Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 05/12/1997 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità). |
Art. 2. (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali). |
Art. 3. (Competenze provinciali e comunali). |
Art. 4. (Costituzione dell'Autorità di ambito). |
Art. 5. (Organi e statuto dell'Autorità di ambito). |
Art. 6. (Ufficio di direzione). |
Art. 7. (Patrimonio dell'Autorità di ambito). |
Art. 8. (Competenze dell'Autorità di ambito). |
Art. 9. (Rapporti economici e patrimoniali). |
Art. 10. (Personale). |
Art. 11. (Tariffa d'ambito). |
Art. 12. (Funzioni regionali). |
Art. 13. (Disciplina delle gestioni esistenti). |
Art. 14. (Disposizione finanziaria e transitoria). |
Art. 15. (Costituzione obbligatoria dell'Autorità di ambito). |
§ 4.4.23 - L.R. 5 dicembre 1997, n. 43.
Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche.
(B.U. n. 62 del 10 dicembre 1997).
Art. 1. (Oggetto e finalità).
1. La presente legge, in conformità all'articolo 6 dello Statuto regionale ed in attuazione delle disposizioni di cui al Capo II della
a) delimita gli ambiti territoriali per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue;
b) disciplina la cooperazione tra gli enti ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale, individuato ai sensi dell'articolo 2;
c) detta i criteri per la gestione e stabilisce le procedure per l'organizzazione del servizio idrico integrato.
Art. 2. (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali).
1. Ai fini di garantire la gestione unitaria dei servizi idrici regionali, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di competenza regionale, prevista dalla
2. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 sono modificati con deliberazione del Consiglio regionale con le modalità di cui all'articolo 8 della
Art. 3. (Competenze provinciali e comunali).
1. I Comuni e le Province dell'ambito territoriale ottimale, individuati ai sensi dell'articolo 2, organizzano, in conformità dell'articolo 9 della
Art. 4. (Costituzione dell'Autorità di ambito).
1. L'Autorità di ambito è costituita, in forma consortile, tra i Comuni e le Province compresi nel medesimo ambito territoriale ottimale con le modalità previste dall'articolo 25, comma 2 della
2. L'Autorità di ambito di cui al comma 1 è dotata di personalità giuridica pubblica e svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico.
Art. 5. (Organi e statuto dell'Autorità di ambito).
1. Sono organi dell'Autorità di ambito l'Assemblea dei rappresentanti dei Comuni e delle Province, il Consiglio di amministrazione e il presidente. Le modalità di costituzione e le competenze degli organi sono stabilite dallo statuto dell'ente, in conformità alle disposizioni del codice civile ed ai sensi dell'articolo 25, commi 4 e 5, della
2. L'Autorità di ambito si dota di un proprio statuto, approvato ai sensi dell'articolo 25 della
3. Lo statuto in particolare stabilisce:
a) l'ordinamento dell'ente;
b) l'entità della quota di partecipazione di ciascun Comune in rapporto alla popolazione residente, alla superficie territoriale ed agli eventuali conferimenti effettuati da ciascun Comune;
c) le forme e le modalità di partecipazione delle Province.
Art. 6. (Ufficio di direzione).
1. L'Autorità di ambito ha un ufficio di direzione, cui compete la responsabilità tecnico amministrativa dell'attività dell'Autorità d'ambito e del raggiungimento degli obbiettivi del piano, di cui all'articolo 8, lett. d).
2. L'Ufficio di direzione è costituito da un direttore e da un dirigente per la pianificazione e per il controllo. Il direttore ed il dirigente sono nominati dal Consiglio di amministrazione, tra esperti in possesso di diploma di laurea e di riconosciuta esperienza e professionalità in materia.
3. Il direttore ed il dirigente sono assunti con contratto di diritto privato o pubblico, ai sensi dell'articolo 51 comma 5 della
Art. 7. (Patrimonio dell'Autorità di ambito).
1. L'Autorità di ambito è dotata di proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun Comune e dalle Province compresi nell'ambito, in proporzione alla propria quota di partecipazione fissata nello statuto, da eventuali conferimenti effettuati da Comuni consorziati e dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.
2. Ai fini della costituzione del patrimonio sono consentiti conferimenti in natura da imputarsi alla quota di partecipazione, secondo le modalità stabilite dallo statuto.
3. L'Autorità di ambito ha propri servizi tecnici ed amministrativi, per il funzionamento dei quali si avvale di norma di personale proveniente dagli enti consorziati.
