Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.12 enti locali |
Data: | 12/07/1996 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni all'art. 1 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45). |
Art. 2. (Autonomia degli enti). |
Art. 3. (Norma abrogativa). |
Art. 4. (Norme transitorie). |
§ 2.12.14 - Legge regionale 12 luglio 1996, n. 17. [1]
Estensione agli enti locali della Valle d'Aosta dei principi di cui alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).
(B.U. 23 luglio 1996, n. 33).
Art. 1. (Modificazioni all'art. 1 della
Art. 2. (Autonomia degli enti).
1. I Comuni, le Comunità montane e le loro forme associative, nonché le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza recepiscono i contenuti della
2. Le disposizioni di cui agli art. 34, 35 e 63 della
Art. 3. (Norma abrogativa).
1. La
Art. 4. (Norme transitorie).
1. Fino alla stipulazione dei contratti con le procedure di cui all'art. 37, comma 5, della
2. Fino all'emanazione della legge quadro regionale sull'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, in applicazione della
[1] Abrogata dall'art. 77 della
[2] Sostituisce l'art. 1, comma 1, della
[3] Comma così sostituito dall’art. 4 della