Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.2 bilancio e contabilità |
Data: | 23/07/2010 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. (Aggiornamento dei residui attivi) |
Art. 2. (Aggiornamento dei residui passivi) |
Art. 3. (Aggiornamento delle previsioni di cassa) |
Art. 4. (Accensione di prestiti) |
Art. 5. (Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni all'articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47) |
Art. 6. (Disposizioni sull'indebitamento degli enti locali. Modificazione all'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1) |
Art. 7. (Fondo per Speciali Programmi di Investimento - FoSPI) |
Art. 8. (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale) |
Art. 9. (Interventi a favore del Comune di Lucoli) |
Art. 10. (Finanziamento per interventi di ripristino dei danni causati dalle nevicate dell'inverno 2008/2009) |
Art. 11. (Trasferimento straordinario al Comune di Brusson) |
Art. 12. (Finanziamento straordinario al Comune di Aosta) |
Art. 13. (Interventi di completamento e ristrutturazione della Maison Caravex in Comune di Gignod) |
Art. 14. (Piano di interventi nell'ambito dell'edilizia scolastica) |
Art. 15. (Piano di interventi nell'ambito delle infrastrutture viarie e destinate alla sosta) |
Art. 16. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale) |
Art. 17. (Fondo di gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. Legge regionale 16 marzo 2006, n. 7) |
Art. 18. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazioni dell'articolo 16 della 1.r. 47/2009) |
Art. 19. (Fondo regionale per le politiche sociali) |
Art. 20. (Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali) |
Art. 21. (Finanziamento degli oneri per l'adeguamento delle strutture socio-assistenziali residenziali private alla normativa regionale antincendio) |
Art. 22. (Completamento della galleria denominata Finestra di Sorreley-Meysattaz. Modificazione alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37) |
Art. 23. (Parco naturale Mont Avic. Legge regionale 10 agosto 2004, n. 16) |
Art. 24. (Incentivi regionali per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta) |
Art. 25. (Interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia) |
Art. 26. (Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche previsti per gli anni 2008 e 2009 dalla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1) |
Art. 27. (Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche per l'anno 2010. Rifinanziamento della legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4) |
Art. 28. (Interventi per la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard. Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10) |
Art. 29. (Associazione Forte di Bard. Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10) |
Art. 30. (Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente - ARPA) |
Art. 31. (Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali) |
Art. 32. (Variazioni alla denominazione di unità previsionali di base) |
Art. 33. (Variazioni in aumento allo stato di previsione dell'entrata) |
Art. 34. (Sostituzione dell'allegato 1/B alla l.r. 48/2009) |
Art. 35. (Variazioni allo stato di previsione della spesa) |
Art. 36. (Iscrizione di fondi derivanti da assegnazioni statali, comunitarie e da altre entrate a destinazione vincolata e variazioni al bilancio) |
Art. 37. (Modificazioni alla l.r. 48/2009) |
Art. 38. (Copertura finanziaria) |
Art. 39. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 2.2.305 - L.R. 23 luglio 2010, n. 21.
Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2010-2012.
(B.U. 3 agosto 2010, n. 32)
CAPO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2010
Art. 1. (Aggiornamento dei residui attivi)
1. L'ammontare dei residui attivi, stimato dall'articolo 3 della
Art. 2. (Aggiornamento dei residui passivi)
1. L'ammontare dei residui passivi, stimato dall'articolo 3 della
Art. 3. (Aggiornamento delle previsioni di cassa)
1. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento è aumentato di euro 90.000.000 per l'anno 2010.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Art. 4. (Accensione di prestiti)
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 7 della
2. I prestiti di cui al comma 1 sono destinati al finanziamento di spese per investimento previste nei settori dei beni culturali, della viabilità, dei rischi naturali e antropici, delle infrastrutture ricreativo-sportive, del patrimonio immobiliare della Regione, di altri investimenti di finanza locale, delle strutture scolastiche, dell'edilizia universitaria, delle infrastrutture pubbliche e degli immobili ad uso del Corpo forestale.
