§ 3.1.114 – Regolamento 17 dicembre 2003, n. 2207.
Regolamento (CE) n. 2207/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1901/2000, per quanto riguarda la semplificazione della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.1 questioni generali
Data:17/12/2003
Numero:2207


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 3.1.114 – Regolamento 17 dicembre 2003, n. 2207.

Regolamento (CE) n. 2207/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1901/2000, per quanto riguarda la semplificazione della menzione della massa netta.

(G.U.U.E. 18 dicembre 2003, n. L 330).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) La quantità delle merci costituisce un elemento di informazione e di comparazione necessario, affidabile e stabile del commercio internazionale.

     (2) Le unità di quantità vengono impiegate per controllare l'attendibilità dei dati raccolti e per calcolare alcuni indici.

     (3) Conformemente al regolamento (CE) n. 1901/2000 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3330/91, tra le unità di quantità la massa netta, espressa in chilogrammi, è il principale indicatore e va di massima menzionata per ogni tipo di merce. Per alcuni prodotti essa non è peraltro l'elemento di misura più appropriato. Di conseguenza, è opportuno in questi casi dispensare i fornitori dell'informazione dall'obbligo di indicare la massa netta.

     (4) Nel regolamento (CE) n. 1901/2000 figura un elenco di prodotti per i quali i fornitori dell'informazione sono dispensati dall'obbligo di indicare la massa netta. L'elenco va adeguato per tener conto delle modifiche derivanti dall'aggiornamento annuale della nomenclatura combinata.

     (5) Per motivi di chiarezza occorre che gli adeguamenti di questo tipo siano d'ora in poi apportati in tutti i casi a seguito di un regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1901/2000.

     (6) Il regolamento (CE) n. 1901/2000 deve essere opportunamente modificato.

     (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni fra Stati membri,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1901/2000 è modificato come segue:

     1) All'articolo 23, lettera a), è soppressa la frase «Se l'allegato va modificato per tener conto dei mutamenti dovuti all'aggiornamento annuale della nomenclatura combinata, le modifiche vanno rese note ai fornitori dell'informazione pubblicandole nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie C)».

     2) L'allegato II è sostituito dal testo in allegato al presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso è applicabile a partire dal 1° gennaio 2004.

 

 

ALLEGATO

(Omissis)