§ 5.1.106 - L.R. 23 febbraio 2005, n. 17.
Istituzione della Agenzia per la integrazione della gestione delle Aziende sanitarie, denominata Agenzia Umbria Sanità [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:23/02/2005
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Obiettivi).
Art. 3.  (Istituzione della Agenzia Umbria Sanità).
Art. 4.  (Funzioni della Giunta regionale).
Art. 5.  (Organi della Agenzia Umbria Sanità).
Art. 6.  (Assemblea dei soci).
Art. 7.  (Direttore).
Art. 7 bis.  (Comitato di direzione).
Art. 7 ter.  (Collegio revisori dei conti).
Art. 7 quater.  (Organizzazione dell’Agenzia Umbria Sanità).
Art. 7 quinquies.  (Attività di monitoraggio).
Art. 7 sexies.  (Finanziamento).
Art. 7 septies.  (Gestione economica).
Art. 7 octies.  (Disposizione finanziaria).
Art. 8.  (Quote di partecipazione).
Art. 9.  (Personale della società).
Art. 10.  (Statuto).
Art. 11.  (Norma transitoria).


§ 5.1.106 - L.R. 23 febbraio 2005, n. 17. [1]

Istituzione della Agenzia per la integrazione della gestione delle Aziende sanitarie, denominata Agenzia Umbria Sanità [2].

(B.U. 16 marzo 2005, n. 12 – S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge ha lo scopo di:

     a) favorire, promuovere e sostenere la cooperazione tra le aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, di seguito denominate aziende sanitarie, per la gestione di un sistema integrato delle funzioni tecniche e amministrative comuni a tutti i soggetti del servizio sanitario;

     b) attuare gli indirizzi strategici della programmazione regionale in materia socio-sanitaria.

 

     Art. 2. (Obiettivi).

     1. La Regione, con la presente legge, intende conseguire i seguenti obiettivi:

     a) razionalizzazione della spesa sanitaria, tenendo conto degli interessi diretti della collettività e ispirando la gestione a criteri di efficacia, efficienza, economicità e redditività, finalizzata al miglioramento dei livelli di assistenza e di servizi resi al cittadino;

     b) omogenea applicazione degli indirizzi regionali in materia di politica sanitaria;

     c) efficiente ed efficace partecipazione delle Aziende sanitarie al processo di ottimizzazione dell’impiego delle risorse attraverso la pianificazione di strategie e l’attivazione di procedure comuni [3].

 

     Art. 3. (Istituzione della Agenzia Umbria Sanità). [4]

     1. La Regione istituisce l’Agenzia Umbria Sanità per la gestione delle funzioni di cui al successivo comma 3 per conto delle Aziende sanitarie regionali e della Direzione regionale sanità e servizi sociali al fine della loro integrazione.

     2. L’Agenzia Umbria Sanità ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria.

     3. L’Agenzia Umbria Sanità è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale e svolge le seguenti funzioni ed esercita le connesse competenze finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2:

     a) procedure di acquisizione di beni e di servizi e ottimizzazione logistica;

     b) gestione di programmi concernenti gli investimenti, il patrimonio e le tecnologie sanitarie;

     c) sviluppo e gestione del sistema informativo e delle tecnologie informatiche, nonché dei relativi servizi di supporto;

     d) attività concernente la misurazione dei costi;

     e) attività di omogeneizzazione dei sistemi di gestione contabile e del controllo interno delle Aziende sanitarie regionali e redazione del bilancio consolidato;

     f) promozione di modelli organizzativi, sistemi contabili e gestionali innovativi anche su base sperimentale, orientati all’efficienza, all’economicità e all’efficacia;

     g) svolge tutte le funzioni di supporto e consulenza, informazione e promozione culturale nell’ambito della prevenzione, promozione della salute, educazione sanitaria, mediante le seguenti attività:

     1) raccolta e conservazione di materiali di informazione sanitaria;

     2) documentazione;

     3) osservazione e monitoraggio;

     4) rilevazioni, studi e ricerche;

     5) produzione editoriale.

     4. Per le funzioni di cui al punto a), l’Agenzia Umbria Sanità svolge, ai sensi e per gli effetti della legislazione comunitaria e nazionale, le funzioni di centrale di committenza.

     5. Il Consiglio regionale può conferire ulteriori funzioni all’Agenzia Umbria Sanità.

     6. L’Agenzia Umbria Sanità esercita le connesse funzioni e competenze necessarie per l’esercizio dei compiti stessi e a tali fini può stipulare accordi con enti pubblici.

     7. L’Agenzia può partecipare a società di cui all’articolo 13 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248 s.m.i., previa deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 4. (Funzioni della Giunta regionale). [5]

     1. La Giunta regionale in relazione alle funzioni di cui al precedente articolo 3 esercita i compiti di programmazione, coordinamento e controllo e delinea gli indirizzi strategici a cui l’Agenzia Umbria Sanità deve conformarsi con particolare riferimento ai settori di intervento e alle attività da svolgere, nonché ai progetti da realizzare, stabilendo tempi e modalità di gestione.