3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, previsto in complessivi euro 3.369.500 per l'anno 2010, euro 8.129.500 per l'anno 2011 ed euro 11.383.000 per l'anno 2012, trova copertura nella UPB 1.15.1.10 (Oneri per interessi) e nella UPB 1.15.1.30 (Quote capitale per ammortamento mutui) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per il triennio 2010/2012 e alle corrispondenti UPB dei bilanci successivi.
4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 3, si provvede mediante gli stanziamenti già iscritti nel medesimo bilancio:
a) nell'UPB 1.15.1.10 per euro 1.000.000 per l'anno 2010, euro 2.000.000 per l'anno 2011 e euro 1.900.000 per l'anno 2012;
b) nell'UPB 1.15.1.30 per euro 850.000 per l'anno 2010, euro 1.800.000 per l'anno 2011 e euro 1.850.000 per l'anno 2012;
c) nell'UPB 1.15.2.10 (Oneri connessi alle entrate) per euro 1.519.500 per l'anno 2010, euro 4.329.500 per l'anno 2011 e euro 7.030.000 per l'anno 2012;
d) nell'UPB 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) per euro 603.000 per l'anno 2012 a valere sull'accantonamento previsto al punto F1 (regionalizzazione della motorizzazione civile) dell'allegato 2/A.
Art. 5. (Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni all'articolo 4 della
1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'articolo 4, comma 1, della
2. Per l'anno 2010, in deroga a quanto previsto dalla
3. Per l'anno 2010, in deroga a quanto previsto dalla
4. Per l'utilizzo del fondo di cui al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Regione e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, i prelievi dal fondo e le iscrizioni in capitoli di spesa già esistenti ovvero da istituire nell'Area omogenea 1.4.1 (Trasferimenti senza vincolo di destinazione), nell'Area omogenea 1.4.2 (Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e nell'Area omogenea 1.4.3 (Speciali programmi di investimento).
5. La somma di euro 18.263.629,77 è così ripartita:
a) euro 1.300.000, per gli interventi di cui al comma 2;
b) euro 1.117.690,44, per il fondo di cui al comma 3;
c) euro 2.000.000, per gli interventi per programmi di investimento (UPB 1.4.3.20 - Trasferimenti agli Enti locali per Speciali programmi di investimento);
d) euro 4.000.000, per il ripristino del fondo di riserva per la riassegnazione in bilancio di residui perenti agli effetti amministrativi (UPB 1.16.1.20 Fondi di riserva investimenti) utilizzato, ai sensi dell'articolo 6ter, comma 5, della
e) euro 9.845.939,33, per i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A (UPB 1.4.2.10 Trasferimenti correnti con vincolo di destinazione agli Enti locali; UPB 1.4.2.20).
Art. 6. (Disposizioni sull'indebitamento degli enti locali. Modificazione all'articolo 19 della
1. Dopo il comma 5ter dell'articolo 19 della
"5 quater. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 5ter non si applicano ai mutui da contrarre per opere Fospi ammesse a finanziamento ai programmi 2010/2012 e 2011/2013.".
Art. 7. (Fondo per Speciali Programmi di Investimento - FoSPI)
1. Ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma Fospi 2010/2012 di cui all'articolo 20 della
a) anno 2010 euro 29.141.381;
b) anno 2011 euro 8.587.936;
c) anno 2012 euro 3.181.913.
2. Ai fini dell'approvazione del programma Fospi, la spesa di riferimento per il triennio 2011/2013, già determinata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della
3. Alla copertura del maggior onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a euro 2.000.000 per l'anno 2010, si provvede con la quota di avanzo di amministrazione di finanza locale di cui all'articolo 5, comma 5, lettera c).
Art. 8. (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della
2. Per l'importo e per il periodo di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi (Parte Entrata - UPB 1.5.1.10).
