Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 29/03/2007 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Ulteriori modificazioni all’articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51 - Norme in materia di contabilità, di amministrazione dei beni, di attività contrattuale e di controllo delle [...] |
Art. 2. (Modificazione all’articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 - Norme in materia di usi civici sull’uso produttivo delle terre pubbliche). |
Art. 3. (Società partecipate dalla Regione). |
Art. 4. (Disposizioni per gli organi di enti e agenzie regionali). |
Art. 5. (Partecipazioni regionali |
Art. 6. (Modificazione all’articolo 6 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 - Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e [...] |
Art. 7. (Società strumentali). |
Art. 8. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 aprile 1984, n. 19 - Istituzione della S.p.A. denominata «C.R.U.E.D. S.p.A.» mediante trasformazione del C.R.U.E.D.). |
Art. 9. (Ulteriore modificazione all’articolo 112 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 - Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria [...] |
Art. 10. (Norme transitorie e finali). |
§ 2.3.274 - L.R. 29 marzo 2007, n. 8. [1]
Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese.
(B.U. 30 marzo 2007, n. 14 - S.S. n. 2).
Art. 1. (Ulteriori modificazioni all’articolo 11 della
1. Il comma 3 dell’articolo 11 della
«3. Le aziende sanitarie regionali - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, commi da 16 a 21, della
2. Il comma 3 bis dell’articolo 11 della
3. Il comma 3 ter dell’articolo 11 della
«3 bis. Il collegio sindacale dell’azienda sanitaria verifica, preliminarmente all’adozione degli atti conseguenti, la compatibilità economico-finanziaria della proposta di indebitamento di cui al comma 3.».
4. Al comma 5 dell’articolo 11 della
Art. 2. (Modificazione all’articolo 9 della
1. Il comma 2 dell’articolo 9 della
«2. La Giunta regionale approva il programma annuale di riparto dei contributi di cui al presente articolo.».
Art. 3. (Società partecipate dalla Regione).
1. Nelle società partecipate totalmente o in modo maggioritario dalla Regione, dalle agenzie regionali ovvero da società controllate dalla Regione, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito all'amministratore unico, al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore, rispettivamente, al 50 per cento e al 30 per cento delle indennità di carica e di funzione spettanti al Presidente della Giunta regionale. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, fermo il limite di cui al primo periodo in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante, hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione di appartenenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 4 del
2. Nelle società costituite con legge regionale e nelle società di cui al comma 1 dell'articolo 4 del
3. Il comma 2 si applica anche alle società, non costituite con legge regionale, totalmente partecipate dalla Regione, dalle agenzie regionali, ovvero da società controllate dalla Regione. Nelle società partecipate in modo maggioritario dalla Regione, dalle agenzie regionali, ovvero da società controllate dalla Regione, il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione, di nomina regionale, non può essere superiore a tre, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 4 del
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano [5]:
a) alle società in cui sia presente lo Stato, enti pubblici nazionali e società dagli stessi controllate;
b) alle società quotate in borsa;
c) [alle società dove la partecipazione del soggetto privato sia superiore al 50 per cento del capitale sociale] [6].
5. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 4. (Disposizioni per gli organi di enti e agenzie regionali).
1. Le indennità spettanti ai presidenti, ai componenti dei consigli di amministrazione e agli amministratori unici degli enti, agenzie ed aziende di cui all’articolo 2 della
2. Il trattamento economico da corrispondere ai direttori, laddove previsti per legge, degli enti, agenzie e aziende di cui al comma 1, è determinato dalla Giunta regionale, tenuto conto della tipologia dell’ente, in base ai criteri di cui al comma 1, e avuto riguardo, inoltre, alla dimensione della struttura, alle risorse umane, finanziarie e strumentali gestite, al grado di autonomia organizzativa, finanziaria e gestionale del direttore, anche in relazione alla presenza di organi di amministrazione, tra un minimo del 60 per cento ed un massimo del 90 per cento di quello corrisposto ai direttori regionali di cui all’articolo 6, della
Art. 5. (Partecipazioni regionali [7]).
1. La Giunta regionale, nel rispetto della programmazione generale e di settore e comunque previo atto di indirizzo consiliare per le società istituite con legge regionale, è autorizzata a compiere tutte le operazioni necessarie a consentire la costituzione, lo scioglimento, la fusione o ad assumere e/o alienare partecipazioni in società di capitali, anche a seguito di aumenti del capitale sociale, al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della Regione nonché per procedere alla razionalizzazione della strumentazione regionale finalizzata alla offerta di servizi, dandone annualmente comunicazione al Consiglio regionale, durante la sessione di bilancio [8].
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l’anno 2007, la spesa di euro 120.000,00 da imputare, in termini di competenza e cassa, alla U.P.B. 02.2.001 (cap. 6551), del bilancio di previsione 2007.
