Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.6 politica commerciale |
Data: | 24/07/2002 |
Numero: | 1337 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 76/2002 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 20.6.180 - Regolamento 24 luglio 2002, n. 1337.
Regolamento (CE) n. 1337/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 76/2002 relativo all'introduzione di una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE originari di alcuni paesi terzi.
(G.U.C.E. 24 luglio 2002, n. L 195).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
previa consultazione dei comitati istituiti ai sensi dei suddetti regolamenti,
considerando quanto segue:
(1) Il 20 marzo 2002 gli Stati Uniti hanno adottato la misura di salvaguardia "section 201" sotto forma di contingenti tariffari e dazi addizionali ad valorem compresi tra l'8% e il 30% per diverse categorie di prodotti siderurgici. Queste severe restrizioni statunitensi creano le condizioni per una possibile deviazione massiccia delle importazioni dei prodotti in questione dagli Stati Uniti verso il mercato comunitario, minacciando quindi di causare un pregiudizio per i produttori comunitari.
(2) Il
(3) Le statistiche del commercio estero della Comunità non sono disponibili entro i termini stabiliti dal
(4) Il
(5) È opportuno pertanto estendere il campo applicazione della vigilanza preventiva sia dal punto di vista dei prodotti interessati che della provenienza geografica.
(6) Il
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
2) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
ALLEGATO [1]
(Omissis)
[1] Allegato rettificato con avvisi pubblicati nella G.U.C.E. 12 ottobre 2002, n. L 276, G.U.C.E. 17 ottobre 2002, n. L 279 e G.U.C.E. 31 ottobre 2002, n. L 297.