Art. 9. (Interventi a favore del Comune di Lucoli)
1. Al fine del completamento degli interventi disposti dalla Regione e dagli enti locali a favore del Comune di Lucoli colpito dal sisma verificatosi in Abruzzo il 6 aprile 2009, è autorizzata la spesa di euro 500.000, di cui euro 250.000 a carico della finanza locale da iscrivere nell'UPB 1.4.2.20 ed euro 250.000 a carico del bilancio regionale da iscrivere nell'UPB 1.14.7.20 (Investimenti per servizi antincendi e di protezione civile).
2. Gli interventi di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dalla
Art. 10. (Finanziamento per interventi di ripristino dei danni causati dalle nevicate dell'inverno 2008/2009)
1. La Giunta regionale è autorizzata, con propria deliberazione, ad adottare per l'anno 2010, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, un piano straordinario di interventi finalizzati al ripristino dei danni causati alle infrastrutture comunali dalle consistenti nevicate dell'inverno 2008/2009.
2. Alla realizzazione degli interventi inseriti nel piano di cui al comma 1 provvedono direttamente gli enti locali interessati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della
3. La deliberazione di cui al comma 1 stabilisce, inoltre, i criteri e le modalità per l'erogazione dei trasferimenti.
4. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato per l'anno 2010 in euro 852.645,60 (U.P.B. 1.4.2.20).
Art. 11. (Trasferimento straordinario al Comune di Brusson)
1. Per gli interventi di riqualificazione del centro storico del capoluogo di Brusson, di costruzione di parcheggi e di recupero dell'edificio denominato Villa Ami per l'insediamento di servizi sanitari, oggetto di un accordo di programma da stipularsi tra Regione e Comune di Brusson, è autorizzato, in deroga alla
Art. 12. (Finanziamento straordinario al Comune di Aosta)
1. Per l'esecuzione di lavori di ripristino di pavimentazioni bituminose relative alle strade di collegamento con i Comuni viciniori e all'autostazione di via Carrel, è riconosciuto al Comune di Aosta un finanziamento straordinario, in deroga alle disposizioni di cui alla
2. I criteri e le modalità di erogazione del finanziamento sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
3. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato in euro 600.000 per l'anno 2010 (UPB 1.4.4.20).
Art. 13. (Interventi di completamento e ristrutturazione della Maison Caravex in Comune di Gignod)
1. La Regione riconosce di interesse regionale l'area denominata Maison Caravex, oggetto di un accordo di programma con il Comune di Gignod e l'Institut valdôtain d'artisanat typique, e autorizza, in deroga alla
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa complessiva di euro 5.000.000 di cui euro 200.000 per il 2010, euro 600.000 per il 2011 e euro 1.000.000 per il 2012 (UPB 1.4.4.20).
Art. 14. (Piano di interventi nell'ambito dell'edilizia scolastica)
1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare nel corso del periodo 2010/2016 un piano di investimenti nell'ambito dell'edilizia scolastica comprendente i seguenti interventi di realizzazione o sistemazione di immobili:
a) ristrutturazione dell'edificio denominato "Palazzo Europa", di proprietà del Comune di Pont-Saint-Martin, destinato a nuova sede di scuole superiori, per una spesa complessiva di euro 8.750.000;
b) recupero dell'edificio di proprietà regionale da adibire a Scuola dell'infanzia e scuola primaria nel comune di Issogne con predisposizione di una struttura provvisoria per una spesa complessiva di euro 12.200.000;
c) costruzione del complesso scolastico in regione Tzamberlet di Aosta, destinato a nuova sede di scuole superiori, per una spesa complessiva di euro 18.000.000;
d) realizzazione di nuove aule presso l'ex cantina dell'Institut agricole régional per un totale di euro 800.000, nonché la realizzazione della nuova sede dello stesso per un costo totale di euro 33.100.000;
e) lavori di manutenzione straordinaria del Liceo scientifico Bérard di Aosta per un costo totale di euro 2.800.000;
f) lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria della palestra La Rochère di Aosta per un costo totale previsto di euro 3.200.000;
g) risanamento conservativo parziale del complesso Saint Bénin di Aosta da adibire a uso scolastico per un importo complessivo di euro 5.200.000;
h) completamento dei lavori presso il Polistituto scolastico presso l'ex cotonificio Brambilla di Verrès per un importo di euro 4.000.000.