     2. La Giunta regionale determina annualmente gli obiettivi sulla base dei quali l’Agenzia Umbria Sanità definisce il proprio piano di attività.

 

     Art. 5. (Organi della Agenzia Umbria Sanità). [6]

     1. Sono organi dell’Agenzia Umbria Sanità:

     a) il Direttore;

     b) il Comitato di direzione;

     c) il Collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 6. (Assemblea dei soci). [7]

     [1. Le aziende sanitarie partecipano all’assemblea della società con i propri direttori generali.]

 

     Art. 7. (Direttore). [8]

     1. L’incarico di Direttore dell’Agenzia Umbria Sanità è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera della stessa. L’atto di Giunta determina gli elementi essenziali dell’incarico. Il rapporto di servizio del Direttore è regolato da contratto di diritto privato.

     2. L’incarico di cui al comma 1 è conferito a soggetto in possesso del diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e dotato di professionalità adeguata rispetto alle funzioni da svolgere, nonché di specifiche competenze in materia di organizzazione e di amministrazione tecnico-gestionale.

     3. L’incarico di cui al comma 1 è conferito per una durata da tre a cinque anni ed è rinnovabile. La durata dell’incarico non può in ogni caso eccedere quella della legislatura regionale. Al termine di ciascuna legislatura, il rapporto con il Direttore è prorogato fino alla data di nomina del successore ma comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall’insediamento della nuova Giunta regionale.

     4. Il rapporto di servizio del Direttore ha natura esclusiva ed è incompatibile con cariche pubbliche elettive e con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente, attività professionali e di impresa. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni il conferimento dell’incarico è subordinato al collocamento in aspettativa non retribuita o fuori ruolo.

     5. Il trattamento economico da corrispondere al Direttore è determinato dalla Giunta regionale, secondo quanto stabilito dall’articolo 4, comma 2 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8.

     6. Il Direttore ha la rappresentanza legale della Agenzia Umbria Sanità ed esercita funzioni di direzione, vigilanza e controllo, ivi compreso l’esercizio di poteri sostitutivi, in riferimento all’attività amministrativa e gestionale e alla rispondenza della stessa agli obiettivi della programmazione regionale socio-sanitaria di cui all’articolo 4.

     7. Il Direttore predispone gli atti necessari al conseguimento degli scopi della Agenzia Umbria Sanità e provvede in particolare:

     a) alla predisposizione del piano di attività, sulla base degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale;

     b) alla predisposizione degli atti di bilancio;

     c) alla predisposizione del regolamento interno di organizzazione e funzionamento, attività contrattuale e contabilità;

     d) alla determinazione della dotazione organica;

     e) alla gestione del personale e del patrimonio;

     f) alla redazione di una relazione annuale sulle attività svolte dall’Agenzia Umbria Sanità.

     8. Gli atti di cui alle lettere a), b), c), d), f), sono sottoposti all’approvazione e al controllo della Giunta regionale che lo esercita con le stesse modalità previste per il controllo delle Aziende sanitarie regionali.

     9. Per consentire l’avvio della Agenzia Umbria Sanità l’incarico di Direttore può essere attribuito ad un dirigente della Regione o ad uno dei direttori generali in carica presso le Aziende sanitarie regionali.

 

     Art. 7 bis. (Comitato di direzione). [9]

     1. Il Comitato di direzione, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica per lo stesso periodo del Direttore.

     2. Il Comitato di direzione è composto da:

     a) i Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali;

     b) il Direttore regionale della Direzione sanità e servizi sociali.

     3. La partecipazione al Comitato di direzione avviene a titolo gratuito. Il Comitato di direzione, per il suo funzionamento e organizzazione, si dota di un apposito regolamento.

     4. Al Comitato di direzione sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) adotta il piano di attività, sulla base degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale;

     b) adotta gli atti di bilancio;

     c) adotta il regolamento interno di organizzazione e funzionamento, attività contrattuale e contabilità.

 

     Art. 7 ter. (Collegio revisori dei conti). [10]

     1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui uno con funzioni di presidente, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due componenti e nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     2. Il Collegio dei revisori dei conti verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla la gestione economica e finanziaria della Agenzia Umbria Sanità e trasmette alla Giunta regionale una relazione semestrale sull’attività svolta dalla Agenzia stessa.

     3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica per lo stesso periodo del Direttore e i suoi membri possono essere riconfermati.

     4. Ai membri del Collegio dei revisori dei conti spetta il compenso fissato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 7 quater. (Organizzazione dell’Agenzia Umbria Sanità). [11]

     1. L’Agenzia Umbria Sanità si avvale esclusivamente di personale in mobilità volontaria proveniente da enti e aziende del servizio sanitario regionale, dalla Regione, da altri enti pubblici, da agenzie regionali o da altri organismi che operano nel settore sanitario, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia.

