Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 1. aspetti generali |
Capitolo: | 1.13 zona franca |
Data: | 02/12/2008 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 1) |
Art. 2. (Modificazioni all'articolo 2) |
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 3) |
Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 4) |
Art. 5. (Modificazione alla rubrica del capo II) |
Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 5) |
Art. 7. (Modificazioni all'articolo 6) |
Art. 8. (Sostituzione dell'articolo 7) |
Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 8) |
Art. 10. (Abrogazione degli articoli 9 e 10) |
Art. 11. (Modificazioni all'articolo 11) |
Art. 12. (Modificazioni all'articolo 12) |
Art. 13. (Modificazioni all'articolo 13) |
Art. 14. (Modificazioni all'articolo 14) |
Art. 15. (Modificazioni all'articolo 15) |
Art. 16. (Modificazione all'articolo 17) |
Art. 17. (Modificazioni all'articolo 18) |
Art. 18. (Modificazione all'articolo 19) |
Art. 19. (Sostituzione dell'articolo 21) |
Art. 20. (Sostituzione dell'articolo 22) |
Art. 21. (Sostituzione dell'articolo 23) |
Art. 22. (Modificazioni all'articolo 24) |
Art. 23. (Modificazioni all'articolo 25) |
Art. 24. (Sostituzione dell'articolo 26) |
Art. 25. (Modificazione all'articolo 27) |
Art. 26. (Abrogazione dell'articolo 35 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9) |
Art. 27. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 1.13.21 - L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.
Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti)).
(B.U. 9 dicembre 2008, n. 50)
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 1)
1. L'articolo 1 della
"Art. 1. (Oggetto)
1. La presente legge disciplina le modalità di ripartizione e di assegnazione ai soggetti che introducono, fabbricano o commercializzano in Valle d'Aosta i contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla
Art. 2. (Modificazioni all'articolo 2)
1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della
"e) introduzione: l'effettivo ingresso nel territorio regionale dei quantitativi di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale o, per le imprese titolari di deposito fiscale, il trasferimento dei prodotti finiti nel magazzino libero, previo assolvimento delle prescritte formalità fiscali;".
2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della
"f) immissione in consumo: la vendita tra operatori economici operanti nel territorio regionale di alcool, birra e zucchero, fabbricati o introdotti in esenzione fiscale, l'utilizzazione nei processi di fabbricazione, i cui prodotti devono essere commercializzati in territorio regionale, la loro cessione in ambito regionale al consumatore finale, nonché il consumo, in ambito familiare, di spiriti ottenuti dalla distillazione di vinacce ed altra frutta autoctone;".
3. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della
a) la parola: "importatrici" è sostituita dalla seguente: "assegnatarie";
b) la parola: "importano" è sostituita dalla seguente: "introducono".
4. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della
"h) imprese assegnatarie autorizzate alla commercializzazione: gli operatori economici, titolari delle licenze e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, con domicilio fiscale e sede operativa nel territorio regionale che introducono alcool, birra e zucchero da immettere in consumo direttamente o tramite la catena distributiva;".
5. La lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 della
"j) catena distributiva: l'insieme degli operatori economici che, nell'ambito del territorio regionale, acquistano alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale dalle imprese di cui alle lettere g), h) e i), al fine di rivenderli nel territorio regionale;".
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 3)
1. L'articolo 3 della
"Art. 3. (Rapporti tra l'Amministrazione regionale, l'Agenzia delle dogane e le imprese assegnatarie)
1. I rapporti tra l'Amministrazione regionale e le imprese assegnatarie sono disciplinati da apposita convenzione, di durata triennale, approvata con deliberazione della Giunta regionale.
2. I rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'Agenzia delle dogane sono definiti sulla base di apposito protocollo operativo sottoscritto dalle parti, le cui disposizioni, per gli aspetti che le riguardano, sono direttamente applicabili anche alle imprese assegnatarie.
3. L'impiego di alcool in esenzione fiscale da parte dei piccoli distillatori e delle imprese autorizzate alla trasformazione di vinacce in acquavite è disciplinato con apposita deliberazione della Giunta regionale.
4. In caso di mancata approvazione di una nuova convenzione alla scadenza, si intende tacitamente rinnovata la convenzione in essere per un ulteriore triennio.".
Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 4)
1. L'articolo 4 della
"Art. 4. (Banca dati)
1. Per le finalità di cui alla presente legge, la struttura regionale competente in materia di generi contingentati, di seguito denominata struttura competente, gestisce la banca dati informatica dei soggetti interessati dal sistema. A tal fine, le imprese assegnatarie che introducono o immettono in consumo alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale devono essere registrati nella banca dati mediante sistemi di autenticazione.
2. Per l'acquisizione dei dati relativi all'introduzione e all'immissione in consumo di birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale, le imprese assegnatarie devono comunicare alla struttura competente, per via telematica, i quantitativi ed i relativi prezzi unitari dei predetti generi introdotti, fabbricati ed immessi in consumo in esenzione fiscale.