2. Gli immobili di cui al comma 1 di proprietà degli enti locali sono riconosciuti di interesse regionale e i relativi interventi, oggetto di appositi accordi di programma tra la Regione e i Comuni interessati, sono finanziati in deroga alla
3. Per gli interventi di cui al comma 1, è autorizzata una spesa complessiva di euro 88.050.000, in anni sette di cui euro 1.225.000 nel 2010, euro 7.325.000 nel 2011 e euro 12.900.000 nel 2012 (UPB 1.4.4.20; UPB 1.5.5.20 Interventi di sistemazione e manutenzione delle strutture scolastiche e UPB 1.6.3.20 Spese di edilizia universitaria).
Art. 15. (Piano di interventi nell'ambito delle infrastrutture viarie e destinate alla sosta)
1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare nel corso del sessennio 2010/2015 un piano di investimenti nell'ambito delle infrastrutture viarie e destinate alla sosta comprendente i seguenti interventi:
a) adeguamento della rete viaria regionale e comunale e dei correlati interventi di riqualificazione urbana, in relazione agli oneri indotti sulla viabilità dalla allocazione di nuove attività presso l'eliporto militare di Pollein e dalla costruzione della nuova caserma dei Vigili del fuoco e della Protezione civile, per una spesa complessiva di euro 6.100.000, di cui euro 3.600.000 quale maggiore finanziamento della
b) costruzione di una autorimessa in frazione Breuil del Comune di Valtournenche per una spesa complessiva di euro 15.000.000;
c) costruzione parcheggio pluripiano in adiacenza allo stabilimento Cogne nel Comune di Aosta per una spesa complessiva di euro 3.000.000;
d) messa in sicurezza, ammodernamento e riqualificazione della SS 26 della Valle d'Aosta, nel tratto compreso tra lo svincolo autostradale in comune di Quart e il confine est del capoluogo regionale, per la spesa complessiva di euro 5.000.000, di cui euro 4.000.000 quale quota di contributo all'ANAS ed euro 1.000.000 per interventi diretti di sistemazione idraulica del torrente Bagnère.
2. Gli interventi di cui al comma 1, qualora riguardino infrastrutture di proprietà degli enti locali, sono riconosciuti di interesse regionale e sono finanziati, in deroga alla
3. Per gli interventi di cui al comma 1, è autorizzata una spesa complessiva di euro 29.100.000 in cinque anni, di cui euro 700.000 nel 2010, euro 3.200.000 nel 2011 e euro 11.000.000 nel 2012 (UPB 1.4.4.20; UPB 1.13.1.20 Investimenti per la viabilità e UPB 1.14.6.20 Interventi per la previsione e la prevenzione dei rischi naturali e antropici - parte investimento).
Art. 16. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)
1. La quota di cofinanziamento a carico della Regione per l'attuazione degli interventi definiti nell'ambito del Programma operativo competitività regionale 2007/2013, già determinata dall'articolo 12, comma 3, lettera a), della
2. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione degli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo 2008/2015, già determinati dall'articolo 12, comma 5, della
a) euro 17.474.489, quale quota di cofinanziamento a carico della Regione, che viene rideterminata complessivamente per il triennio 2010/2012 in euro 17.213.237 annualmente così suddivisa:
anno 2010 euro 7.971.568;
anno 2011 euro 3.457.860;
anno 2012 euro 5.783.809;
b) euro 11.406.331, quale quota aggiuntiva di risorse regionali, che per il triennio 2010/2012 viene annualmente così suddivisa:
anno 2010 euro 400.000;
anno 2011 euro 4.069.640;
anno 2012 euro 6.936.691;
(UPB 1.11.9.22 Programma Valle d'Aosta 2007-2013 e accordi di programma quadro oggetto di finanziamento FAS).