     2. L’Agenzia Umbria Sanità ha una propria dotazione organica. Al personale dell’Agenzia inquadrato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto sanità.

     3. L’Agenzia Umbria Sanità applica la normativa prevista per le Aziende sanitarie anche in materia di gestione del patrimonio, dell’ordinamento contabile e dell’attività contrattuale.

     4. Entro tre anni dalla data di istituzione della Agenzia Umbria Sanità, la Giunta regionale provvede al riordino dei servizi delle Aziende sanitarie interessati dall’attività dell’Agenzia.

 

     Art. 7 quinquies. (Attività di monitoraggio). [12]

     1. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, e successivamente a scadenze biennali, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge finalizzata ad una valutazione della legge stessa e dei suoi effetti.

 

     Art. 7 sexies. (Finanziamento). [13]

     1. L’attività della Agenzia Umbria Sanità viene finanziata con le seguenti fonti:

     a) finanziamenti assegnati dalla Regione per l’espletamento delle attività previste dall’articolo 3, comma 3;

     b) proventi per prestazioni e servizi resi;

     c) donazione e lasciti accettati con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 7 septies. (Gestione economica). [14]

     1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economico-patrimoniale e dimostrati nel rendiconto annuale costituito dal conto finanziario consuntivo e dal conto del patrimonio.

     2. Al conto consuntivo è allegata una relazione che evidenzia i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun programma, servizio ed intervento, in relazione agli obiettivi contenuti nel bilancio annuale di previsione.

 

     Art. 7 octies. (Disposizione finanziaria). [15]

     1. La Regione fa fronte al finanziamento delle funzioni assegnate all’Agenzia Umbria Sanità, con le risorse destinate al servizio sanitario regionale, previste nella unità previsionale di base 12.1.005 denominata «Finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria» cap. 2264/5010.

     2. Il bilancio di esercizio della Agenzia è parte del bilancio consolidato regionale delle Aziende sanitarie.

 

     Art. 8. (Quote di partecipazione). [16]

     [1. Lo statuto fissa i criteri per la ripartizione delle quote del fondo sociale tra i soci, in modo che comunque sia riservata alle aziende sanitarie una quota complessiva non inferiore al cinquantuno per cento.

     2. Ciascun componente dell’assemblea rappresenta l’ente associato in misura pari alla quota di partecipazione al fondo sociale fissata nello statuto.]

 

     Art. 9. (Personale della società). [17]

     [1. L’amministratore unico di cui all’articolo 7, individua, nell’ambito delle aziende del servizio sanitario regionale e degli eventuali enti associati, il personale ritenuto idoneo a soddisfare le proprie esigenze organizzative- gestionali e ne acquisisce la relativa disponibilità all’inserimento nell’organico della società.

     2. Al personale della società si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale.

     3. La società, per particolari professionalità, qualora non esistenti o non disponibili presso le strutture dei soci, può attivare, previo confronto con le organizzazioni sindacali, contratti a tempo determinato.

     4. I servizi delle aziende sanitarie le cui funzioni sono trasferite alla società sono soppressi. Eventuali attività residue sono attribuite ad altre strutture aziendali. Il personale, previa concertazione con le organizzazioni sindacali di categoria, è assegnato ad altri servizi aziendali.]

 

     Art. 10. (Statuto). [18]

     [1. Lo statuto disciplina in particolare:

     a) il funzionamento degli organi societari e l’organizzazione della società;

     b) le modalità di adesione alla società;

     c) i requisiti richiesti per la nomina dell’amministratore unico;

     d) la facoltà della società, in relazione alla peculiarità dei propri compiti di supporto alla realizzazione di progetti di interesse comune dei soci, di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle strutture dei soci stessi.]

 

     Art. 11. (Norma transitoria). [19]

     [1. La Giunta regionale, trascorso un periodo di due anni dalla data della costituzione della società, procede ad una valutazione dei costi e dei benefici e ne riferisce al Consiglio regionale.]


[1] Abrogata dall'art. 61 della L.R. 12 novembre 2012, n. 18.

[2] Titolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 16 maggio 2007, n. 16.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 16 maggio 2007, n. 16.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 16 maggio 2007, n. 16.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 16 maggio 2007, n. 16.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 16 maggio 2007, n. 16.

[7] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 16 maggio 2007, n. 16.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 16 maggio 2007, n. 16.

[9] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.R. 16 maggio 2007, n. 16.

[10] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.R. 16 maggio 2007, n. 16.

[11] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.R. 16 maggio 2007, n. 16.

[12] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.R. 16 maggio 2007, n. 16.

[13] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.R. 16 maggio 2007, n. 16.

[14] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.R. 16 maggio 2007, n. 16.

[15] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.R. 16 maggio 2007, n. 16.

[16] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 16 maggio 2007, n. 16.

[17] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 16 maggio 2007, n. 16.

[18] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 16 maggio 2007, n. 16.

[19] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 16 maggio 2007, n. 16.