3. Per gli anni 2008 e successivi l’entità della spesa sarà annualmente determinata con la legge finanziaria regionale a norma dell’articolo 27, comma 3, lettera c), della
Art. 6. (Modificazione all’articolo 6 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 - Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive).
1. All’articolo 6 della
«1 bis. Per il prosieguo di attività industriali in esercizio al momento del sisma, è consentita altresì la ricostruzione in altro sito dello stesso comune o dei comuni confinanti di edifici danneggiati, ancorché non abbiano raggiunto lo stato di danno crollo, così come definito ai sensi dell’articolo 2, comma 6 del
Art. 7. (Società strumentali).
1. La Regione affida direttamente le forniture di beni e servizi a società a capitale totalmente pubblico, il cui oggetto sociale comprenda tali forniture e nelle quali la stessa detenga una quota azionaria, nel rispetto dei requisiti prescritti dall’articolo 13 del
2. Le aziende sanitarie, nonché ogni altra azienda o agenzia regionale di diritto pubblico possono affidare direttamente, mediante specifiche convenzioni, le forniture di beni e servizi alle società strumentali della Regione indicate al comma 1.
3. Sulle società strumentali di cui al comma 1, la Regione esercita il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, almeno, mediante:
a) le nomine nel consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
b) l’approvazione degli indirizzi da imprimere all’azione societaria e il potere di verifica del relativo stato di attuazione;
c) l’approvazione del piano industriale, di altri documenti di tipo programmatico e del bilancio di esercizio.
4. Le modalità operative in materia di controllo analogo di cui al comma 3, sono individuate con deliberazione di Giunta regionale.
5. Nelle società strumentali di cui al comma 1, a partecipazione pubblica plurima, il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, è esercitato dalla Regione, anche in forma associata, previe intese tra i soci, fatte salve specifiche norme di settore.
Art. 8. (Ulteriori modificazioni alla
1. Al comma 2 dell’articolo 1 della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della
«2 bis. Le parole CRUED o CRUED S.p.A. sono sempre sostituite con le seguenti parole: ‘Webred S.p.A.’».
3. Al comma 1 dell’articolo 2 della
4. Al comma 1 dell’articolo 3 della
5. L’articolo 4 della
«Art. 4. (Poteri della Regione).
1. La Regione esercita sulla società il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, anche per conto degli altri enti locali partecipanti o affidanti, previa verifica con questi ultimi degli obiettivi e dei risultati raggiunti da Webred in sede di assemblea del Consorzio per il sistema informativo regionale (SIR), istituito con
2. La Regione esercita i seguenti poteri di controllo:
a) mantiene nella società una partecipazione, comunque, non inferiore al 20 per cento del capitale sociale;
b) nomina un numero di amministratori proporzionale alla propria quota di partecipazione al capitale della società, tra i quali il presidente;
c) nomina i 2/3 dei membri del collegio sindacale, di cui uno con funzioni di presidente;
d) nomina un componente del comitato esecutivo, se previsto, scelto tra gli amministratori di nomina regionale;
e) approva gli indirizzi da imprimere all’azione societaria, il piano industriale, gli altri eventuali documenti di tipo programmatico, nonché il bilancio di esercizio.
3. La Regione esercita sulla società il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, anche per conto delle aziende sanitarie e di ogni altra azienda o agenzia regionale di diritto pubblico che affidi direttamente, indipendentemente dalla partecipazione societaria, a Webred S.p.A. forniture di beni e servizi informatici.».
Art. 9. (Ulteriore modificazione all’articolo 112 della
1. Al comma 6 dell’articolo 112 della
Art. 10. (Norme transitorie e finali).
1. Sono abrogate le disposizioni regionali in contrasto con quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della presente legge.
2. Non può essere nominato amministratore delle società di cui all’articolo 3 chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.
3. Le società strumentali di cui all’articolo 7, comma 1, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui all’articolo 13 del
4. Alla
a) il comma 4 dell’articolo 2 bis., è sostituito dal seguente:
«4. Gli atti di nomina e designazione, ivi compresi i relativi compensi, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale e nel sito informatico della Regione, con aggiornamento semestrale, e degli stessi viene data notizia agli organi di informazione.»;
b) al comma 5 dell’articolo 8, dopo la parola «Regione» sono aggiunte le seguenti: «, aggiornato semestralmente e pubblicato nel sito informatico della Regione».
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Abrogata dall'art. 410 della
[2] Comma modificato dall'art. 8 della
[3] Comma sostituito dall'art. 8 della
[4] Comma sostituito dall'art. 8 della
[5] Alinea così modificato dall'art. 8 della
[6] Lettera abrogata dall'art. 8 della
[7] Rubrica così sostituita dall'art. 6 della
[8] Comma così sostituito dall'art. 6 della