Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni |
Data: | 13/09/2001 |
Numero: | 78 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'allegato IV della direttiva 93/36/CEE è sostituito dall'allegato I di cui alla presente direttiva |
Art. 2. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° maggio 2002. Essi ne informano [...] |
Art. 3. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 3.3.707 - Direttiva 13 settembre 2001, n. 78.
Direttiva n. 2001/78/CE della Commissione che modifica l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, gli allegati IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, gli allegati III e IV della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, modificate dalla direttiva 97/52/CE, nonché gli allegati XII a XV, XVII e XVIII della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/4/CE.(Direttiva sull'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche).
Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 29 ottobre 2001, n. L 285).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE e 93/38/CEE stabiliscono l'obbligo di pubblicare bandi di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee per le procedure che entrano nei loro campi di applicazione e specificano gli elementi che devono figurare obbligatoriamente in questi avvisi. Le suddette direttive stabiliscono inoltre "modelli di bandi" che devono essere utilizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici. Tale obbligo deriva dall'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 93/36/CEE, dall'articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 93/37/CEE, dall'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 92/50/CEE, nonché dagli articoli 21, paragrafi 1 e 4, 22, paragrafi 2, e 24, paragrafo 1, della direttiva 93/38/CEE.
(2) La Commissione ha adottato una raccomandazione (91/561/CEE) e una comunicazione il 30 dicembre 1992 [1]. Essa ha inoltre raccomandato l'impiego di taluni modelli "standard" di bando di gara d'appalto per forniture e per lavori. Questi modelli "standard" sono diversi dai modelli figuranti negli allegati delle direttive.
(3) E’ ora opportuno modificare i modelli di bando di gara contenuti nelle direttive al fine di contribuire a semplificare l'applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità adattandoli nel contempo ai mezzi elettronici sviluppati nel quadro del sistema d'informazione sugli appalti pubblici (SIMAP), istituito dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri. Inoltre, l'utilizzo di modelli di formulari nonché l'eventuale ricorso al Vocabolario comune per gli appalti (Common Procurement Vocabulary è CPV) faciliteranno l'accesso all'informazione e contribuiranno ad una più grande trasparenza degli appalti. Ai fini di una maggiore chiarezza, è dunque opportuno sostituire i predetti allegati con i modelli di formulari.
(4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi ai pareri del comitato consultivo per gli appalti pubblici, nonché quello per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni,
[1] Comunicazione della Commissione relativa ai formulari da utilizzare da parte delle amministrazioni aggiudicatrici per l'entrata in vigore della
ha adottato la presente direttiva:
1. L'allegato IV della direttiva 93/36/CEE è sostituito dall'allegato I di cui alla presente direttiva.
2. Gli allegati IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE sono sostituiti rispettivamente dagli allegati II, III e IV di cui alla presente direttiva.
3. Gli allegati III e IV della direttiva 92/50/CEE sono sostituiti rispettivamente dagli allegati V e VI di cui alla presente direttiva.
4. Gli allegati XII-XV, XVII e XVIII della direttiva 93/38/CEE sono sostituiti rispettivamente dagli allegati VII-XII di cui alla presente direttiva.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° maggio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui all'articolo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Allegato I [1]
(Omissis).
Allegato II [2]
(Omissis).
Allegato III [3]
(Omissis).
Allegato IV [4]
(Omissis).
Allegato V [5]
(Omissis).
Allegato VI [6]
(Omissis).
Allegato VII [7]
(Omissis).
Allegato VIII [8]
(Omissis).
Allegato IX [9]
(Omissis).
Allegato X [10]
(Omissis).
Allegato XI [11]
(Omissis).
Allegato XII [12]
(Omissis).
[1] Allegato corretto con rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 2002, n. L 214.
[2] Allegato corretto con rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 2002, n. L 214.
[3] Allegato corretto con rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 2002, n. L 214.
[4] Allegato corretto con rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 2002, n. L 214.
[5] Allegato corretto con rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 2002, n. L 214.
[6] Allegato corretto con rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 2002, n. L 214.
[7] Allegato corretto con rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 2002, n. L 214.
[8] Allegato corretto con rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 2002, n. L 214.
[9] Allegato corretto con rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 2002, n. L 214.
[10] Allegato corretto con rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 2002, n. L 214.
[11] Allegato corretto con rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 2002, n. L 214.
[12] Allegato corretto con rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 2002, n. L 214.