§ 2.2.213 - Legge regionale 23 agosto 1996, n. 28.
Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1996.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.2 bilancio e contabilità
Data:23/08/1996
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).
Art. 2.  (Interventi in materia di patrimonio regionale).
Art. 3.  (Partecipazioni azionarie e conferimenti).
Art. 4.  (Rideterminazione di alcune autorizzazioni di spesa per trasferimenti finanziari alle amministrazioni locali con vincolo settoriale di destinazione).
Art. 5.  (Disposizioni per consentire l'applicazione del rinnovo del contratto di lavoro).
Art. 6.  (Modifiche ad autorizzazioni alla contrazione di mutui).
Art. 7.  (Concessione di contributi in agricoltura).
Art. 8.  (Modificazioni, per l'anno 1996, ad autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).
Art. 9.  (Modificazioni a norme regionali di spesa).
Art. 10.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 11.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 2.2.213 - Legge regionale 23 agosto 1996, n. 28.

Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1996.

(B.U. 2 settembre 1996, n. 39).

 

Art. 1. (Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).

     1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali indicate nell'allegato A sono rideterminate, per l'anno 1996, nelle misure indicate nel medesimo allegato.

 

     Art. 2. (Interventi in materia di patrimonio regionale).

     1. Per l'acquisto di beni immobili necessari per i fini istituzionali o da destinarsi al conseguimento degli obiettivi programmatici della Regione, è autorizzata, per l'anno 1996, l'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni (cap. 35060).

 

     Art. 3. (Partecipazioni azionarie e conferimenti).

     1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta s.p.a. di cui all'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), è autorizzata, per l'anno 1996, l'ulteriore spesa di lire 800 milioni (cap. 35620 parz.).

     2. La Giunta regionale può autorizzare la Finaosta s.p.a. ad utilizzare i fondi eventualmente disponibili sulla gestione speciale di cui all'art. 5 della l.r. 16/1982 per effettuare, in gestione ordinaria, finanziamenti rientranti nelle finalità statutarie della Finaosta medesima. Le somme utilizzate sono restituite da Finaosta alla gestione speciale maggiorate degli interessi, calcolati nelle misure previste dalla convenzione Regione/Finaosta, rep. 6758 del 20 giugno 1984, maturati dalla data di utilizzo alla data di restituzione prevista alla scadenza dei finanziamenti concessi in gestione ordinaria.

     3. L'autorizzazione alla Giunta regionale a sottoscrivere fino all'importo di lire 5.000 milioni aumenti di capitale della Società Digrava s.p.a., recata dall'art. 4, comma 6, della legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 1996/1998), è ridotta a lire 1.000 milioni (cap 35500).

     4. La partecipazione finanziaria della Regione, prevista dalla legge regionale 14 gennaio 1988, n. 6 (Costituzione di una Società per la costruzione e l'esercizio in concessione dei gasdotti comunali e/o consortili nel territorio della Regione Valle d'Aosta) può essere altresì dismessa qualora la privatizzazione della Società Digrava s.p.a. rappresenti la soluzione finanziariamente più vantaggiosa per l'Amministrazione regionale, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi costitutivi della società.

 

     Art. 4. (Rideterminazione di alcune autorizzazioni di spesa per trasferimenti finanziari alle amministrazioni locali con vincolo settoriale di destinazione).

     1. Le autorizzazioni di spesa per i trasferimenti finanziari alle amministrazioni locali con vincolo settoriale di destinazione, riportate all'allegato B alla l.r. 1/1996, sono modificate nelle misure indicate all'allegato B alla presente legge, limitatamente agli interventi ivi indicati.

 

     Art. 5. (Disposizioni per consentire l'applicazione del rinnovo del contratto di lavoro).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio provvedimento le variazioni di bilancio per il trasferimento, tra i capitoli di spesa compresi nel programma 1.2.1. (Spese di funzionamento - personale regionale - personale per il funzionamento dei servizi regionali) del bilancio 1996, delle risorse finanziarie occorrenti a dare concreta attuazione agli accordi sindacali per il rinnovo del contratto di lavoro.

 

     Art. 6. (Modifiche ad autorizzazioni alla contrazione di mutui).

     1. L'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 16 agosto 1995, n. 30 (Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1994), a contrarre mutui per la copertura della spesa di lire 25.000 milioni per la concessione di finanziamenti per il recupero dell'area industriale Cogne di Aosta, recata dall'art. 2, comma 1, della legge stessa, trasferita a carico del bilancio 1996 (cap. 35620 parz.) dall'art. 12, comma 2, della l.r. 1/1996, è revocata.

