§ 1.6.15 - Legge regionale 3 novembre 1998, n. 52.
Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:1. aspetti generali
Capitolo:1.6 lingua francese
Data:03/11/1998
Numero:52


Sommario
Art. 1.  (Prove di esame).
Art. 2.  (Finalità della prova scritta di lingua francese).
Art. 3.  (Tipologia e modalità di svolgimento della prova scritta di lingua francese).
Art. 4.  (Lingua di esame).
Art. 5.  (Commissione di esame).
Art. 6.  (Candidati provenienti da altre regioni).
Art. 7.  (Certificazione).
Art. 8.  (Utilizzo della certificazione per l'accesso all'impiego).
Art. 9.  (Norme finali).
Art. 10.  (Norma transitoria).
Art. 11.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 1.6.15 - Legge regionale 3 novembre 1998, n. 52.

Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta.

(B.U. 10 novembre 1998, n. 47).

 

     Art. 1. (Prove di esame).

     1. Negli istituti secondari superiori della regione i candidati sostengono, in aggiunta alle prove scritte degli esami di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), una quarta prova scritta di lingua francese.

 

     Art. 2. (Finalità della prova scritta di lingua francese).

     1. La prova scritta di lingua francese è preordinata ad accertare la padronanza, le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche dei candidati, consentendo la libera espressione della personale creatività.

     2. Ai fini della valutazione, la prova scritta di lingua francese è abbinata alla prova scritta di lingua italiana.

 

     Art. 3. (Tipologia e modalità di svolgimento della prova scritta di lingua francese).

     1. La prova scritta di lingua francese si svolge il primo giorno utile successivo a quello della terza prova e consiste nella produzione di uno scritto scelto dal candidato tra più proposte di varie tipologie individuate, anche in relazione agli indirizzi di studio, con ordinanza dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione da emanarsi entro il mese di agosto di ogni anno scolastico.

     2. I testi delle prove scritte sono scelti dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione e contengono l'indicazione dei tempi massimi e delle modalità per il loro svolgimento.

 

     Art. 4. (Lingua di esame).

     1. Il candidato ha facoltà di sostenere le prove scritte indifferentemente nelle due lingue ufficiali della regione, nel rispetto dell'articolo 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e delle relative norme di attuazione, fatte salve la prima e la quarta prova intese a verificare le competenze linguistiche in lingua italiana e francese.

     2. Il colloquio pluridisciplinare si svolge indifferentemente nelle due lingue ufficiali della regione, nel rispetto dell'articolo 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e delle relative norme di attuazione. All'inizio del colloquio il candidato dichiara in quale lingua intende sostenerlo.

     3. Il candidato che sostiene il colloquio in lingua francese deve trattare in lingua italiana gli argomenti attinenti il programma di italiano dell'ultimo anno di corso.

     4. Il candidato che sostiene il colloquio in lingua italiana deve trattare in lingua francese gli argomenti attinenti  il programma di francese dell'ultimo anno di corso.

 

     Art. 5. (Commissione di esame).

     1. Nella composizione delle commissioni di esame della regione è assicurata la nomina di un commissario interno o esterno docente di lingua francese.

 

     Art. 6. (Candidati provenienti da altre regioni).

     1. I candidati provenienti da istituti situati al di fuori del territorio regionale e che si iscrivono per la prima volta all'ultima classe di un corso di studi in Valle d'Aosta, fermo restando l'obbligo per gli stessi di frequentare le lezioni di francese, possono decidere se svolgere la quarta prova scritta ed il colloquio in francese.

     2. Coloro che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 svolgono prove di francese differenziate e coerenti con il percorso scolastico effettuato.

     3. Il testo delle prove differenziate è predisposto dalla commissione di esame sulla base delle tipologie di cui all'articolo 3, comma 1.

 

     Art. 7. (Certificazione).

     1. Il diploma rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato contiene, ai fini di cui all'articolo 8, una sezione riservata all'attestazione della piena conoscenza della lingua francese con l'indicazione della relativa votazione.

     2. La sezione di cui al comma 1 reca la votazione complessiva conseguita risultante dalla media tra il punteggio della prova scritta e la valutazione della competenza in lingua francese dimostrata nell'ambito del colloquio, ottenuta con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 21, comma 20 bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica). Tale votazione è distribuita su dieci punti secondo la tabella A allegata alla presente legge.

     3. La sezione è compilata solamente se la votazione è uguale o superiore a sei decimi e se il candidato non ha sostenuto le prove differenziate di cui all'articolo 6, comma 2.

 

     Art. 8. (Utilizzo della certificazione per l'accesso all'impiego).

     1. Il possesso della certificazione di cui all'articolo 7 esonera, limitatamente alle qualifiche funzionali, docenti ed educative per l'accesso alle quali è richiesto un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un titolo di studio inferiore, dalle prove di accertamento della conoscenza della lingua francese previste:

     a) per l'accesso all'impiego alle dipendenze della Regione, dei Comuni, delle Comunità montane e delle loro forme associative, nonché delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza [1];

     b) dalla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione).

     2. Per l'accesso all'impiego nelle amministrazioni di cui al comma 1, lettera a), la votazione riportata nella certificazione concorre alla determinazione del punteggio dei titoli nei concorsi per titoli e per titoli ed esami.

     3. L'utilizzo della certificazione di cui all'articolo 7 nonché le modalità di accertamento della piena conoscenza della lingua francese per le qualifiche funzionali, docenti ed educative per le quali è richiesto un diploma di laurea o un diploma universitario, in considerazione delle competenze e delle professionalità specificatamente necessarie per l'attività lavorativa da espletare, sono definiti entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 9. (Norme finali).

     1. Gli esami di Stato secondo le disposizioni della presente legge si svolgono a partire dall'anno scolastico 1998/1999. In sede di prima applicazione, l'ordinanza di cui all'articolo 3, comma 1, è emanata entro il 31 dicembre 1998.

     2. Per ulteriori e particolari modalità di svolgimento della prova di lingua francese non disciplinate dalla presente legge, si applicano le disposizioni previste per le altre prove di esame.

 

     Art. 10. (Norma transitoria).

     1. Fino all'adozione dei programmi di cui all'articolo 40 dello Statuto speciale e all'articolo 28 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta), l'Assessore regionale competente in materia di istruzione, con proprio decreto, adegua, ampliandoli ed approfondendoli, i programmi nazionali per l'insegnamento della lingua francese per i diversi ordini di scuola secondaria superiore, su proposta di una commissione tecnica formata da quattro esperti scelti tra gli insegnanti di lingua francese in servizio nelle scuole superiori della regione, coordinati da un ispettore tecnico del settore. Il decreto dell'Assessore è adottato entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Qualora il decreto di cui al comma 1 non intervenga entro il 31 dicembre 1998, la prova di lingua francese è stabilita dalle singole commissioni di esame sulla base dei programmi nazionali vigenti.

 

     Art. 11. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma 3, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

 

TABELLA A

Tabella di valutazione in decimi della prova scritta di lingua francese ai

fini della certificazione di cui all'articolo 7.

 

    Punteggio in quindicesimi          Valutazione in decimi

 

                0                                0

                1                                1

                2                                2

                3                               2½

                4                                3

                5                               3½

                6                                4

                7                               4½

                8                                5

                9                               5½

               10                                6

               11                               6½

               12                                7

               13                                8

               14                                9

               15                               10

 

 

 

 


[1] Lettera così modificata dall’art. 6 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 3.