Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 1. aspetti generali |
Capitolo: | 1.6 lingua francese |
Data: | 08/09/1999 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Condizioni di validità della certificazione). |
Art. 3. (Percorsi formativi). |
Art. 4. (Percorsi interni alla formazione universitaria). |
Art. 5. (Corsi di formazione per il comparto unico del pubblico impiego regionale). |
Art. 6. (Corsi di formazione per il comparto scuola). |
Art. 7. (Indennità di bilinguismo). |
Art. 8. (Personale docente supplente). |
§ 1.6.16 - Legge regionale 8 settembre 1999, n. 25.
Disposizioni attuative dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta).
(B.U. 10 settembre 1999, n. 40).
Art. 1. (Finalità).
1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'articolo 8, comma 3, della
Art. 2. (Condizioni di validità della certificazione).
1. Il possesso della certificazione di piena conoscenza della lingua francese di cui all'articolo 7 della
a) dalla prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese prevista dal
b) dalla prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese prevista dalla
2. Nei casi di esonero disciplinati dal presente articolo, alla determinazione del punteggio dei titoli nei concorsi per titoli e per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche indicate al comma 1, lettera a), concorre la votazione riportata nella certificazione di cui all'articolo 7 della
Art. 3. (Percorsi formativi).
1. I percorsi formativi di cui all'articolo 2 sono finalizzati ad accrescere le competenze e le professionalità necessarie per l'attività lavorativa da espletare e possono consistere:
a) in percorsi interni alla formazione universitaria;
b) in corsi di formazione appositamente organizzati
dall'Amministrazione regionale.
Art. 4. (Percorsi interni alla formazione universitaria).
1. Il compimento dei percorsi interni alla formazione universitaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è riconosciuto a chi è in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) laurea o diploma universitario conseguiti in corsi universitari convenzionati con l'Amministrazione regionale o in corsi dell'istituenda università non statale della Valle d'Aosta che prevedano rilevanti percorsi di studio in lingua francese;
b) laurea in scienze della formazione primaria conseguita nei corsi svolti per la Valle d'Aosta;
c) diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria conseguito nei corsi svolti per la Valle d'Aosta;
d) laurea o diploma universitario conseguiti in università o istituti universitari francofoni;
e) laurea o diploma universitario riconosciuti contemporaneamente in Italia e in Francia a seguito di accordi bilaterali;
f) laurea in lingue valida per l'accesso all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie;
g) laurea o diploma universitario conseguiti al termine di percorsi formativi che abbiano previsto periodi riconosciuti di studio in università o istituti universitari francofoni;
h) titolo di specializzazione post-laurea conseguito presso università o istituti universitari francofoni.
2. I corsi di studio di cui al comma 1, lettera a), sono individuati dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali, a seguito dell'istituzione di ciascun corso, previa valutazione della rilevanza del percorso in lingua francese previsto all'interno dello stesso.
Art. 5. (Corsi di formazione per il comparto unico del pubblico impiego regionale).
1. I corsi di formazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), per il comparto unico del pubblico impiego regionale sono organizzati secondo un programma annuale basato sul fabbisogno dei diversi settori della pubblica amministrazione. La gestione dei corsi può essere affidata a soggetti esterni all'Amministrazione regionale.
2. L'ammissione ai corsi avviene a domanda ed è subordinata al possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della
3. I corsi, della durata massima di quaranta ore, sono articolati in una parte comune giuridico-amministrativa ed in una parte specifica per aree di indirizzo professionale.
4. La durata, il calendario, le modalità di svolgimento ed il programma dei corsi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.
5. La certificazione di compimento del percorso formativo è rilasciata dall'Amministrazione regionale a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle ore di durata del corso ed abbiano dimostrato l'impegno partecipativo mediante la presentazione e la discussione in lingua francese di una relazione finale individuale.
Art. 6. (Corsi di formazione per il comparto scuola).
1. I corsi di formazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), per il comparto scuola regionale sono organizzati annualmente e si svolgono, di regola, nel periodo estivo di interruzione delle attività didattiche. La gestione dei corsi può essere affidata a soggetti esterni all'Amministrazione scolastica regionale.
2. L'ammissione ai corsi avviene a domanda ed è subordinata al possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della
3. I corsi, della durata massima di quaranta ore, sono articolati in una parte comune didattico-pedagogica ed in una parte specifica per aree ed ambiti disciplinari.
4. La durata, il calendario, le modalità di svolgimento ed il programma dei corsi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.
5. La certificazione di compimento del percorso formativo è rilasciata dall'Amministrazione scolastica regionale a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle ore di durata del corso ed abbiano dimostrato l'impegno partecipativo mediante la presentazione e la discussione in lingua francese di una relazione finale individuale.
Art. 7. (Indennità di bilinguismo).
1. Il possesso della certificazione di piena conoscenza della lingua francese di cui all'articolo 7 della
2. Il possesso della certificazione di piena conoscenza della lingua francese di cui all'articolo 7 della
Art. 8. (Personale docente supplente).
1. Nei soli casi in cui le vigenti disposizioni consentono il ricorso all'assunzione, a titolo di supplenza temporanea per il tempo strettamente necessario ad assicurare l'attività didattica, di personale docente non incluso nelle apposite graduatorie regionali o d'istituto e sprovvisto del titolo di studio di livello universitario prescritto per l'accesso all'insegnamento cui si riferisce la supplenza, il possesso della certificazione di piena conoscenza della lingua francese di cui all'articolo 7 della
2. Il disposto del comma 1 riveste carattere temporaneo limitato al perdurare delle condizioni previste nel comma stesso e cessa di produrre effetti dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui il personale beneficiario consegue il titolo di studio richiesto per l'insegnamento svolto.