     2. L'autorizzazione a contrarre mutui passivi, recata dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale), per il trasferimento al Comune di Aosta di fondi per interventi finalizzati alla riqualificazione della città, in lire 15.000 milioni annue (cap. 33665), è sospesa per l'anno in corso.

     3. L'autorizzazione alla contrazione di prestiti per complessive lire 95 miliardi per il finanziamento delle spese di investimento per l'anno 1996, recata dall'art. 9 della legge regionale 19 gennaio 1996, n. 2 (Bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1996 e per il triennio 1996/1998), è ridotta a lire 85 miliardi (cap. 11150).

     4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalla sospensione delle autorizzazioni a contrarre prestiti di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante utilizzo, per complessive lire 50 miliardi, dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1995 iscritto al bilancio 1996 (cap. 00010).

 

     Art. 7. (Concessione di contributi in agricoltura).

     1. L'autorizzazione di spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1996 di cui all'art. 2 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 66 (Concessione di una misura annuale a favore dei titolari di allevamenti che acquisiscono o mantengono la qualifica sanitaria di ufficialmente indenne) è elevata a lire 6.800 milioni (cap. 42810).

 

     Art. 8. (Modificazioni, per l'anno 1996, ad autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).

     1. La spesa di lire 800 milioni, autorizzata dall'art. 19, comma 1, della l.r. 1/1996, per l'ulteriore applicazione della legge regionale 28 luglio 1992, n. 37 (Spese per la costituzione dell'anagrafe regionale delle persone fisiche e giuridiche), è ridotta, per l'anno 1996, a lire 510 milioni (cap. 33150).

     2. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 28 giugno 1991, n. 20 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale turistica), per l'erogazione di un contributo annuo a titolo di concorso per il funzionamento della Fondazione per la formazione professionale turistica, è ridotta, per l'anno 1996, da lire 800 milioni a lire 400 milioni (cap. 64330).

     3. La residua autorizzazione di spesa di lire 3.000 milioni recata dall'art. 20, comma 8, della l.r. 1/1995 per l'applicazione della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 2 (Nuovo sistema funiviario di trasporto pubblico collettivo regionale di persone e di merci Chamois-Antey-Saint- André), elevata a lire 4.700 milioni dall'art. 18, comma 4, della l.r. 1/1996, è ulteriormente elevata a lire 6.850 milioni, a valere sull'anno 1996 (cap. 68070).

     4. Per la realizzazione del programma di formazione professionale di cui alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 28 (Disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta), è autorizzata, per l'anno 1996, l'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni per iniziative a totale finanziamento regionale (cap. 30020).

 

     Art. 9. (Modificazioni a norme regionali di spesa).

     1. [1].

     2. [2].

     3. [3].

 

     Art. 10. (Disposizioni finanziarie).

     1. La presente legge prevede autorizzazioni di spesa in aumento per complessive lire 24.740.950.000 e in diminuzione per complessive lire 6.029.950.000. Alla copertura del maggior onere di lire 18.711.000.000 a carico del bilancio regionale si provvede mediante parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1995 (cap. 00010).

 

     Art. 11. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

INDICE

 

Art.  1 - Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Art.  2 - Interventi in materia di patrimonio regionale

Art.  3 - Partecipazioni azionarie e conferimenti

Art.  4 - Rideterminazione di alcune autorizzazioni di spesa per trasferimenti finanziari alle amministrazioni locali con vincolo settoriale di destinazione

Art.  5 - Disposizioni per consentire l'applicazione del rinnovo del contratto di lavoro

Art.  6 - Modifiche ad autorizzazioni alla contrazione di mutui Art.  7 - Concessione di contributi in agricoltura

Art.  8 - Modificazioni, per l'anno 1996, ad autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Art.  9 - Modificazioni a norme regionali di spesa

Art. 10 - Disposizioni finanziarie

Art. 11 - Dichiarazione d'urgenza

 

 


[1] Integra l'art. 1, comma 2, della L.R. 24 dicembre 1993, n. 90.

[2] Modifica l'art. 12, comma 1, lett. a), della L.R. 4 settembre 1995, n. 42.

[3] Integra l'art. 20 della L.R. 19 gennaio 1996, n. 1.