Art. 17. (Fondo di gestione speciale di FINAOSTA S.p.A.
1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale di Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 6 della
2. Per gli interventi volti al rifacimento delle Funivie del Monte Bianco, da effettuarsi tramite la gestione speciale di Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 6 della
Art. 18. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazioni dell'articolo 16 della 1.r. 47/2009)
1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata in euro 274.351.900 per l'anno 2010, in euro 266.907.600 per l'anno 2011 e in euro 273.280.600 per l'anno 2012, di cui:
a) trasferimenti all'azienda sanitaria regionale USL della Valle d'Aosta (azienda USL) per complessivi euro 264.368.000 per l'anno 2010, euro 261.938.000 per l'anno 2011 e euro 268.238.000 per l'anno 2012 (UPB 01.09.01.10 Trasferimenti all'azienda regionale Unità sanitaria locale), dei quali rispettivamente euro 245.030.000, euro 246.000.000 e euro 252.200.000 quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e:
1) euro 1.750.000 per gli anni 2010, 2011 e 2012, per prestazioni sanitarie aggiuntive regionali;
2) euro 185.000 per gli anni 2010, 2011 e 2012, per iniziative di formazione professionale;
3) euro 5.875.000 per l'anno 2010, euro 4.975.000 per l'anno 2011 e euro 5.075.000 per l'anno 2012, per iniziative di assistenza sanitaria e prestazioni sanitarie particolari e ricerca;
4) euro 11.528.000 per l'anno 2010, euro 9.028.000 per gli anni 2011 e 2012, per interventi a favore del personale dipendente e convenzionato del servizio sanitario regionale;
b) spese per il servizio sanitario regionale per complessivi euro 9.983.900 per l'anno 2010, euro 4.969.600 per l'anno 2011 e euro 5.024.600 per l'anno 2012 (UPB 01.09.01.11 Spese per il servizio sanitario regionale) così suddivisi:
1) rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva per euro 8.500.000 per l'anno 2010, di cui euro 6.500.000 per il saldo dell'anno 2007 e euro 2.000.000 per l'acconto dell'anno 2010, euro 3.450.000 per l'anno 2011 per il saldo dell'anno 2008 e euro 3.450.000 per l'anno 2012 per il saldo dell'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.3.01 - capitolo 59910);
2) interventi diretti della Regione, euro 1.483.900 per l'anno 2010, euro 1.519.600 per l'anno 2011 e euro 1.592.600 per l'anno 2012.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra le assegnazioni disposte ai sensi del comma 1, lettera a).
3. La Giunta regionale può autorizzare l'azienda USL ad apportare variazioni compensative tra le assegnazioni trasferite ai sensi del comma 1, lettera a), numeri 1, 2, 3 e 4.
4. A parziale copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il quadriennio economico 2006/2009 del personale dipendente e convenzionato del servizio sanitario regionale, l'azienda USL utilizza i risultati economici positivi, nonché gli accantonamenti degli esercizi precedenti.
