§ 20.6.180 - Regolamento 24 luglio 2002, n. 1337.
Regolamento (CE) n. 1337/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 76/2002 relativo all'introduzione di una vigilanza [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:24/07/2002
Numero:1337


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 76/2002 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 20.6.180 - Regolamento 24 luglio 2002, n. 1337.

Regolamento (CE) n. 1337/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 76/2002 relativo all'introduzione di una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE originari di alcuni paesi terzi.

(G.U.C.E. 24 luglio 2002, n. L 195).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000, in particolare l'articolo 11,

     visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

     previa consultazione dei comitati istituiti ai sensi dei suddetti regolamenti,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 20 marzo 2002 gli Stati Uniti hanno adottato la misura di salvaguardia "section 201" sotto forma di contingenti tariffari e dazi addizionali ad valorem compresi tra l'8% e il 30% per diverse categorie di prodotti siderurgici. Queste severe restrizioni statunitensi creano le condizioni per una possibile deviazione massiccia delle importazioni dei prodotti in questione dagli Stati Uniti verso il mercato comunitario, minacciando quindi di causare un pregiudizio per i produttori comunitari.

     (2) Il regolamento (CE) n. 560/2002 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/2002, ha istituito misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di quindici categorie di prodotti siderurgici per i quali la Commissione aveva osservato un aumento considerevole delle importazioni comunitarie nel periodo 1998-2001 concludendo, in via preliminare, che esistevano prove inconfutabili secondo cui un siffatto aumento delle importazioni, effettuate peraltro a prezzi bassi, rischiava di comportare un pregiudizio per i produttori comunitari. La Commissione aveva concluso inoltre che l'aumento delle importazioni era stato provocato da una deviazione dei flussi commerciali dovuta alla posizione sempre più protezionistica degli Stati Uniti. La Commissione sta portando avanti, attualmente, un'inchiesta di salvaguardia relativa ai prodotti interessati dalle misure provvisorie di cui sopra nonché a ulteriori sei categorie di prodotti.

     (3) Le statistiche del commercio estero della Comunità non sono disponibili entro i termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero, modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2001.

     (4) Il regolamento (CE) n. 76/2002 della Commissione ha istituito una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE. I prodotti contemplati dal presente regolamento non corrispondono tuttavia esattamente a quelli soggetti alle misure di salvaguardia statunitensi. Inoltre, il suddetto regolamento non si applica ai prodotti originari dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), dei paesi firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e della Turchia. È necessario quindi disporre di informazioni statistiche che consentano un'analisi rapida delle tendenze all'importazione di tutti i prodotti siderurgici che, indipendentemente dalla loro provenienza geografica, rischiano di essere deviati verso la Comunità a seguito dell'imposizione delle suddette misure da parte degli Stati Uniti.

     (5) È opportuno pertanto estendere il campo applicazione della vigilanza preventiva sia dal punto di vista dei prodotti interessati che della provenienza geografica.

     (6) Il regolamento (CE) n. 76/2002 deve essere modificato di conseguenza,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 76/2002 è modificato come segue:

     1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     2) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

     ALLEGATO [1]

     (Omissis)

 


[1] Allegato rettificato con avvisi pubblicati nella G.U.C.E. 12 ottobre 2002, n. L 276, G.U.C.E. 17 ottobre 2002, n. L 279 e G.U.C.E. 31 ottobre 2002, n. L 297.