§ 1.6.16 - Legge regionale 8 settembre 1999, n. 25.
Disposizioni attuative dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:1. aspetti generali
Capitolo:1.6 lingua francese
Data:08/09/1999
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Condizioni di validità della certificazione).
Art. 3.  (Percorsi formativi).
Art. 4.  (Percorsi interni alla formazione universitaria).
Art. 5.  (Corsi di formazione per il comparto unico del pubblico impiego regionale).
Art. 6.  (Corsi di formazione per il comparto scuola).
Art. 7.  (Indennità di bilinguismo).
Art. 8.  (Personale docente supplente).


§ 1.6.16 - Legge regionale 8 settembre 1999, n. 25.

Disposizioni attuative dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta).

(B.U. 10 settembre 1999, n. 40).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta), l'utilizzo della certificazione di piena conoscenza della lingua francese, di cui all'articolo 7 della legge medesima, ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali del comparto unico del pubblico impiego regionale ed alle qualifiche docenti ed educative del comparto scuola regionale per le quali è richiesto un diploma di laurea o un diploma universitario.

 

     Art. 2. (Condizioni di validità della certificazione).

     1. Il possesso della certificazione di piena conoscenza della lingua francese di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1998, se accompagnato dal compimento di uno dei percorsi formativi di cui all'articolo 3, esonera permanentemente:

     a) dalla prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese prevista dal regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), come modificato dal regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 4, ai fini dell'accesso alle qualifiche degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 1996, n. 17, per le quali è richiesto un diploma di laurea o un diploma universitario;

     b) dalla prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese prevista dalla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione), ai fini dell'accesso alle qualifiche docenti ed educative del comparto scuola per le quali è richiesto un diploma di laurea o un diploma universitario.

     2. Nei casi di esonero disciplinati dal presente articolo, alla determinazione del punteggio dei titoli nei concorsi per titoli e per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche indicate al comma 1, lettera a), concorre la votazione riportata nella certificazione di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1998.

 

     Art. 3. (Percorsi formativi).

     1. I percorsi formativi di cui all'articolo 2 sono finalizzati ad accrescere le competenze e le professionalità necessarie per l'attività lavorativa da espletare e possono consistere:

     a) in percorsi interni alla formazione universitaria;

     b) in corsi di formazione appositamente organizzati

dall'Amministrazione regionale.

 

     Art. 4. (Percorsi interni alla formazione universitaria).

     1. Il compimento dei percorsi interni alla formazione universitaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è riconosciuto a chi è in possesso di uno dei seguenti titoli:

     a) laurea o diploma universitario conseguiti in corsi universitari convenzionati con l'Amministrazione regionale o in corsi dell'istituenda università non statale della Valle d'Aosta che prevedano rilevanti percorsi di studio in lingua francese;

     b) laurea in scienze della formazione primaria conseguita nei corsi svolti per la Valle d'Aosta;

     c) diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria conseguito nei corsi svolti per la Valle d'Aosta;

     d) laurea o diploma universitario conseguiti in università o istituti universitari francofoni;

     e) laurea o diploma universitario riconosciuti contemporaneamente in Italia e in Francia a seguito di accordi bilaterali;

     f) laurea in lingue valida per l'accesso all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie;

     g) laurea o diploma universitario conseguiti al termine di percorsi formativi che abbiano previsto periodi riconosciuti di studio in università o istituti universitari francofoni;

     h) titolo di specializzazione post-laurea conseguito presso università o istituti universitari francofoni.

     2. I corsi di studio di cui al comma 1, lettera a), sono individuati dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali, a seguito dell'istituzione di ciascun corso, previa valutazione della rilevanza del percorso in lingua francese previsto all'interno dello stesso.

 

     Art. 5. (Corsi di formazione per il comparto unico del pubblico impiego regionale).

     1. I corsi di formazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), per il comparto unico del pubblico impiego regionale sono organizzati secondo un programma annuale basato sul fabbisogno dei diversi settori della pubblica amministrazione. La gestione dei corsi può essere affidata a soggetti esterni all'Amministrazione regionale.

     2. L'ammissione ai corsi avviene a domanda ed è subordinata al possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1998 e di un diploma di laurea o diploma universitario validi per l'accesso al pubblico impiego.

     3. I corsi, della durata massima di quaranta ore, sono articolati in una parte comune giuridico-amministrativa ed in una parte specifica per aree di indirizzo professionale.

     4. La durata, il calendario, le modalità di svolgimento ed il programma dei corsi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.

     5. La certificazione di compimento del percorso formativo è rilasciata dall'Amministrazione regionale a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle ore di durata del corso ed abbiano dimostrato l'impegno partecipativo mediante la presentazione e la discussione in lingua francese di una relazione finale individuale.

 

     Art. 6. (Corsi di formazione per il comparto scuola).

     1. I corsi di formazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), per il comparto scuola regionale sono organizzati annualmente e si svolgono, di regola, nel periodo estivo di interruzione delle attività didattiche. La gestione dei corsi può essere affidata a soggetti esterni all'Amministrazione scolastica regionale.

     2. L'ammissione ai corsi avviene a domanda ed è subordinata al possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1998 e di un titolo di studio di livello universitario valido per l'accesso all'insegnamento.

     3. I corsi, della durata massima di quaranta ore, sono articolati in una parte comune didattico-pedagogica ed in una parte specifica per aree ed ambiti disciplinari.

     4. La durata, il calendario, le modalità di svolgimento ed il programma dei corsi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.

     5. La certificazione di compimento del percorso formativo è rilasciata dall'Amministrazione scolastica regionale a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle ore di durata del corso ed abbiano dimostrato l'impegno partecipativo mediante la presentazione e la discussione in lingua francese di una relazione finale individuale.

 

     Art. 7. (Indennità di bilinguismo).

     1. Il possesso della certificazione di piena conoscenza della lingua francese di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1998 è utile ai fini della corresponsione, al personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 8, comma 1, della medesima legge regionale, dell'indennità di bilinguismo prevista dalle leggi regionali 8 novembre 1988, n. 58 (Norme per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale della Regione) e 22 novembre 1988, n. 63 (Disciplina sull'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale ispettivo, direttivo e docente delle istituzioni scolastiche ed educative della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

     2. Il possesso della certificazione di piena conoscenza della lingua francese di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1998, se accompagnato dal compimento di uno dei percorsi formativi di cui all'articolo 3, è utile ai fini della corresponsione, al personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 8, comma 3, della medesima legge regionale, dell'indennità di bilinguismo prevista dalle l.r. 58/1988 e 63/1988.

 

     Art. 8. (Personale docente supplente).

     1. Nei soli casi in cui le vigenti disposizioni consentono il ricorso all'assunzione, a titolo di supplenza temporanea per il tempo strettamente necessario ad assicurare l'attività didattica, di personale docente non incluso nelle apposite graduatorie regionali o d'istituto e sprovvisto del titolo di studio di livello universitario prescritto per l'accesso all'insegnamento cui si riferisce la supplenza, il possesso della certificazione di piena conoscenza della lingua francese di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1998 costituisce requisito provvisoriamente esonerativo dalla prova di accertamento prevista dalla l.r. 12/1993, sia ai fini del conferimento della supplenza temporanea, sia ai fini della corresponsione dell'indennità di bilinguismo per i relativi periodi di servizio.

     2. Il disposto del comma 1 riveste carattere temporaneo limitato al perdurare delle condizioni previste nel comma stesso e cessa di produrre effetti dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui il personale beneficiario consegue il titolo di studio richiesto per l'insegnamento svolto.