5. La Regione trasferisce all'azienda USL le somme versate dallo Stato o dalle aziende farmaceutiche in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa farmaceutica. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 19. (Fondo regionale per le politiche sociali)
1. L'autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali prevista per il 2010 in euro 31.940.000 dall'articolo 19 della
Art. 20. (Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali)
1. La spesa per investimenti in strutture ed attrezzature nel settore sanitario, già autorizzata per l'anno 2010 in euro 14.770.000 dall'articolo 17, comma 1, della
2. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi urgenti di edilizia sanitaria ospedaliera e territoriale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della
3. L'autorizzazione di spesa per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie e lo sviluppo del sistema informativo aziendale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c) della
Art. 21. (Finanziamento degli oneri per l'adeguamento delle strutture socio-assistenziali residenziali private alla normativa regionale antincendio)
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 21 della
2. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante della struttura interessata, devono essere presentate alla struttura regionale competente, entro il 15 ottobre 2010, corredate della seguente documentazione:
a) progetto esecutivo, completo del quadro economico della spesa e conforme al piano regolatore vigente, dell'intervento da eseguire;
b) dichiarazione attestante la coerenza con la classificazione regionale delle strutture socio-assistenziali.
3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dietro presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuta spesa.
4. Per il finanziamento dei contributi di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2010, la spesa massima di euro 300.000 (UPB 1.9.3.20).
Art. 22. (Completamento della galleria denominata Finestra di Sorreley-Meysattaz. Modificazione alla
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della
"5 bis. In conformità a quanto previsto dal comma 5, la Giunta regionale è autorizzata ad intraprendere le opportune iniziative per il completamento della struttura di addestramento del Corpo valdostano dei vigili del fuoco per le emergenze in galleria, denominata Finestra di Sorreley-Meysattaz.".
2. Per il finanziamento delle spese di cui al comma 1, determinate in euro 500.000 per l'anno 2010, si provvede con le risorse già iscritte nell'UPB 1.14.7.20.
Art. 23. (Parco naturale Mont Avic.
1. Al fine di far fronte alle attività gestionali dell'ente gestore del parco naturale Mont Avic di cui alla
Art. 24. (Incentivi regionali per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta)
1. La spesa per le finalità di cui alla
Art. 25. (Interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia)
1. La Regione assicura il finanziamento delle domande di agevolazione relative ad iniziative di installazione di sistemi ed impianti effettuate entro il 31 dicembre 2009 per le finalità di cui alla
2. E' autorizzata l'ulteriore applicazione della
3. La spesa per le finalità di cui alla
Art. 26. (Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche previsti per gli anni 2008 e 2009 dalla
1. La Regione assicura il sostegno alle spese sostenute dalle famiglie valdostane negli anni 2008 e 2009 per l'acquisto di energia elettrica al servizio delle utenze domestiche destinate ad abitazione principale, per le finalità di cui all'articolo 8 della
2. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 è determinata, per l'anno 2010, in euro 2.600.000 (UPB 1.8.2.11 Altri interventi di assistenza sociale).
Art. 27. (Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche per l'anno 2010. Rifinanziamento della
1. La Regione assicura il sostegno alle spese sostenute dalle famiglie valdostane per l'acquisto di energia elettrica al servizio delle utenze domestiche destinate ad abitazione principale, per le finalità di cui alla
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'anno 2010 la maggiore spesa di euro 1.000.0000 (UPB 1.8.2.11).
Art. 28. (Interventi per la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard.
1. Al fine della prosecuzione degli interventi di recupero e valorizzazione del Forte e del borgo medioevale di Bard, riconosciuto di interesse regionale, il periodo di cui all'articolo 3, comma 1,
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 950.000, di cui euro 600.000 per l'anno 2010 e euro 350.000 per l'anno 2011 (UPB 1.7.3.21 Investimenti diretti per i beni culturali).
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie mediante apposita convenzione con Finaosta S.p.A. e Finbard.
Art. 29. (Associazione Forte di Bard.
1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della
Art. 30. (Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente - ARPA)
1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita con
Art. 31. (Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali)
1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla
CAPO III
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2010/2012. DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 32. (Variazioni alla denominazione di unità previsionali di base)
1. La denominazione dell'unità previsionale di base 1.11.7.20 è sostituita dalla seguente: "Interventi per investimenti finalizzati all'uso razionale e alla valorizzazione delle risorse energetiche".
