Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.2 bilancio e contabilità |
Data: | 23/08/1996 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali). |
Art. 2. (Interventi in materia di patrimonio regionale). |
Art. 3. (Partecipazioni azionarie e conferimenti). |
Art. 4. (Rideterminazione di alcune autorizzazioni di spesa per trasferimenti finanziari alle amministrazioni locali con vincolo settoriale di destinazione). |
Art. 5. (Disposizioni per consentire l'applicazione del rinnovo del contratto di lavoro). |
Art. 6. (Modifiche ad autorizzazioni alla contrazione di mutui). |
Art. 7. (Concessione di contributi in agricoltura). |
Art. 8. (Modificazioni, per l'anno 1996, ad autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali). |
Art. 9. (Modificazioni a norme regionali di spesa). |
Art. 10. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 11. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 2.2.213 - Legge regionale 23 agosto 1996, n. 28.
Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1996.
(B.U. 2 settembre 1996, n. 39).
Art. 1. (Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della
Art. 2. (Interventi in materia di patrimonio regionale).
1. Per l'acquisto di beni immobili necessari per i fini istituzionali o da destinarsi al conseguimento degli obiettivi programmatici della Regione, è autorizzata, per l'anno 1996, l'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni (cap. 35060).
Art. 3. (Partecipazioni azionarie e conferimenti).
1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta s.p.a. di cui all'art. 5 della
2. La Giunta regionale può autorizzare la Finaosta s.p.a. ad utilizzare i fondi eventualmente disponibili sulla gestione speciale di cui all'art. 5 della
3. L'autorizzazione alla Giunta regionale a sottoscrivere fino all'importo di lire 5.000 milioni aumenti di capitale della Società Digrava s.p.a., recata dall'art. 4, comma 6, della
4. La partecipazione finanziaria della Regione, prevista dalla
Art. 4. (Rideterminazione di alcune autorizzazioni di spesa per trasferimenti finanziari alle amministrazioni locali con vincolo settoriale di destinazione).
1. Le autorizzazioni di spesa per i trasferimenti finanziari alle amministrazioni locali con vincolo settoriale di destinazione, riportate all'allegato B alla
Art. 5. (Disposizioni per consentire l'applicazione del rinnovo del contratto di lavoro).
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio provvedimento le variazioni di bilancio per il trasferimento, tra i capitoli di spesa compresi nel programma 1.2.1. (Spese di funzionamento - personale regionale - personale per il funzionamento dei servizi regionali) del bilancio 1996, delle risorse finanziarie occorrenti a dare concreta attuazione agli accordi sindacali per il rinnovo del contratto di lavoro.
Art. 6. (Modifiche ad autorizzazioni alla contrazione di mutui).
1. L'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 2, della
2. L'autorizzazione a contrarre mutui passivi, recata dall'art. 4, comma 1, della
3. L'autorizzazione alla contrazione di prestiti per complessive lire 95 miliardi per il finanziamento delle spese di investimento per l'anno 1996, recata dall'art. 9 della
4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalla sospensione delle autorizzazioni a contrarre prestiti di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante utilizzo, per complessive lire 50 miliardi, dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1995 iscritto al bilancio 1996 (cap. 00010).
Art. 7. (Concessione di contributi in agricoltura).
1. L'autorizzazione di spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1996 di cui all'art. 2 della
Art. 8. (Modificazioni, per l'anno 1996, ad autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).
1. La spesa di lire 800 milioni, autorizzata dall'art. 19, comma 1, della
2. L'autorizzazione di spesa recata dalla
3. La residua autorizzazione di spesa di lire 3.000 milioni recata dall'art. 20, comma 8, della
4. Per la realizzazione del programma di formazione professionale di cui alla
Art. 9. (Modificazioni a norme regionali di spesa).
1. [1].
2. [2].
3. [3].
Art. 10. (Disposizioni finanziarie).
1. La presente legge prevede autorizzazioni di spesa in aumento per complessive lire 24.740.950.000 e in diminuzione per complessive lire 6.029.950.000. Alla copertura del maggior onere di lire 18.711.000.000 a carico del bilancio regionale si provvede mediante parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1995 (cap. 00010).
Art. 11. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
INDICE
Art. 1 - Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali
Art. 2 - Interventi in materia di patrimonio regionale
Art. 3 - Partecipazioni azionarie e conferimenti
Art. 4 - Rideterminazione di alcune autorizzazioni di spesa per trasferimenti finanziari alle amministrazioni locali con vincolo settoriale di destinazione
Art. 5 - Disposizioni per consentire l'applicazione del rinnovo del contratto di lavoro
Art. 6 - Modifiche ad autorizzazioni alla contrazione di mutui Art. 7 - Concessione di contributi in agricoltura
Art. 8 - Modificazioni, per l'anno 1996, ad autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali
Art. 9 - Modificazioni a norme regionali di spesa
Art. 10 - Disposizioni finanziarie
Art. 11 - Dichiarazione d'urgenza
[1] Integra l'art. 1, comma 2, della
[2] Modifica l'art. 12, comma 1, lett. a), della
[3] Integra l'art. 20 della