4. La dotazione del personale della struttura tecnica ed amministrativa dell'Autorità di ambito viene determinata dall'Assemblea, con maggioranza qualificata stabilita dallo statuto. Al rapporto di lavoro di tale personale si applicano le norme di contrattazione collettiva del comparto degli enti locali territoriali.
5. La contabilità dell'Autorità di ambito è disciplinata dalle norme vigenti per gli enti locali territoriali.
6. Il bilancio dell'Autorità di ambito, in coerenza con gli strumenti di programmazione del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 8, lett. d), determina la quota delle entrate derivante dal canone di concessione del servizio idrico integrato. Il canone costituisce una componente ai fini della determinazione della tariffa applicata e riscossa dal soggetto gestore, nel rispetto della convenzione e del disciplinare di esercizio di cui agli articoli 9 e 11 della
7. La convenzione di cui al comma 6 regola le modalità di versamento da parte del soggetto gestore del canone di concessione d'uso per le dotazioni affidategli. Sono fatti salvi eventuali contributi o trasferimenti statali.
8. Lo statuto determina le maggioranze qualificate necessarie per l'approvazione del piano di interventi e del piano economico finanziario, per la definizione degli standards del servizio, per la scelta delle forme di gestione, per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato e per il riconoscimento alle gestioni esistenti dei caratteri di cui all'articolo 9, comma 4, della
Art. 8. (Competenze dell'Autorità di ambito).
1. L'Autorità di ambito esercita le funzioni indicate al comma 2 dell'articolo 4, escluse le attività attinenti la gestione del servizio.
2. Le funzioni di competenza dell'Autorità di ambito attengono in particolare:
a) alla scelta delle modalità di affidamento ad un unico gestore per ogni ambito del servizio idrico integrato, secondo quanto previsto nella convenzione tipo di cui all'articolo 11 della
b) alla definizione dei livelli quantitativi e qualitativi cui deve attenersi il servizio idrico integrato, comunque progressivamente non inferiori a quelli minimi previsti all'articolo 4, lett. g), della
c) all'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognature e di depurazione esistenti, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale;
d) all'approvazione del piano degli interventi e del piano economico finanziario predisposto sulla base della convenzione tipo, di cui all'articolo 11 della
e) allo svolgimento di una specifica attività di controllo sulla gestione, sulla base dei contenuti della convenzione tipo e delle previsioni dei piani di cui alla lett. d).
3. Il gestore, al fine di consentire l'esercizio dell'attività di controllo, fornisce periodicamente all'Autorità di ambito le informazioni necessarie nei tempi e con le modalità stabilite nella convenzione tipo.
4. I bilanci del gestore sono certificati da società di revisione iscritte nell'Albo speciale di cui all'articolo 8 del
Art. 9. (Rapporti economici e patrimoniali).
1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva specifiche direttive per regolare i rapporti patrimoniali ed economici tra i soggetti che attualmente provvedono alla gestione dei servizi idrici ed i nuovi soggetti gestori.
Art. 10. (Personale).
1. Con apposita legge regionale da emanarsi entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della
Art. 11. (Tariffa d'ambito).
1. La tariffa d'ambito, ai sensi degli articoli 13 e 14 della
2. La tariffa è determinata dall'Autorità di ambito ai sensi degli articoli 13 e 14 della
3. La tariffa può essere opportunamente modulata per assicurare agevolazioni per i consumi domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie secondo i requisiti fissati dall'Autorità di ambito.
4. L'Autorità di ambito può modulare la tariffa tra i Comuni tenendo conto delle particolari situazioni idrogeologiche e degli investimenti effettuati utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.
Art. 12. (Funzioni regionali).
1. La Regione esercita funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo sull'attività dell'Autorità di ambito.
2. Le funzioni di programmazione sono esercitate in sede di approvazione e aggiornamento del piano regionale di risanamento delle acque, del piano regolatore generale degli acquedotti e degli altri strumenti della programmazione regionale, nei quali sono definite le priorità di intervento in relazione alla disponibilità di contributi e investimenti, statali e comunitari.
3. Le funzioni di controllo attengono:
a) alla verifica dello stato di attuazione dei piani di cui alla lettera d) dell'articolo 8, predisposti dall'Autorità di ambito e della loro compatibilità con gli obiettivi e le priorità stabilite dalla Regione;
b) alla verifica del conseguimento degli standards qualitativi e quantitativi di cui all'art. 8, comma 2, lett. b), raggiunti negli ambiti.
4. Nel rispetto dei vincoli di destinazione anche derivanti da consuetudine la Regione garantisce in termini di legge, i prelievi in atto, ovvero quelli che si renderanno necessari in futuro, a favore dei Comuni che si approvvigionano da fonti appartenenti ad ambito ottimale diverso.