2. La denominazione dell'unità previsionale di base 1.4.4.20 è sostituita dalla seguente: "Interventi per altri investimenti di finanza locale".
Art. 33. (Variazioni in aumento allo stato di previsione dell'entrata)
1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per il triennio 2010/2012 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:
UPB 0.0.0.0 "Avanzo di amministrazione"
anno 2010 euro 112.467.040,23;
UPB 1.5.1.10
anno 2010 euro 45.200.000;
anno 2011 euro 38.375.000;
anno 2012 euro 59.900.000.
Art. 34. (Sostituzione dell'allegato 1/B alla
1. A seguito della variazione di cui all'articolo 33, l'allegato 1/B (Stanziamenti di competenza delle spese di investimento e relativi finanziamenti) del bilancio di previsione 2010/2012 approvato con
Art. 35. (Variazioni allo stato di previsione della spesa)
1. Per le finalità di cui all'articolo 4, sono apportate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per il triennio 2010/2012:
in diminuzione:
UPB 1.15.2.10
anno 2010 euro 1.519.500
anno 2011 euro 4.329.500
anno 2012 euro 7.030.000
UPB 1.16.2.10
anno 2012 euro 603.000
in aumento:
UPB 1.15.1.10
anno 2010 euro 841.500
anno 2011 euro 2.447.500
anno 2012 euro 4.371.500
UPB 1.15.1.30
anno 2010 euro 678.000
anno 2011 euro 1.882.000
anno 2012 euro 3.261.500
2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per il triennio 2010/2012, sono apportate le variazioni in aumento, come indicato analiticamente nell'allegato C, per complessivi euro:
anno 2010 euro 126.052.181,34
anno 2011 euro 38.375.000,00
anno 2012 euro 59.900.000,00
Art. 36. (Iscrizione di fondi derivanti da assegnazioni statali, comunitarie e da altre entrate a destinazione vincolata e variazioni al bilancio)
1. I fondi derivanti da assegnazioni statali, comunitarie e da altre entrate a destinazione vincolata, previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio stesso, ammontano a euro 31.614.858,89 quali risultano analiticamente nella colonna A dell'allegato D.
2. I fondi di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell'anno 2010 ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della
3. I fondi di cui al comma 1 attribuiti con la presente legge alla competenza finanziaria dell'anno 2010 ammontano ad euro 5.021.089,64, quali risultano analiticamente nella colonna C dell'allegato D.
4. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per il triennio 2010/2012, limitatamente all'anno finanziario 2010, sono apportate le variazioni in aumento per euro 5.021.089,64, quali risultano analiticamente nella colonna C dell'allegato D.
Art. 37. (Modificazioni alla
1. A seguito della variazione disposta ai sensi dell'articolo 35, comma 2, sull'UPB 1.16.2.20 (Fondo globale di investimento), l'allegato 2/B alla
"C CULTURA E SPORT
1. Recupero di edifici di interesse religioso:
anno 2010 euro 100.000
anno 2011 euro 2.900.000
anno 2012 euro 4.000.000".
2. A seguito della variazione disposta ai sensi dell'articolo 5, comma 5, sull'UPB 1.4.2.10, dopo l'allegato 2/C alla
"Elenco delle proposte e dei disegni di legge regionali che trovano finanziamento nei fondi globali di parte corrente della finanza locale - UPB 1.4.2.10:
A FINANZA LOCALE
1. Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe:
anno 2010 euro 300.000".
Art. 38. (Copertura finanziaria)
1. La copertura del maggiore onere di euro 157.667.040,23, per l'anno 2010, di euro 38.375.000 per l'anno 2011 e di euro 59.900.000 per l'anno 2012 derivante dalle autorizzazioni disposte dalla presente legge, è assicurata dalle maggiori entrate autorizzate dall'articolo 33.
Art. 39. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Allegati
(Omissis)