3. Per l'acquisizione dei dati relativi all'introduzione e all'immissione in consumo di alcool, le imprese assegnatarie devono comunicare alla struttura competente, per via telematica, i quantitativi introdotti, fabbricati e immessi in consumo e i prezzi medi di cessione del predetto genere in esenzione fiscale, nonché i prezzi medi di cessione senza il beneficio dell'esenzione fiscale.
4. Le modalità e le caratteristiche del collegamento alla banca dati sono definite nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 1.".
Art. 5. (Modificazione alla rubrica del capo II)
1. Alla rubrica del capo II della
Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 5)
1. L'articolo 5 della
"Art. 5. (Soggetti assegnatari)
1. I contingenti di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale sono ripartiti tra i seguenti soggetti:
a) imprese assegnatarie autorizzate alla commercializzazione;
b) imprese assegnatarie autorizzate alla fabbricazione.".
Art. 7. (Modificazioni all'articolo 6)
1. Al comma 3 dell'articolo 6 della
a) la parola: "importatore" è sostituita dalla seguente: "assegnatario";
b) la parola: "complessivamente" è soppressa.
2. Al comma 4 dell'articolo 6, le parole: "quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".
Art. 8. (Sostituzione dell'articolo 7)
1. L'articolo 7 della
"Art. 7. (Introduzione)
1. L'introduzione di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale avviene mediante comunicazione alla struttura competente dei dati di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, per il tramite della banca dati di cui al medesimo articolo; a detta comunicazione consegue l'emissione del buono di prelievo da parte della struttura competente. Non si procede al rilascio di buoni di prelievo in relazione a quantitativi per i quali si accerti il mancato o il ritardato invio, oltre il termine stabilito con deliberazione della Giunta regionale, dei dati delle introduzioni.
2. I buoni di prelievo, convalidati dal dirigente della struttura competente, devono essere immediatamente trasmessi all'impresa assegnataria e al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane.
3. E' vietata la cessione, a qualsiasi titolo, dei buoni di prelievo.
4. Ogni buono di prelievo relativo ad un'introduzione comporta, in misura corrispondente, la riduzione del quantitativo assegnato con il fido di cui all'articolo 6.
5. Le imprese assegnatarie e quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), devono versare, in relazione ai quantitativi di merci introdotti in esenzione fiscale, un diritto per l'erogazione del servizio di gestione dei contingenti, il cui ammontare e le cui modalità di riscossione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.".
Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 8)
1. L'articolo 8 della
"Art. 8. (Immissione in consumo)
1. Ai fini dell'immissione in consumo di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale, le imprese assegnatarie devono comunicare alla struttura competente, con la periodicità stabilita con deliberazione della Giunta regionale, i dati di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, per il tramite della banca dati di cui al medesimo articolo.
2. All'atto dell'immissione in consumo da parte delle imprese assegnatarie, la struttura competente, al fine del reintegro del fido assegnato, valuta la congruità e la coerenza dei dati forniti rispetto agli obblighi contenuti nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 1.
3. La comunicazione, da parte delle imprese assegnatarie, di dati non concordanti con le quantità immesse in consumo, comporta il mancato reintegro, totale o parziale, del fido, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 25.
4. L'alcool, la birra, lo zucchero e i loro derivati in esenzione fiscale sono posti in vendita libera e devono essere consumati o commercializzati nel territorio regionale.".
Art. 10. (Abrogazione degli articoli 9 e 10)
1. Gli articoli 9 e 10 della
Art. 11. (Modificazioni all'articolo 11)
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della
a) le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5";
b) la parola: "importatrici" è sostituita dalla seguente: "assegnatarie".
2. Al comma 2 dell'articolo 11 della
3. Al comma 3 dell'articolo 11 della
Art. 12. (Modificazioni all'articolo 12)
1. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 12 della
Art. 13. (Modificazioni all'articolo 13)
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della
"a) fabbricazione di bevande spiritose, intendendosi per fabbricazione l'insieme delle operazioni definite dal
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della
3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della
4. Al comma 2 dell'articolo 13 della
5. Il comma 3 dell'articolo 13 della
"3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del contingente di alcool in esenzione fiscale tra i diversi impieghi.".
Art. 14. (Modificazioni all'articolo 14)
1. Il comma 1 dell'articolo 14 della
"1. Ai fini dell'immissione in consumo, le bottiglie e i contenitori immediati di prodotti derivati dall'impiego di alcool ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a), c), d) ed e), devono essere contrassegnate con apposite fascette di colori differenziati, recanti la dicitura: "Esente da accise o diritti doganali per la vendita e il consumo in Valle d'Aosta".".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della
"3bis. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità e le condizioni per la fruizione dell'agevolazione fiscale da parte dei consumatori finali, prevedendo modalità di vendita dei prodotti in esenzione fiscale che evidenzino lo sgravio del corrispondente valore dell'esenzione.".