5. La Regione promuove accordi di programma, anche a carattere interregionale, con il coinvolgimento degli enti locali interessati e dell'Autorità d'ambito per l'utilizzo ottimale delle risorse idriche degli invasi con particolare riferimento a quello di Montedoglio nonché, in relazione a quanto previsto al precedente comma, per l'uso delle sorgenti appenniniche del Bacino del Chiascio - Topino da parte delle popolazioni dell'ambito 1.
6. L'Autorità di ambito trasmette al sistema informativo regionale i dati necessari per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
Art. 13. (Disciplina delle gestioni esistenti).
1. L'Autorità di ambito fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'artico 10 della
2. L'Autorità di ambito, ai fini di cui al comma 1, valuta la sussistenza di comprovate condizioni di efficienza, efficacia ed economicità in base a parametri obiettivi di carattere economico, organizzativo e gestionale, tali da garantire gli interessi generali dell'intero ambito ed in ogni caso da assicurare la qualità del servizio e degli investimenti.
3. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato, individuato ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. a), coordina i soggetti di cui al comma 1 mediante convenzione per la disciplina dei relativi rapporti ed ha la responsabilità tecnica economica e finanziaria del servizio idrico integrato dell'ambito.
Art. 14. (Disposizione finanziaria e transitoria).
1. In attesa della organizzazione dei servizi idrici integrati, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della
2. Entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni e le Province compresi nel medesimo ambito territoriale ottimale costituiscono l'Autorità di ambito e provvedono, non oltre i successivi novanta giorni, ad individuare e nominare il soggetto gestore, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. a).
3. La Provincia su cui insiste il maggior numero di Comuni dell'ambito, in prima fase di applicazione della presente legge, provvede alla convocazione dell'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi e la predisposizione dello statuto, assicurando con la propria struttura organizzativa il primo funzionamento dell'Autorità del l'ambito.
Art. 15. (Costituzione obbligatoria dell'Autorità di ambito).
1. La Giunta regionale, qualora gli enti di ciascun ambito non provvedano a costituire l'Autorità di ambito entro il termine di cui all'articolo 9, comma 1 della
2. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico degli enti inadempienti.
Allegato |
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AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI - ELENCO DEI COMUNI |
Art. 2, comma 1 |
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AMBITO 1 AMBITO 2 AMBITO 3 |
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ASSISI ACQUASPARTA BEVAGNA |
BASTIA UMBRA ALLERONA CAMPELLO SUL |
CLITUNNO |
BETTONA ALVIANO CASCIA |
CITTA' DI CASTELLO AMELIA CASTEL RITALDI |
CANNARA ARRONE CERRETO Dl SPOLETO |
CASTIGLIONE DEL LAGO ATTIGLIANO FOLIGNO |
CITERNA AVIGLIANO GIANO DELL'UMBRIA |
CITTA' DELLA PIEVE BASCHI GUALDO CATTANEO |
COLLAZZONE CALVI DELL'UMBRIA MONTEFALCO |
CORCIANO CASTEL GIORGIO MONTELEONE Dl |
SPOLETO |
COSTACCIARO CASTEL VISCARDO NOCERA UMBRA |
DERUTA FABRO NORCIA |
FOSSATO DI VICO FERENTILLO POGGIODOMO |
FRATTA TODINA FICULLE PRECI |
GUALDO TADINO GIOVE S. ANATOLIA Dl NARCO |
GUBBIO GUARDEA SCHEGGINO |
LISCIANO NICCONE LUGNANO IN TEVERINA SELLANO |
MONTE CASTELLO DI MONTECASTRILLI SPELLO |
VIBIO |
MAGIONE MONTECCHIO SPOLETO |
MARSCIANO MONTEFRANCO TREVI |
MASSA MARTANA MONTEGABBIONE VALLO DI NERA |
MONTE S. MARIA MONTELEONE Dl ORVIETO VALTOPINA |
TIBERINA |
MONTONE NARNI |
PACIANO ORVIETO |
PANICALE OTRICOLI |
PASSIGNANO S. PARRANO |
TRASIMENO |
PERUGIA PENNA IN TEVERINA |
PIEGARO POLINO |
PIETRALUNGA PORANO |
SAN GIUSTINO SAN GEMINI |
SAN VENANZO STRONCONE |
SCHEGGIA PASCELUPO TERNI |
SIGILLO |
TODI |
TORGIANO |
TUORO SUL TRASIMENO |
UMBERTIDE |
VALFABBRICA |