Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.1 questioni generali |
Data: | 17/12/2003 |
Numero: | 2207 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 3.1.114 – Regolamento 17 dicembre 2003, n. 2207.
Regolamento (CE) n. 2207/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1901/2000, per quanto riguarda la semplificazione della menzione della massa netta.
(G.U.U.E. 18 dicembre 2003, n. L 330).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) La quantità delle merci costituisce un elemento di informazione e di comparazione necessario, affidabile e stabile del commercio internazionale.
(2) Le unità di quantità vengono impiegate per controllare l'attendibilità dei dati raccolti e per calcolare alcuni indici.
(3) Conformemente al
(4) Nel
(5) Per motivi di chiarezza occorre che gli adeguamenti di questo tipo siano d'ora in poi apportati in tutti i casi a seguito di un regolamento che modifica il
(6) Il
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni fra Stati membri,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) All'articolo 23, lettera a), è soppressa la frase «Se l'allegato va modificato per tener conto dei mutamenti dovuti all'aggiornamento annuale della nomenclatura combinata, le modifiche vanno rese note ai fornitori dell'informazione pubblicandole nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie C)».
2) L'allegato II è sostituito dal testo in allegato al presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso è applicabile a partire dal 1° gennaio 2004.
ALLEGATO
(Omissis)