Art. 15. (Modificazioni all'articolo 15)
1. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15 della
Art. 16. (Modificazione all'articolo 17)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della
"1bis. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità e le condizioni per la fruizione dell'agevolazione fiscale da parte dei consumatori finali, prevedendo modalità di vendita del prodotto in esenzione fiscale che evidenzino lo sgravio del corrispondente valore dell'esenzione.".
Art. 17. (Modificazioni all'articolo 18)
1. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 18 della
Art. 18. (Modificazione all'articolo 19)
1. Il comma 3 dell'articolo 19 della
"3. La Giunta regionale definisce, inoltre, con propria deliberazione, i prezzi massimi di vendita dello zucchero in esenzione fiscale.".
Art. 19. (Sostituzione dell'articolo 21)
1. L'articolo 21 della
"Art. 21. (Chiusura di fine anno dei generi contingentati destinati alla fabbricazione)
1. Al termine di ogni esercizio annuale, la struttura competente comunica all'Agenzia delle dogane e alle imprese assegnatarie autorizzate alla fabbricazione una situazione contabile dalla quale deve risultare:
a) il saldo tra i quantitativi di alcool, birra e zucchero introdotti in esenzione fiscale e immessi in lavorazione;
b) il saldo tra i prodotti finiti e i corrispondenti quantitativi immessi in consumo.
2. Qualora dal saldo di cui al comma 1, lettera a), risultino quantitativi introdotti in esenzione fiscale e non utilizzati nel processo produttivo, la struttura competente comunica gli squilibri contabili relativi ai debiti di imposta all'Agenzia delle dogane affinché possa provvedere a richiederne la copertura.".
Art. 20. (Sostituzione dell'articolo 22)
1. L'articolo 22 della
"Art. 22. (Chiusura di fine anno dei generi contingentati destinati alla commercializzazione)
1. Al termine di ogni esercizio annuale, la struttura competente comunica all'Agenzia delle dogane e alle imprese assegnatarie una situazione contabile dalla quale deve risultare il saldo tra i quantitativi di alcool, birra e zucchero introdotti in esenzione fiscale e i corrispondenti quantitativi immessi in consumo.".
Art. 21. (Sostituzione dell'articolo 23)
1. L'articolo 23 della
"Art. 23. (Crediti di imposta)
1. Le imprese assegnatarie non possono immettere in consumo quantitativi di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale superiori rispetto alle quantità dei medesimi generi introdotti o fabbricati in corso d'anno, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 22.
2. Al fine di evitare l'insorgere di crediti di imposta, la struttura competente non convalida l'inserimento delle immissioni in consumo di quantitativi di alcool, birra e zucchero e loro derivati in esenzione fiscale superiori alle introduzioni o fabbricazioni nella banca dati di cui all'articolo 4.".
Art. 22. (Modificazioni all'articolo 24)
1. Al comma 2 dell'articolo 24 della
2. Il comma 2bis dell'articolo 24 della
Art. 23. (Modificazioni all'articolo 25)
1. Il comma 2 dell'articolo 25 della
"2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, relative all'introduzione e all'immissione in consumo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 1.000.".
2. Il comma 3 dell'articolo 25 della
3. Ai commi 4, 5 e 8 dell'articolo 25 della
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 25 della
"5bis. Gli operatori economici che commercializzano i generi in esenzione fiscale con modalità difformi da quanto stabilito dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 14, comma 3bis, 17, comma 1bis, e 19, comma 3, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 200 a euro 1.000.".
5. Il comma 7 dell'articolo 25 della l.r 16/2006 è sostituito dal seguente:
"7. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 5bis e 6, nei cinque anni successivi alla contestazione della precedente, le relative sanzioni sono raddoppiate.".
6. Il comma 9 dell'articolo 25 della
"9. In caso di commissione di un'ulteriore violazione di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 5bis e 6, nei tre anni successivi alla contestazione della precedente, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie, la Giunta regionale dispone, con propria deliberazione, la revoca del fido alle imprese assegnatarie o l'inibizione temporanea dalle vendite in esenzione fiscale per un periodo da un mese ad un anno, in relazione alla gravità delle violazioni accertate.".
Art. 24. (Sostituzione dell'articolo 26)
1. L'articolo 26 della
"Art. 26. (Applicazione delle sanzioni)
1. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 25, commi 1, 2, 4, 5, 5bis e 6, sono irrogate con le modalità stabilite dalla
Art. 25. (Modificazione all'articolo 27)
1. Al comma 4 dell'articolo 27 della
Art. 26. (Abrogazione dell'articolo 35 della
1. L'articolo 35 della
Art. 27. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.