.».

 

     Art. 44. (Disposizioni di coordinamento).

     1. La parola: «ECU», ovunque ricorra nella l.r. 12/1996, è sostituita dalla seguente: «euro».

 

     Art. 45. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 12/1996:

     a) l’articolo 23;

     b) il comma 2 dell’articolo 38;

     c) la lettera e) del comma 3 dell’articolo 39;

     d) la lettera e) del comma 3 dell’articolo 40;

     e) il comma 5 dell’articolo 46.

     2. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni:

     a) il comma 5 dell’articolo 17 e gli articoli 20, 31 e 36 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29;

     b) il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1.

 

     Art. 46. (Disposizioni transitorie).

     1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

     a) ai lavori pubblici di interesse regionale per i quali il provvedimento di indizione della gara sia stato adottato dall’organo competente prima della data di entrata in vigore della presente legge;

     b) agli affidamenti di servizi di ingegneria e di architettura, già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 47. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.